Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la versione aggiornata del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 6 aprile 2021, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi. Il testo è stato condiviso con il Ministero della Salute e gli enti di previdenza e assistenza e le parti sociali.
Le misure, già in parte contenute nei protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione di stato di emergenza (14 marzo 2020 e 24 aprile 2020), vengono aggiornate in base ai numerosi provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del DPCM 2 marzo 2021. L’aggiornamento è stato promosso in particolare, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che, in relazione alle attività professionali e alle attività produttive raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
L’obbiettivo del testo è che la prosecuzione delle attività produttive avvenga solo in presenza di condizioni di adeguati livelli di protezione, nel caso questi ultimi non siano raggiunti, è prevista la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il testo conferma tra le misure per contrastare il diffondersi del virus, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale naso/bocca, il distanziamento e la sanificazione periodica, specificando che all’interno delle attività produttive, siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni e che in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio dell’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. (Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento). Inoltre, il testo raccomanda come in precedenza, l’utilizzo al lavoro agile, come utile strumento di prevenzione, insieme al ricorso agli ammortizzatori sociali o alle ferie, come alternativa al lavoro in presenza.
Inoltre, il testo sospende tutte le attività di formazione in modalità in presenza, anche se obbligatoria. Viene consentita in presenza, solo la formazione in azienda, esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
Non sono consentite le riunioni in presenza, a meno che non vi sia un motivo di necessità e urgenza e che non sia possibile effettuare la stessa con modalità “a distanza”.
Al capitolo 8 del protocollo, relativo alle trasferte, non si fa più riferimento a sospensione/annullamento ma specifica che è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
Il Medico Competente inoltre potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, considerando l’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
Tra le novità rispetto alle versioni precedenti, si sottolinea che i lavoratori che devono rientrare al lavoro dopo essere risultati positivi, potranno essere riammessi oltre il ventunesimo giorno, solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Per i lavoratori positivi a lungo termine il Ministero rimarca di valutare anche la possibilità di ricorrere al lavoro agile.
COME COMPORTARSI IN CASO DI LAVORATORE ASSENTE CAUSA COVID-19?
Il Ministero della Salute ha dato maggiori indicazioni procedurali per la riammissione in azienda di lavoratori dopo assenza di malattia COVID-19, attraverso la Circolare n. 15127 del 12 aprile 2021, dove distingue 5 casi e specificando come comportarsi in ognuno di essi:
- Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero: il medico competente effettua la visita medica preventiva al fine di verificare l’idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
- Lavoratori positivi sintomatici: possono rientrare in azienda dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
- Lavoratori positivi asintomatici: possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo. I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, se conviventi con casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio.
- Lavoratori positivi a lungo termine: le persone che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questi soggetti saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata dal servizio sanitario. Il referto di negatività dovrà essere inviato al datore di lavoro e al medico competente da parte del lavoratore anche per via telematica. Il periodo di tempo che intercorre tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
- Lavoratore contatto stretto asintomatico: per essere riammesso, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica al lavoratore che ne informa il datore di lavoro e il medico competente.
Si evidenzia inoltre che l’Ispettorato del Lavoro con la nota del 9 aprile 2021 n. 2181, ha aggiornato la Check List di verifica e controllo da utilizzare per i sopralluoghi in azienda al fine di allinearlo con il nuovo protocollo.