Il D.Lgs. n. 81/2008, all’art. 2 definisce che il “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Tale figura deve essere eletta in tutte le aziende, o unità produttive:
- 1 rappresentante per le aziende o unità produttive sino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti per le aziende o unità produttive da 201 a 1000 lavoratori;
- 6 rappresentanti per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1000 lavoratori per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Al fine di eleggere un RLS dovrà essere indetta un’assemblea dei lavoratori, redigendo un verbale di elezione e la registrazione dei partecipanti con la firma.
In seguito all’elezione, il datore di Lavoro dovrà comunicare il nominativo all’INAIL tramite il sito. Anche la variazione del nominativo, dovrà essere comunicata all’Inail.
L’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 prevede che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceva una formazione particolare e adeguata in materia di sicurezza e salute, che tenga conto sia delle informazioni di carattere generale rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro sia dei rischi specifici che riguardano l’impresa in cui svolge l’attività lavorativa.
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce, all’art. 47, che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il diritto di ricevere, a cura e spese del datore di lavoro, la formazione necessaria (art. 37, comma 10 e 11) ad interagire con questi, rappresentando i lavoratori nella consultazione e partecipazione alla gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro.
La formazione che deve essere garantita ad un RLS per poter operare ha una durata minima di 32 ore con verifica di apprendimento, 12 delle quali inerenti i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
La legge prevede un obbligo di aggiornamento periodico della durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Si consiglia comunque un aggiornamento periodico di formazione 4 ore anche alle aziende al di sotto dei 15 lavoratori, infatti il comma 6 del succitato Art. 37, definisce che «La formazione dei lavoratori e dei loro Rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi».