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Sei qui: Home » Notizie » Riciclo di rifiuti da costruzione e demolizione: nuovo decreto MITE

Riciclo di rifiuti da costruzione e demolizione: nuovo decreto MITE

Pubblicato il 11 Agosto 2022 Categorie Archivio Newsletter, Notizie Tag costruzione e demolizione, end of waste, recupero rifiuti

rifiuti - riciclo - decreto MITE - SOSTENIBILITà - BIODEGRADABILE - STOCCAGGIO

Il 15 luglio 2022 è stato firmato dal Ministro della Transizione Ecologica (MITE) il decreto n. 278 del 15 luglio 2022 .  Questo stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti.

Il decreto contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati derivanti dal trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione, stabilendo:

  • i rifiuti interessati tra i quali, ad esempio, i CER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904 ma anche i CER 010408, 010409, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 191209;
  • i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  • gli scopi specifici di utilizzabilità dei materiali ottenuti (es. sottofondi stradali, ferroviari,  miscele legate con leganti idraulici ecc.);
  • gli obblighi documentali.

Quali sono gli obblighi dei produttori?

Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei Codici CER e delle caratteristiche di pericolo, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Ai fini della prova della sussistenza dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, il produttore conserva per cinque anni, un campione di aggregato recuperato prelevato.

Il produttore, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, presenta all’autorità competente:

  • un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del del D.Lgs. 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile;
  • oppure, un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Titolo III bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Quali sono gli obblighi dei gestori?

Entro 180 giorni, dall’entrata in vigore del citato decreto, i gestori di impianti di trattamento rifiuti titolari di precedenti “comunicazioni” e/o “autorizzazioni” al trattamento rifiuti, sono obbligati:

  • per gli Impianti autorizzati ai sensi dell’art. 216, a presentare un aggiornamento della precedente “comunicazione di inizio attività trattamento rifiuti”;
  • per gli Impianti autorizzati ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (ad esempio autorizzati ai sensi dell’art. 208) a presentare una specifica istanza di adeguamento dell’autorizzazione in essere.

 

I consulenti del settore ambiente di Stillab potranno supportarti nel percorso di adeguamento alla nuova normativa.

Contattaci!

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