• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Stillab

Analisi, Formazione & Consulenza

  • Home
  • Chi siamo
    • Chi siamo
    • Politica Aziendale
    • Vision & mission
  • MOGC 231
    • MOGC 231/2001
    • Codice Etico
  • Whistleblowing
    • Procedura Whistleblowing
    • Informativa minima
  • Report di Sostenibilità
    • Analisi di materialità
    • Bilancio / Report di Sostenibilità
    • Carbon footprint
    • ESG Report
  • Analisi
    • Laboratorio analisi
    • Strumenti e prelievi
  • Formazione
  • Consulenza
    • Il servizio
    • Area ambiente
    • Area sicurezza
    • Health & Safety Engineering
  • Clienti
  • News
    • Tutte le news
    • Archivio Newsletter
  • Contatti
  • Area Clienti
    • Carrello
    • My Stillab
    • Documenti generali corsi
    • Istruzioni di Prelievo
    • Segnalazioni
    • Questionario qualità corsi
    • Questionario qualità servizi consulenza
    • Questionario Qualità Servizi Laboratorio
  • Mobility management
  • Sistemi di gestione
  • Lavora con noi
  • Show Search
Hide Search
  • Analisi
    • Laboratorio analisi
    • Strumenti e prelievi
  • Formazione
    • Sicurezza
    • Soft Skills
    • Ambiente
  • Consulenza
    • Il servizio
    • Area ambiente
    • Area sicurezza
    • Health & Safety Engineering
  • GreenSTILLAB
  • Mobility management
  • Sistemi di gestione
  • Stillab Digital
Sei qui: Home » Notizie » Regolamento REACH: novità per la gestione delle sostanze chimiche

Regolamento REACH: novità per la gestione delle sostanze chimiche

Pubblicato il 12 Luglio 2019 Categorie Notizie Tag consulenza ambientale, gestione ambientale, REACH, sostanze chimiche

Regolamento REACH: novità per la gestione delle sostanze chimiche

Il 2 luglio 2019 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2019/957, che introduce una modifica importante nel Regolamento (CE) 1907/2006, meglio conosciuto come REACH. Prima di entrare nel dettaglio delle nuove disposizioni, però, ripassiamo in breve cos’è e cosa prevede il Regolamento REACH.

Cos’è il Regolamento REACH?

REACH sta per Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 riguarda infatti la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione delle sostanze chimiche. Il suo obiettivo è tutelare la salute dell’ambiente e dell’uomo dai rischi correlati alla loro gestione, con l’introduzione di procedure più rigorose e più sicure.

Il regolamento stabilisce la registrazione di tutte le sostanze chimiche prodotte o importate all’interno dell’Unione Europea in quantità che superano la tonnellata nell’arco di un anno. Registrare una sostanza significa compilare un dossier e sottoporlo all’ECHA, la European Chemicals Agency, per la valutazione.

Il REACH si applica a tutte le sostanze chimiche: materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Proprio per questo motivo le attività coinvolte si posizionano lungo tutta la catena di fornitura: dalle aziende che producono a quelle che importano, da quelle che si occupano della movimentazione e distribuzione fino agli utilizzatori a valle.

L’onere della prova

Spetta a te identificare e prevenire i rischi correlati alle sostanze chimiche nell’ambito della tua attività. Il Regolamento REACH infatti attribuisce alle imprese l’onere della prova: sei tenuto a dimostrare all’ECHA come impieghi in sicurezza tali sostanze. E devi informare chi le adopera sulle misure preventive da adottare, a tutela dell’ambiente e dell’incolumità delle persone.

La corretta registrazione delle sostanze chimiche è fondamentale se vuoi continuare a utilizzarle senza limitazioni.

Modifica dell’allegato XVII

La prevenzione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente sono temi forti. Per questa ragione il quadro normativo dell’Unione Europea si arricchisce continuamente di norme e direttive più specifiche e stringenti. Uno dei tanti esempi è proprio la modifica all’allegato XVII del Regolamento REACH, relativo a “Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi”.

La modifica da poco approvata con il Regolamento (UE) 2019/957 riguarda (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo o uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati (TDFA). Tali sostanze rappresentano un rischio per la salute umana. Se associate a solventi organici nei prodotti spray per trattamenti protettivi o impregnanti, provocano lesioni polmonari gravi.

Considerata la loro pericolosità, l’ECHA ha stabilito che:

  • nelle miscele contenenti solventi organici, la presenza di (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo o di uno qualsiasi dei TDFA deve avere un limite di concentrazione in peso di 2 ppb;
  • in concentrazioni pari o superiori a questo limite, a partire dal 2 gennaio 2021, tali miscele non potranno più essere immesse sul mercato in prodotti spray per la vendita al pubblico;
  • l’imballaggio dei prodotti spray contenenti tali sostanze e immessi sul mercato deve presentare in modo chiaro le diciture “Uso riservato agli utilizzatori professionali” e “Letale se inalato”, insieme al pittogramma GHS06.

Cosa possiamo fare per te?

Conformarti al REACH ti tutela dalle sanzioni e ti permette di mantenere e consolidare il mercato per i tuoi prodotti. Se hai bisogno di un supporto per orientarti con gli adempimenti REACH necessari per la tua attività, siamo a tua disposizione.

Notizie consulenza ambientale, gestione ambientale, REACH, sostanze chimiche

Primary Sidebar

Archivio corsi

  • Tutti
  • Sicurezza
  • Soft Skills
  • Ambiente
  • In aula
  • E-learning
  • FAD – Formazione a distanza

Articoli recenti

  • Dichiarazione MUD 2025: adempimenti, regole e scadenze 4 Marzo 2025
  • La Nuova Normativa RENTRI – Quando parte e cosa cambia 13 Novembre 2024
  • Agenti cancerogeni e mutageni: importanti novità in vigore 11 ottobre 2024 11 Ottobre 2024
  • Emissioni Odorigene: sai cosa sono? 1 Ottobre 2024
  • Nuova Normativa CSRD: Cambiamenti Nella Rendicontazione Sostenibile 30 Settembre 2024

Archivio news

News da puntosicuro.it

Un modo semplice e comodo per condividere con te le notizie più interessanti direttamente dalle fonti che consultiamo. L’aggiornamento costante è una parte integrante del nostro lavoro: solo così possiamo offrire servizi sempre conformi e in linea con le esigenze delle aziende. Siamo curiosi e lavoriamo con passione e in questa sezione condividiamo con te tutto quello che impariamo.

RSS News da puntosicuro.it

  • Articolo 2087, responsabilità penale e intelligenza artificiale
    Un saggio si sofferma sull'intelligenza artificiale e sull'uso e abuso dell'art. 2087 c.c. come fondamento della responsabilità penale per omesso impedimento dell'infortunio sul lavoro e come indice della colpa datoriale.
  • Il Consiglio di Stato sul regolamento previsto dalla Legge 106/2024
    Commento al parere del Consiglio di Stato sull'emanando regolamento previsto dalla Legge n.106/2024 per l'avvio di una corretta attuazione della sperimentazione in materia di accertamento della disabilità.
  • La gestione sicura dei medicinali pericolosi sul posto di lavoro
    I medicinali pericolosi (HMP) possono causare effetti indesiderati nei lavoratori esposti sul posto di lavoro: l'elenco indicativo dei medicinali pericolosi e la guida.

Vuoi restare sempre aggiornato? Iscriviti alla newsletter

 

STILLAB S.r.l.

C.so Indipendenza, 53, 10086 Rivarolo Canavese (To)

TEL. +39 0124 28436
FAX +39 0124 25909
MAIL offerte@stillab.it
PEC stillab@pec.it

Lavora con noi

Seguici su Linkedin

 

 


Consulenza e Formazione per ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro certificata UNI EN ISO 9001:2015 · n° 5545/01/S

 

Stillab ha conseguito l’Accreditamento dalla Regione Piemonte nell’ambito della formazione Corsi Riconosciuti (N° 765/001 del 25/09/2006) per l’erogazione di corsi di formazione e di abilitazione attrezzature di lavoro, inserita nell’elenco dei soggetti autorizzati per i corsi R.S.P.P., A.S.P.P., Datori di Lavoro R.S.P.P. e attrezzature (codice A047/2013)

 

Laboratorio inserito nel Circuito di qualificazione per l’analisi dell’amianto ai sensi del DM 14 maggio 1996 art. 5 e s.m.i. con il N. 560PIE30

 

Laboratorio iscritto con il n. di registrazione 71 (protocollo del 07/01/2019) nell’elenco Regionale dei Laboratori di Analisi per l’esecuzione di prove analitiche relative all’autocontrollo per le industrie alimentari.

© 2021 Stillab S.r.l. C.F. / P.I. 09939360013. Tutti i diritti riservati · Condizioni di Vendita
Privacy Policy · Cookie Policy · Preferenze cookie
Capitale sociale Euro 80.000 Int.Vers. · Registro Imprese di Torino n. 09939360013 · R.E.A. Torino n. 1092891