Il 2 luglio 2019 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2019/957, che introduce una modifica importante nel Regolamento (CE) 1907/2006, meglio conosciuto come REACH. Prima di entrare nel dettaglio delle nuove disposizioni, però, ripassiamo in breve cos’è e cosa prevede il Regolamento REACH.
Cos’è il Regolamento REACH?
REACH sta per Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 riguarda infatti la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione delle sostanze chimiche. Il suo obiettivo è tutelare la salute dell’ambiente e dell’uomo dai rischi correlati alla loro gestione, con l’introduzione di procedure più rigorose e più sicure.
Il regolamento stabilisce la registrazione di tutte le sostanze chimiche prodotte o importate all’interno dell’Unione Europea in quantità che superano la tonnellata nell’arco di un anno. Registrare una sostanza significa compilare un dossier e sottoporlo all’ECHA, la European Chemicals Agency, per la valutazione.
Il REACH si applica a tutte le sostanze chimiche: materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Proprio per questo motivo le attività coinvolte si posizionano lungo tutta la catena di fornitura: dalle aziende che producono a quelle che importano, da quelle che si occupano della movimentazione e distribuzione fino agli utilizzatori a valle.
L’onere della prova
Spetta a te identificare e prevenire i rischi correlati alle sostanze chimiche nell’ambito della tua attività. Il Regolamento REACH infatti attribuisce alle imprese l’onere della prova: sei tenuto a dimostrare all’ECHA come impieghi in sicurezza tali sostanze. E devi informare chi le adopera sulle misure preventive da adottare, a tutela dell’ambiente e dell’incolumità delle persone.
La corretta registrazione delle sostanze chimiche è fondamentale se vuoi continuare a utilizzarle senza limitazioni.
Modifica dell’allegato XVII
La prevenzione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente sono temi forti. Per questa ragione il quadro normativo dell’Unione Europea si arricchisce continuamente di norme e direttive più specifiche e stringenti. Uno dei tanti esempi è proprio la modifica all’allegato XVII del Regolamento REACH, relativo a “Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi”.
La modifica da poco approvata con il Regolamento (UE) 2019/957 riguarda (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo o uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati (TDFA). Tali sostanze rappresentano un rischio per la salute umana. Se associate a solventi organici nei prodotti spray per trattamenti protettivi o impregnanti, provocano lesioni polmonari gravi.
Considerata la loro pericolosità, l’ECHA ha stabilito che:
- nelle miscele contenenti solventi organici, la presenza di (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo o di uno qualsiasi dei TDFA deve avere un limite di concentrazione in peso di 2 ppb;
- in concentrazioni pari o superiori a questo limite, a partire dal 2 gennaio 2021, tali miscele non potranno più essere immesse sul mercato in prodotti spray per la vendita al pubblico;
- l’imballaggio dei prodotti spray contenenti tali sostanze e immessi sul mercato deve presentare in modo chiaro le diciture “Uso riservato agli utilizzatori professionali” e “Letale se inalato”, insieme al pittogramma GHS06.
Cosa possiamo fare per te?
Conformarti al REACH ti tutela dalle sanzioni e ti permette di mantenere e consolidare il mercato per i tuoi prodotti. Se hai bisogno di un supporto per orientarti con gli adempimenti REACH necessari per la tua attività, siamo a tua disposizione.