Dal 27 agosto 2020 è in vigore il Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 di recepimento direttiva 59/2013/Euratom, il quale introduce importanti novità sulla prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, adeguando la normativa vigente a quanto previsto in UE. Scopriamo insieme quali sono le principali novità rispetto ai NORM, Naturally Occurring Radioactive Material.
COSA SONO I NORM
I NORM sono materiali di solito non considerati radioattivi ma che naturalmente contengono radionuclidi. Sono tenuti sotto controllo per garantire la protezione di lavoratori e pubblico. I NORM possono comporre la materia prima, il prodotto e i residui della lavorazione di molte attività industriali, nelle quali sembra non esistere un rischio radiologico ma la presenza di radioattività naturale può risultare elevata o non trascurabile. Sono presenti in alcuni processi industriali come:
- materie prime: bauxite, fosforiti e altre;
- sottoprodotti e residui: ceneri volanti, fosfogesso, fanghi rossi, scorie di fosforo, stagno, rame e residui della produzione di acciaio e alluminio.
Le industrie NORM sono quelle attività che utilizzano questi materiali per le loro caratteristiche chimiche o fisiche e non per la presenza di radionuclidi, quindi non per le loro proprietà radiologiche fissili o fertili.
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 101: COSA CAMBIA
Il nuovo decreto disciplina le “Pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale”, che interessano le industrie NORM. Questa parte è sicuramente quella che ha subito il cambiamento più importante rispetto alla precedente normativa.
Le attività che ricadono nell’applicazione della norma hanno l’obbligo entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto – e dunque entro il 27 agosto 2021 – o dall’inizio della pratica, di provvedere, avvalendosi di enti riconosciuti, alla misurazione della concentrazione delle attività dei materiali presenti nel ciclo produttivo e nei residui di lavorazione della propria azienda. Nel caso in cui le misurazioni superino il livello di esenzione, sarà necessario nominare un Esperto in Radioprotezione, il quale attuerà tutti gli adempimenti necessari e prescritti, per la tutela dei lavoratori dell’impresa in questione. La relazione tecnica contenente gli esiti delle valutazioni dell’Esperto è parte integrante della valutazione dei rischi.
I settori industriali che devono rispettare tali normative sono:
- cementifici
- geotermia
- impianti per la filtrazione delle acque di falda
- cartiere
- centrali elettriche a carbone
- altri, consultabili in questa Tabella.
Tra questi si considerano le attività che comportano:
- l’utilizzo o lo stoccaggio dei NORM;
- la produzione di residui o effluenti che contengono NORM;
L’esercente di queste pratiche deve provvedere alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo di produzione, sui residui e sugli effluenti.
- Se questi valori risultano inferiori ai livelli di esenzione, la pratica si può considerare esente dagli obblighi di notifica, con sola richiesta di ripetere le misurazioni di concentrazione dell’attività con cadenza triennale.
- Se, invece, i valori superano i livelli di esenzione, è necessario valutare la dose efficace ai lavoratori e all’individuo rappresentativo e tale valutazione deve essere inviata agli enti competenti. Se la dose efficace non supera i livelli di esenzione non sono previsti ulteriori adempimenti salvo la ripetizione delle misure di concentrazione dell’attività con cadenza triennale.
- Se i livelli di esenzione in termini di dose efficace vengono superati per i lavoratori e/o per il pubblico, si applicano le normative vigenti inerenti la protezione dalle radiazioni dei lavoratori e della popolazione.
L’ALLONTANAMENTO DEI RESIDUI NORM
Un aspetto rilevante di questo Decreto è l’allontanamento dei residui prodotti da industrie NORM, per i quali è introdotta una classificazione tra:
- esenti: quando il contenuto radiologico è inferiore ai livelli generali di allontanamento, ovvero i livelli di non rilevanza radiologica;
- non esenti: quando il contenuto radiologico è superiore ai livelli generali di allontanamento.
I residui non esenti necessitano di autorizzazione per essere gestiti, smaltiti nell’ambiente, riciclati e riutilizzati nel rispetto della disciplina generale delle emissioni in atmosfera e della gestione rifiuti.
Stillab è in grado di sostenerti nell’applicazione delle nuove normative concernenti i NORM. Se sei un’azienda produttrice di tali residui e desideri ulteriori dettagli in merito agli organismi di misura e documentazioni, o necessiti di figure professionali che ti supportino nell’assolvimento dei nuovi obblighi, contattaci. Siamo pronti a soddisfare tutte le tue richieste.