• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Stillab

Analisi, Formazione & Consulenza

  • Home
  • Chi siamo
    • Chi siamo
    • Politica Aziendale
    • Vision & mission
  • MOGC 231
    • MOGC 231/2001
    • Codice Etico
  • Whistleblowing
    • Procedura Whistleblowing
    • Informativa minima
  • Report di Sostenibilità
    • Analisi di materialità
    • Bilancio / Report di Sostenibilità
    • Carbon footprint
    • ESG Report
  • Analisi
    • Laboratorio analisi
    • Strumenti e prelievi
  • Formazione
  • Consulenza
    • Il servizio
    • Area ambiente
    • Area sicurezza
    • Health & Safety Engineering
  • Clienti
  • News
    • Tutte le news
    • Archivio Newsletter
  • Contatti
  • Area Clienti
    • Carrello
    • My Stillab
    • Documenti generali corsi
    • Istruzioni di Prelievo
    • Segnalazioni
    • Questionario qualità corsi
    • Questionario qualità servizi consulenza
    • Questionario Qualità Servizi Laboratorio
  • Mobility management
  • Sistemi di gestione
  • Lavora con noi
  • Show Search
Hide Search
  • Analisi
    • Laboratorio analisi
    • Strumenti e prelievi
  • Formazione
    • Sicurezza
    • Soft Skills
    • Ambiente
  • Consulenza
    • Il servizio
    • Area ambiente
    • Area sicurezza
    • Health & Safety Engineering
  • GreenSTILLAB
  • Mobility management
  • Sistemi di gestione
  • Stillab Digital
Sei qui: Home » Notizie » La gestione del rischio amianto dopo il D.Lgs. 213/2025

La gestione del rischio amianto dopo il D.Lgs. 213/2025

Pubblicato il 18 Gennaio 2026 Categorie Notizie Tag amianto, prevenzione, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale

amianto

Inquadramento normativo

Il D.Lgs. 213/2025 interviene in modo puntuale sul Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, senza riscriverne l’impianto, ma rafforzandone l’efficacia applicativa in coerenza con la Direttiva (UE) 2023/2668.

L’approccio del legislatore è chiaramente orientato a:

  • ridurre le zone grigie interpretative nella valutazione del rischio amianto;
  • aumentare il livello di controllo reale dell’esposizione;
  • migliorare la tracciabilità tecnica e sanitaria nel lungo periodo.

Il decreto non introduce una “nuova filosofia”, ma alza l’asticella della dimostrabilità tecnica delle scelte adottate dal datore di lavoro.

Valutazione del rischio: da adempimento a processo tecnico strutturato

Uno degli elementi più rilevanti è il rafforzamento implicito della valutazione del rischio amianto come processo tecnico documentato, non più riducibile a:

  • dichiarazioni di assenza presunta;
  • richiami generici a censimenti pregressi.

Questo comporta:

  • maggiore attenzione alla fase di identificazione preventiva dei MCA, soprattutto nelle attività non tipicamente “di bonifica” (manutenzioni, ristrutturazioni parziali, interventi impiantistici);
  • ESEDI – necessità di giustificare in modo tecnico le ipotesi di esposizione “sporadica e di debole intensità”, evitando automatismi.

La valutazione del rischio tende a diventare dinamica e contestuale all’attività, più che statica e legata al solo sito.

Campo di applicazione: ampliamento sostanziale delle attività rilevanti

Il decreto chiarisce in modo netto che la disciplina amianto si applica a tutte le attività che possano comportare rilascio di fibre, anche se non finalizzate alla rimozione.

Questo significa includere stabilmente nel perimetro amianto:

  • manutenzioni ordinarie e straordinarie;
  • lavori edili “minori”;
  • attività su impianti tecnologici in edifici datati;
  • interventi di emergenza.

Ne deriva un incremento delle interazioni tra:

  • valutazione del rischio aziendale,
  • DUVRI,
  • PSC/ POS

con un ruolo centrale del coordinamento tra RSPP, direzione lavori e imprese esecutrici.

Misurazioni ambientali e transizione tecnologica

Uno degli aspetti più tecnici riguarda il superamento progressivo della microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) a favore della microscopia elettronica (SEM).

Dal punto di vista operativo:

  • fino al 20 dicembre 2029 è ammesso un regime transitorio;
  • successivamente, la microscopia elettronica SEM diventerà lo standard di riferimento.

Ciò comporta:

  • revisione dei capitolati di monitoraggio ambientale;
  • verifica delle competenze dei laboratori incaricati;
  • maggiore attenzione all’interpretazione dei risultati, specie in ambienti con fibre sottili non sempre rilevabili con MOCF.

Il controllo dell’esposizione diventa quindi più sensibile e potenzialmente più critico rispetto al passato.

Valore limite di esposizione: conferma formale, irrigidimento sostanziale

Il valore limite passa da 0,1 fibre/cm³ (TWA 8 ore) a 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore) con una riduzione di dieci volte il valore limite.

Cambia, inoltre, l’approccio gestionale:

  • il superamento del limite comporta l’immediata sospensione delle attività;
  • la ripresa è subordinata all’adozione di misure correttive documentate.

Questo si traduce in:

  • necessità di procedure di emergenza operative già definite;
  • integrazione tra misurazioni, DPI, tecniche operative e organizzazione del lavoro;
  • maggiore esposizione del datore di lavoro sul piano delle responsabilità decisionali.

Il valore limite diventa quindi un “trigger operativo”, non solo un parametro di conformità.

Notifica e documentazione: più contenuto tecnico, meno formalismo

La notifica agli organi di vigilanza assume un contenuto più tecnico e meno descrittivo:

  • quantità e tipologia di materiali;
  • tecniche operative adottate;
  • misure di prevenzione e protezione;
  • stima dell’esposizione.

Dal punto di vista gestionale:

  • aumenta l’importanza della coerenza tra DVR, notifica, POS e PSC;
  • diventa più rischiosa la gestione “a compartimenti stagni” della documentazione.

La notifica non è più un atto isolato, ma parte integrante del sistema di gestione ambiente e sicurezza.

Sorveglianza sanitaria e registri di esposizione

Il decreto rafforza il concetto di memoria dell’esposizione, con particolare attenzione:

  • alla sorveglianza sanitaria anche alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • alla conservazione e accessibilità dei registri di esposizione.

Ciò comporta:

  • aumenta la necessità di integrazione tra dati tecnici e sanitari;
  • cresce il valore probatorio della documentazione nel lungo periodo.

La gestione amianto assume una dimensione pluridecennale, coerente con la latenza delle patologie asbesto-correlate.

Implicazioni per i sistemi di gestione ambiente e sicurezza:

Nel complesso, il D.Lgs. 213/2025 spinge verso:

  • maggiore formalizzazione tecnica delle scelte;
  • riduzione della discrezionalità non giustificata;
  • integrazione più stretta tra valutazione del rischio, controllo operativo e sorveglianza sanitaria.

Conclusioni

Il D.Lgs. 213/2025 non rivoluziona la gestione del rischio amianto, ma la rende più esigente sul piano tecnico e documentale.

Bisogna dimostrare la solidità tecnica delle scelte adottate, in un contesto di controllo più accurato e tracciabile nel tempo.

 

Vuoi approfondire questo tema? Contattaci ora, saremo lieti di affiancarti passo dopo passo.

Notizie amianto, prevenzione, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale

Primary Sidebar

Archivio corsi

  • Tutti
  • Sicurezza
  • Soft Skills
  • Ambiente
  • In aula
  • E-learning
  • FAD – Formazione a distanza

Articoli recenti

  • Dichiarazione MUD 2026: novità, scadenze e obblighi per le imprese 18 Marzo 2026
  • RENTRI e FIR DIGITALE: IL GOVERNO CONFEMRA LA PROROGA 2 Marzo 2026
  • Ricerca Specialista Commerciale 2 Marzo 2026
  • PROTOCOLLO LEGIONELLA: GUIDA ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE 27 Febbraio 2026
  • Inquinanti Organici Persistenti (POP): Nuove restrizioni con il Regolamento (UE) 2025/1482 26 Febbraio 2026

Archivio news

News da puntosicuro.it

Un modo semplice e comodo per condividere con te le notizie più interessanti direttamente dalle fonti che consultiamo. L’aggiornamento costante è una parte integrante del nostro lavoro: solo così possiamo offrire servizi sempre conformi e in linea con le esigenze delle aziende. Siamo curiosi e lavoriamo con passione e in questa sezione condividiamo con te tutto quello che impariamo.

RSS News da puntosicuro.it

  • L'utilizzo delle nuove tecnologie nelle attività di vigilanza
    La prevenzione nei luoghi di lavoro può migliorare grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie nelle attività di vigilanza. Un contributo del medico del lavoro Elpidio Maria Garzillo e del tecnico della prevenzione Antonio Spacone.
  • Piano integrato sicurezza lavoro 2026: attuazione, prevenzione e promozione
    Il Piano integrato SSL 2026 prevede azioni di prevenzione e protezione e attività di vigilanza, con coordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e coinvolgimento di INAIL e INL.
  • Bando Isi, rischio stradale, decreto sicurezza e near miss
    Inail ha incontrato i consulenti del lavoro per approfondire il bando ISI, discutere la gestione del rischio stradale, l'analisi dei near miss e le novità del decreto sicurezza, promuovendo migliori pratiche per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Vuoi restare sempre aggiornato? Iscriviti alla newsletter

 

STILLAB S.r.l.

C.so Indipendenza, 53, 10086 Rivarolo Canavese (To)

TEL. +39 0124 28436
FAX +39 0124 25909
MAIL offerte@stillab.it
PEC stillab@pec.it

Lavora con noi

Seguici su Linkedin

Sitemap

 

 


Consulenza e Formazione per ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro certificata UNI EN ISO 9001:2015 · n° 5545/01/S

 

Stillab ha conseguito l’Accreditamento dalla Regione Piemonte nell’ambito della formazione Corsi Riconosciuti (N° 765/001 del 25/09/2006) per l’erogazione di corsi di formazione e di abilitazione attrezzature di lavoro, inserita nell’elenco dei soggetti autorizzati per i corsi R.S.P.P., A.S.P.P., Datori di Lavoro R.S.P.P. e attrezzature (codice A047/2013)

 

Laboratorio inserito nel Circuito di qualificazione per l’analisi dell’amianto ai sensi del DM 14 maggio 1996 art. 5 e s.m.i. con il N. 560PIE30

 

Laboratorio iscritto con il n. di registrazione 71 (protocollo del 07/01/2019) nell’elenco Regionale dei Laboratori di Analisi per l’esecuzione di prove analitiche relative all’autocontrollo per le industrie alimentari.

© 2021 Stillab S.r.l. C.F. / P.I. 09939360013. Tutti i diritti riservati · Condizioni di Vendita
Privacy Policy · Cookie Policy · Preferenze cookie
Capitale sociale Euro 80.000 Int.Vers. · Registro Imprese di Torino n. 09939360013 · R.E.A. Torino n. 1092891