Quando si parla di cantieri, attività lavorative o grossi appalti spesso ci si trova nella condizione in cui differenti realtà si trovino a lavorare nello stesso luogo o nello stesso momento.
In questo contesto, come si valutano i rischi e in quale misura occorre farli ricadere su ciascuna Azienda?
Cosa sono i rischi da interferenza
Si parla di interferenze quando operatori di Aziende diverse prestano la loro attività sullo stesso luogo di lavoro. Possono presentarsi quando diverse realtà lavorano in contemporanea o in successione sullo stesso sito e gli effetti dell’attività di chi precede ricadono in qualche misura su chi interviene successivamente.
È presumibile che ogni prestatore d’opera, con la propria attività, apporti dei rischi sul luogo di lavoro, i quali, tramite le sovrapposizioni, possono generare un aumento del livello di rischio cumulato.
Per maggior chiarezza, portiamo un esempio pratico.
Immaginiamo all’interno di una fabbrica il guasto di un impianto, a causa del quale si incarica una ditta appaltante per le operazioni di riparazione.
In questo caso, i rischi che già si trovavano sull’area di lavoro, legati all’attività della Committenza, possono essere considerati rischi da interferenza per la ditta che svolge le riparazioni in appalto.
Allo stesso modo, i rischi derivanti dalle attività di manutenzione, diventano un rischio interferente per l’Azienda Committente.
I dipendenti della fabbrica quindi non solo saranno soggetti ai rischi generati dalla propria attività, ma anche a quelli legati alle operazioni di riparazione. Analogamente, i rischi specifici dell’attività della Committente ricadono anche, e si aggiungono, a quelli tipici per l’Azienda Appaltante.
Tipologie di rischio da considerare per il Duvri
L’Inail fornisce delle linee guida per la valutazione dei rischi da interferenze lavorative.
Ecco un elenco delle principali tipologie di rischio da considerare:
- Rischi specifici: ovvero presenti sul luogo di lavoro prima dell’appalto
- Rischi indotti presunti: ovvero ipotizzati dal Committente, in relazione all’attività che svolgerà l’Appaltatore nel suo ambiente di lavoro
- Rischi Standard: ovvero la somma di quelli specifici e indotti presunti
- Rischi indotti effettivi: quelli che l’Appaltatore introduce effettivamente sull’ambiente di lavoro dell’Azienda Committente
- Rischi reali: ovvero la somma dei rischi specifici, dei rischi indotti presunti e dei rischi indotti effettivi.
Duvri: normativa e scopi del documento
L’Art.26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina uno specifico strumento di prevenzione, utile in caso di rischi da interferenze; si tratta del Duvri o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.
La normativa prevede l’onere dell’Azienda Committente di redigere il Duvri, nella specifica figura del Datore del lavoro. Non è invece richiesto alle imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del contratto d’appalto.
Lo scopo del Duvri si può sintetizzare in questi punti:
- Verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa Appaltante
- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra impresa Committente e impresa Appaltante, ai fini della Sicurezza
- Fornire ai lavoratori dell’impresa Appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici del sito in cui andranno ad operare, oltre alle misure di prevenzione ed emergenza.
Quando è necessario redigere il Duvri
Il Duvri, per sua natura, va redatto nel momento in cui differenti Aziende lavorino nello stesso luogo o nello stesso momento, con la possibilità che l’attività di una vada a interferire con quella dell’altra. Quando la condizione “temporale” o “spaziale” non sussistono, il Duvri non è necessario.
Oltre a queste condizioni, il documento non è richiesto nei seguenti casi:
– Servizi di natura intellettuale
– Mera fornitura di materiale ed attrezzature
– Lavori non superiori a cinque uomini/giorno
(ad eccezione di alcune specifiche condizioni di rischio, come ad esempio il rischio incendio).
Come redigere il Duvri?
Con l’obiettivo di redigere il Duvri, prendiamo in considerazione il modello standard che ha stilato l’Inail.
In particolare, le parti principali e i requisiti che costituiscono il processo di redazione di questo documento possono essere schematizzati nei seguenti punti:
- Criteri utilizzati per valutare i rischi;
- Descrizione dell’Azienda Committente, incluse le aree di lavoro, le attività svolte ed i reparti interessati dalle attività oggetto dell’appalto;
- Descrizione delle attività svolte dagli Appaltatori;
- Identificazione dei locali a disposizione dell’Appaltatore;
- Valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro;
- Programma delle attività oggetto dell’appalto, con indicazione delle aree di lavoro nelle quali saranno svolte, delle attività lavorative omogenee per rischio e degli esecutori delle operazioni;
- Descrizione e organizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
- Computo estimativo dei costi della Sicurezza;
- Coordinamento delle fasi lavorative.
Destreggiarsi nelle normative è fondamentale per essere veloci ed efficaci nella creazione del Duvri.
Per redigerlo in maniera corretta e secondo i requisiti, ci si può rivolgere a Stillab, una realtà specializzata in questo ambito.