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Sei qui: Home » Notizie » FGAS: facciamo il punto sul DPR 146/2018. Obblighi e sanzioni

FGAS: facciamo il punto sul DPR 146/2018. Obblighi e sanzioni

Pubblicato il 19 Febbraio 2020 Categorie Notizie Tag consulenza ambientale, decreto FGAS, dpr 146/2018, FGAS

FGAS: facciamo il punto sul DPR 146/2018. Obblighi e sanzioni - corsi di formazione - consulenza - analisi di laboratorio - ambiente - sicurezza

A decorrere dal 24 gennaio 2019, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è cessato l’obbligo di comunicazione annuale delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Pertanto, la dichiarazione F-gas da parte dei detentori di apparecchiature fisse non è più necessaria.

Cosa accade oggi?

È stata istituita una Banca dati gas fluorurati a cui gli addetti di settore dovranno inviare entro 30 giorni dalla data di intervento le informazioni relative alle vendite di f-gas e alle attività di assistenza effettuata sull’apparecchiature.

Stante l’obbligo di costante aggiornamento della Banca dati, il mantenimento del registro dell’impianto perderà ogni significato. Per precauzione, si consiglia in egual modo di conservare la documentazione dello storico.

Chi sono gli operatori?

Si definisce operatore chiunque eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature, con le seguenti condizioni:

  1. libero accesso all’apparecchiatura;
  2. controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria;
  3. potere di decidere in merito a modifiche tecniche.

Quali sono gli obblighi  per gli operatori?

  • L’ente che si configura come operatore non è tenuto a iscriversi al registro né a certificarsi.
  • Per le operazioni di assistenza, installazione e smantellamento, gli operatori hanno l’obbligo di utilizzare personale iscritto al registro, oppure rivolgersi a persone o imprese certificate.
  • Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore devono verificare le informazioni delle apparecchiature attraverso la Banca dati.

Quali interventi devono essere comunicati (da parte dell’impresa certificata)?

  • Installazione
  • Manutenzione o assistenza
  • Riparazione
  • Smantellamento
  • Controllo delle perdite

Come fa un operatore ad adempiere all’obbligo di tenuta dei registri?

Tutte le informazioni contenute nei registri sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati.

A partire dal 25 settembre 2019 l’obbligo di tenuta dei registri è rispettato mediante la comunicazione degli interventi, da parte degli addetti di settore, alla Banca dati, dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

Le comunicazioni relative agli interventi devono essere effettuate dagli operatori oppure dalle imprese certificate che hanno svolto l’attività?

Le comunicazioni degli interventi devono essere effettuate dalle imprese certificate che hanno svolto l’attività. Se gli interventi sono svolti dall’operatore attraverso il proprio personale certificato, allora sarà suo compito comunicare alla Banca dati le specifiche modifiche apportate.

L’operatore può verificare gli interventi comunicati dall’impresa certificata?

Ogni impresa deciderà secondo i propri criteri vigenti all’interno dell’organizzazione, quali soggetti delegare alla consultazione della Banca dati.

In che modo si verificano gli interventi comunicati dall’impresa certificata?

  1. La persona incaricata procede con la registrazione all’area riservata Operatori;
  2. l’utente accede con le proprie credenziali (oppure anche con CNS o SPID);
  3. l’utente riceve dall’impresa certificata il rapporto intervento generato dalla Banca Dati FGAS;
  4. l’utente consulta i dati inseriti dal manutentore, utilizzando l’apposita funzione Associa Operatore / Intervento, indicando codice dell’apparecchiatura e codice dell’intervento;
  5. l’utente può scaricare, sempre via telematica e con la frequenza ritenuta opportuna, un attestato rilasciato dalla Banca dati e contenente il riepilogo di tutti gli interventi svolti.

È obbligatorio scaricare l’attestato?

L’operatore potrà consultare liberamente dalla propria area riservata della Banca dati le informazioni degli interventi registrati dal manutentore. Se l’operatore lo ritiene necessario, con la periodicità voluta, potrà stampare un attestato rilasciato dalla Banca dati, versando i diritti di segreteria pari a 5€.

Sanzioni

Ecco alcune sanzioni in materia di F-gas entrate in vigore dal 17 gennaio 2020:

  • L’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
  • L’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
  • L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

Riassumendo:

  • L’operatore verifica che la persona o l’impresa a cui si rivolge siano certificate
  • L’impresa certificata inserisce nella Banca Dati (entro 30 giorni dall’intervento) le informazioni relative agli interventi di installazione e manutenzione svolti sulle apparecchiature, ed indica il codice fiscale e la ragione sociale dell’operatore.
  • L’impresa certificata trasmette via mail (anche avvalendosi della Banca Dati) all’operatore un rapporto di intervento contenente il codice dell’apparecchiatura e il codice dell’intervento.
  • La persona fisica incaricata dall’operatore secondo proprie procedure interne (senza che la Banca Dati sia coinvolta) si registra alla Banca Dati operatori e riceve le credenziali per l’accesso.
  • Una volta in possesso delle credenziali, la persona fisica inserisce i dati trasmessi dall’impresa certificata e può consultare le informazioni relative agli interventi svolti.

Noi possiamo aiutarti

Noi realtà Stillab possiamo aiutarti a:

  • controllare che l’impresa o la persona a cui vi rivolgete sia certificata;
  • verificare la frequenza di controllo delle perdite;
  • scaricare l’attestazione degli interventi effettuati

Come vedi, gli aspetti di cui tenere conto sono tanti. Se hai bisogno di ulteriori informazioni o chiarimenti, non esitare a contattarci, puoi scrivere direttamente anche perrone@stillab.it e montafia@stillab.it

Notizie consulenza ambientale, decreto FGAS, dpr 146/2018, FGAS

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