Il Covid-19 è una minaccia reale per il nostro Paese e per il mondo intero. Si tratta di un virus altamente contagioso e del tutto sconosciuto al nostro organismo, che ogni giorno si diffonde sempre con più prepotenza.
Le normative per le imprese ed enti pubblici definite necessarie, che nonostante l’emergenza continuano a svolgere la propria attività, parlano chiaro: devono essere adottate tutte le norme e misure di contenimento utili alla salvaguardia della salute e della sicurezza del personale.
Aggiornamento Documento di valutazione rischi: chi sì, chi no
La valutazione dei rischi è un tema ostico quanto sofferto, che proprio in queste situazioni di emergenza è possibile cogliere la sua massima utilità.
Come anticipato, il Covid-19 è un virus nuovo capace di creare danni gravi e talvolta fatali alle persone. Definito un agente biologico, è stato classificato e inserito all’interno del secondo gruppo di appartenenza degli agenti biologici che ricoprono un rischio per l’uomo.
Da qui la domanda: “di fronte a questa emergenza e in relazione alla classe individuata, il datore di lavoro come deve comportarsi in merito a questo agente?”. La risposta si dirama in due distinte classificazioni:
- Luoghi di lavoro esposizione Covid-19 specifica: ambiente sanitario, addetti alla sicurezza e delle forze dell’ordine, laboratori analisi etc.
In questo particolare caso il datore di lavoro avrà già valutato il rischio biologico, e quindi aggiornato il Dvr. La gestione del virus dovrà avvenire tramite una specifica procedura, in modo da ridurne al minimo la pericolosità. Le azioni di contenimento dipendono dalla valutazione effettuata, che deve comprendere: corretta informazione, formazione e fornitura dei DPI, in riferimento alla propria mansione.
- Luoghi di lavoro esposizione Covid-19 generica: settore industriale, civile, terziario, commerciale, scuole, grandi e piccole distribuzioni, ristorazione, trasporti etc.
Per iquesti ambienti che non si collocano nell’esposizione di tipo specifico, il datore dopo aver valutato il rischio definirà se integrare il nuovo agente nel Dvr Biologico. Pertanto, non è quindi obbligato ad aggiornare il Dvr, in quanto il virus non è legato direttamente all’attività svolta e ai rischi della mansione. Per affrontare l’emergenza e far applicare i comportamenti adatti, potrà far carico alla sezione “Rischio Biologico Generico” presente nel documento di valutazione aziendale.
Inoltre, è sempre compito del titolare in collaborazione con Medico Competente, R.S.P.P e A.S.P.P. verificare che venga fatta una corretta e efficace formazione e informazione riguardo al tema, così da prevenire il più possibile il contagio.
Nonostante le normative sostengano che l’aggiornamento del Dvc non sia obbligatorio per gli ambienti a esposizione generica, il nostro consiglio è di inserire in egual modo l’agente biologico nel documento, così che il tempo impiegato nella stesura del protocollo condiviso non vada perso.
Come possiamo aiutarti?
Se stai cercando un aiuto esperto nell’implementare specifiche procedure di sicurezza nel tuo stabilimento oppure ti serve una mano nell’aggiornare il Dvr: contattaci, siamo a tua disposizione.