Nella G.U. del 26/09/2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135, che attua la direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
L’adeguamento alla Direttiva (UE) 2022/431 della normativa relativa all’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro era previsto dalla Legge di Delegazione Europea 2023, Legge 21 febbraio 2024, n. 15 all’articolo 8 dove si trovano i criteri che il Governo dovrà seguire.
La Direttiva del 2022 rappresenta una novità normativa importante comprendendo le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori. Questa importante novità si basa su dati scientifici recenti, secondo cui le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie.
Quali sono le novità?
Il D. Lgs. n 135/2024, in vigore dall’11 ottobre 2024, è costituito da 22 articoli e 3 allegati che apportano modifiche al D.Lgs 81/2008 (T.U.S.) con:
- Introduzione di valori limite per l’esposizione professionale ad agenti chimici pericolosi.
- Rafforzamento della sorveglianza sanitaria e dell’obbligo di informazione e formazione periodica;
- Obbligo per i Datori di Lavoro di implementare misure preventive rigorose, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’esposizione a queste sostanze.
Questo decreto rappresenta un passo fondamentale per garantire condizioni di lavoro più sicure, in particolare per chi opera in settori a rischio.
Si tratta di un’estensione non da poco che dovrà portare le aziende, che ancora non l’hanno fatto, a rivedere in quest’ottica il proprio elenco di prodotti.
Gli agenti teratogeni dovranno essere trattati alla stregua dei cancerogeni:
- Eliminazione ove possibile;
- Utilizzo in ciclo chiuso;
- Aspirazione localizzata;
- Misurazione degli agenti e dell’esposizione.
Tra le modifiche principali:
- l’introduzione della disciplina sulle “sostanze tossiche per la riproduzione”, in quanto possono avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori, inserendo i riferimenti in diversi articoli del D.Lgs n 81/08 e s.m.i. che richiamano gli agenti cancerogeni e mutageni;
- I Datori di Lavoro delle aziende con meno di 50 dipendenti, non possono più adottare procedure standardizzate per lo svolgimento della valutazione del rischio;
- modifica le sanzioni penali a carico del Datore di Lavoro per l’omissione dell’obbligo di valutazione del rischio;
- nuove definizioni di sostanza tossica per la riproduzione e valori limite biologico in art.234 T.U.S.;
- agli artt. 242 e 243 (Accertamenti sanitari e Registro di esposizione) compaiono i richiami ai valori limite di esposizione e biologico;
- è stato inserito un nuovo Allegato XLIII-BIS (Valori limite biologici obbligatori e procedure i sorveglianza sanitaria) sul Piombo e composti ionici;
- introduzione di valori limite di esposizione professionale per acrilonitrile e composti del nichel nell’allegato XLIII;
- modifica al valore limite di esposizione professionale (riferito ad un periodo di 8 ore) del benzene che passa da 3,25 mg/m3 a 1,65 mg/m3, fino ad aprile 2026, per poi abbassarsi nuovamente a 0,66 mg/m3 da aprile 2026;
- sono stati sostituiti:
- allegato XXXVIII recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I»;
- allegato XLIII recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II»;
- Le modifiche relative alla formazione e informazione dei lavoratori: il Datore di Lavoro ha l’obbligo almeno ogni 5 anni e/o ogni qualvolta si verifichino cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi ed in particolar modo è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a vari e nuovi agenti cancerogeni o mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione.
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