Come già detto in questo articolo, dal 12 agosto 2020 è possibile leggere sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Quali sono le principali novità in materia di radioprotezione? Scopriamolo insieme.
COS’È IL RADON
Il radon è un gas radioattivo che proviene dal decadimento dell’uranio presente nelle rocce, nel suolo e nei materiali da costruzione. Si forma nel sottosuolo e si allontana dal sito di formazione per fuoriuscire nell’atmosfera. La sua radioattività si misura in Becquerel (Bq), ovvero la trasformazione di un nucleo atomico al secondo, e la sua concentrazione dell’aria viene espressa in Bq/m³, cioè il numero di trasformazioni che avvengono in un secondo su un m³ di aria. Le concentrazioni di radon outdoor sono molto basse mentre, all’interno degli edifici (radon indoor), questo gas può penetrare e permanere raggiungendo elevate quantità. Per questa ragione il radon viene considerato un fattore di rischio sanitario tipico degli ambienti confinati.
Il radon è presente negli ambienti di vita e di lavoro, negli uffici pubblici e ricreativi. La sua concentrazione è influenzata da diversi fattori, tra i quali riconosciamo:
- natura geologica del sito;
- materiali da costruzione utilizzati;
- tipologia costruttiva;
- modalità di ventilazione.
In alcuni casi, il radon raggiunge concentrazioni tali da rappresentare un significativo rischio per la salute di chi vi è costantemente esposto. Per questi motivi, è considerato la seconda causa di cancro al polmone (5-20% dei casi) dopo il fumo di tabacco: ogni anno, in Italia, i casi sono compresi tra i 1500 e i 5500.
Non esiste però un valore-soglia al di sotto del quale l’esposizione al radon è considerata priva di rischi. Pertanto è sempre necessario che le condizioni di radon indoor siano le più basse possibili.
LE NOVITÀ DEL DECRETO
Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 prende in considerazione tutti i diversi campi di applicazione delle radiazioni ionizzanti regolamentando:
- la sicurezza degli impianti, delle installazioni nucleari e delle materie radioattive;
- la protezione sanitaria delle persone soggette a esposizione alle radiazioni (esposizioni professionali, esposizioni per finalità mediche, esposizioni ambientali);
- la sorveglianza, la gestione e il controllo delle spedizioni dei rifiuti radioattivi;
- la gestione del combustibile nucleare esaurito.
Rispetto al quadro normativo vigente in precedenza, esistono delle importanti novità in merito alla protezione dall’esposizione da radon sia negli ambienti quotidiani che in quelli deputati al lavoro:
- concentrazione media annua di 300 Bq/m³ (luoghi di lavoro, abitazioni costruite prima del 31-12-2014);
- le abitazioni costruite dopo il 31-12-2014 hanno un livello di riferimento più basso, pari a 200 Bq/m³;
- analisi dei materiali da costruzione utilizzati, attraverso caratterizzazione e valutazione per la radioprotezione degli edifici e ambienti in cui verranno impiegati.
Le norme relative alla protezione del radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività svolte in:
- luoghi di lavoro sotterranei;
- luoghi di lavoro in locali semisotterranei o al piano terra (se ubicati in aree prioritarie);
- stabilimenti termali;
- specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano Nazionale d’azione per il radon.
Quest’ultimo Piano sarà adottato entro il 27 agosto 2021 e sulla base di questo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno individuare, entro 24 mesi dall’adozione, le aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di radon nell’aria.
GLI OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI
Gli esercenti sono obbligati a fare una prima valutazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria, entro 24 mesi decorrenti da:
- inizio dell’attività in locali sotterranei e stabilimenti termali;
- definizione delle aree a rischio (luoghi di lavoro in locali semisotterranei o al piano terra);
- identificazione nel Piano nazionale d’azione per il radon (specifiche tipologie di luoghi di lavoro).
Le misure devono essere ripetute:
- ogni 8 anni se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq/m³;
- ogni volta che si intervenga nella struttura a livello di attacco a terra o isolamento termico;
Se il limite di 300 Bq/m³ viene superato, l’esercente è obbligato ad adottare misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento, avvalendosi di un esperto in interventi di risanamento radon. Le misure devono essere completate entro due anni e la loro efficacia deve essere verificata mediante nuova misurazione. L’esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive. A tal fine deve ripetere le misurazioni con cadenza quadriennale. Se i valori della concentrazione di radon in aria risultano ancora superiori a 300 Bq/m³, l’esercente, con l’ausilio di un esperto in radioprotezione, deve effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue ai lavoratori.
- Se la dose risulta inferiore a 6 mSv/anno, l’esercente è tenuto a controllare la dose fino alla verifica dell’efficacia delle ulteriori misure correttive;
- Se la dose è superiore a 6 mSv/anno, i lavoratori verranno classificati come esposti.
PERCHÉ SCEGLIERE STILLAB?
Stillab è in grado, grazie a tecnici specializzati, di effettuare tutte le valutazioni del rischio radon, come richiesto dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101. Se hai bisogno di una consulenza oppure supponi che i tuoi lavoratori e la tua impresa siano esposti a questo gas, contattaci. Siamo sempre pronti a supportarti.