Un’indagine svolta dall’INAIL nel 2017 ha rilevato come la caduta dall’alto sia la causa di un terzo degli infortuni mortali che avvengono sul luogo di lavoro. E il settore delle costruzioni è quello in cui avvengono più spesso. La prevenzione degli incidenti per i lavori in quota con funi passa attraverso un’attenta valutazione dei rischi. Facciamo chiarezza sull’argomento.
Tipologie di rischio nei lavori in quota con funi
Le tipologie di rischio da considerare nella valutazione sono quattro.
Rischio prevalente
I lavori in quota con funi espongono i lavoratori a molti infortuni, legati alla loro specifica attività, ma il rischio sempre presente –considerato quindi prevalente– è il rischio di caduta dall’alto.
Rischio da sospensione
Varia in caso di sospensione cosciente o sospensione inerte. Nella sospensione cosciente, se prosegue a lungo, l’imbracatura può costringere i vasi sanguigni e ostacolare il ritorno venoso con un rischio per la salute del lavoratore. Nella sospensione inerte, che si ha quando la persona ha perso conoscenza, l’imbracatura è pericolosa perché può compromettere le funzioni vitali.
Rischi ambientali
Lo stesso ambiente di lavoro può essere caratterizzato da elementi di pericolosità, ad esempio per la sua conformazione o per le condizioni meteorologiche. La valutazione dei rischi deve tenere conto di questi fattori e individuare le misure preventive adeguate.
Rischi concorrenti
Rientrano in questa categoria tutti i rischi di minore gravità che possono innescare una caduta, ad esempio una visibilità ridotta oppure l’uso di calzature con una scarsa aderenza.
Valutazione e riduzione dei rischi
Scegliere come metodo operativo il lavoro in quota con funi significa che la valutazione dei rischi ha appurato una serie di elementi che lo rendono necessario e preferibile. Alcuni di questi sono l’impossibilità di accesso con attrezzature da lavoro diverse, il carattere di urgenza dell’intervento ma anche la sua durata limitata nel tempo, un rischio complessivo inferiore rispetto ad altre soluzioni.
La riduzione del rischio di caduta dall’alto prevede la sua eliminazione tramite l’uso di dispositivi di protezione collettiva. Se però la valutazione dei rischi evidenzia un rischio residuo, allora i lavoratori dovranno essere muniti anche di dispositivi di protezione individuale.
I dispositivi di protezione ovviamente non sono sufficienti. La prevenzione del rischio di caduta risulta efficace quando il lavoratore si trova in una condizione psico-fisica idonea ed è stato adeguatamente formato e addestrato.
La normativa e gli obblighi del datore di lavoro
Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Testo Unico di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individua le linee guida per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in quota nei cantieri temporanei.
La normativa stabilisce che il datore di lavoro deve dare la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo e prestare attenzione all’ergonomia delle attrezzature. Da questi due principi deriva tutta una serie di obblighi relativi alla gestione del cantiere. Dalla scelta delle attrezzature e dei dispositivi di protezione, al divieto di eseguire lavori con condizioni meteorologiche che rischiano di compromettere lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, fino all’obbligo di formazione.
Come possiamo aiutarti
I nostri consulenti per la sicurezza sul lavoro possono aiutarti nella valutazione dei rischi e nella definizione di tutte le misure preventive a tutela dei tuoi lavoratori.
Se hai bisogno di aiuto, contattaci subito.