Forse non tutti sanno che..
Per conglomerato bituminoso si intende la miscela di inerti e leganti bituminosi (non contenenti catrame di carbone) provenienti dalla fresatura a freddo o dalla demolizione delle pavimentazioni stradali.
Decreto del Ministero dell’Ambiente 28 marzo 2018
Con il D.M. n. 69, entrato in vigore il 03/07/2018, il conglomerato bituminoso, se recuperato per la produzione di granulati, cessa di essere classificato come rifiuto (codice CER 17.03.02) per trasformarsi in risorsa preziosa.
Per essere recuperato il granulato deve rispondere a requisiti ben precisi:
- deve essere utilizzato per produrre miscele bituminose a caldo o a freddo, oppure, in abbinamento a leganti idraulici, per la costruzione di strade
- rispondere agli standard stabiliti da precise norme tecniche (UNI EN 13108 o UNI EN 13242).
- essere sottoposto ad analisi chimico / fisiche eseguite da un laboratorio certificato.
Il granulato di conglomerato bituminoso che ne deriva, dovrà essere suddiviso in lotti del volume massimo di 3000 m3.
Che cosa deve fare l’impianto di produzione
Il gestore dell’impianto che produce il granulato è tenuto a rispettare ben precisi obblighi:
- il conglomerato in ingresso non deve contenere materiali estranei
- Ogni singolo lotto deve quindi essere sottoposto ad un’analisi granulometrica (norma EN 933) e ad un’analisi chimica, volta a determinare la concentrazione di amianto, idrocarburi, metalli pesanti ed altri inquinanti ambientali critici (cianuri, fluoruri, ecc.)
- Il campione sottoposto ad analisi deve essere prelevato seguendo la norma UNI EN 10802 e trattato secondo la norma UNI 12457-2 (test di cessione).
Quali sono gli aspetti burocratici
Gli impianti di produzione possono adeguarsi inviando agli Enti competenti un’istanza di rinnovo all’autorizzazione al trattamento dei rifiuti; il termine entro il quale è necessario inviare l’istanza è fissato a 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 31/10/2018.
Successivamente il produttore dovrà provvedere a presentare un’autocertificazione per ogni singolo lotto prodotto, che attesti:
- il volume (in m3) del lotto
- la conformità del materiale ai requisiti ambientali (verificata mediante analisi chimica)
- le caratteristiche granulometriche del materiale
Il documento dovrà essere inviato agli Enti competenti e alle agenzie territoriali per la protezione dell’ambiente (APA / ARPA), al termine della produzione del lotto.
L’autocertificazione dovrà essere debitamente conservata presso l’impianto, unitamente al campione analizzato per ciascun lotto (quest’ultima prescrizione non si applica se il produttore è in possesso di certificazione ambientale EMAS o UNI EN ISO 14001).
Come può aiutarvi Stillab
Siamo in grado di fornirvi completa assistenza per l’adeguamento richiesto dal nuovo decreto, attraverso:
- predisposizione dell’istanza di rinnovo all’autorizzazione di recupero rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi ai sensi della norma UNI EN 10802 da parte di personale esperto e qualificato
- analisi granulometrica del materiale secondo la norma UNI EN 933
- analisi chimica del materiale secondo la norma UNI EN 12457-2
- produzione di certificati attestanti la conformità ai requisiti ambientali imposti, rilasciati da professionisti abilitati.
Il personale di Stillab è inoltre a completa disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione desideriate ricevere in merito all’argomento trattato in questo articolo.
I nostri riferimenti
- Laboratorio analisi: Dott. Daniele Rosso
- Consulenza ambiente: Dott. Giuseppe Montafia