Inquadramento normativo
Il D.Lgs. 213/2025 interviene in modo puntuale sul Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, senza riscriverne l’impianto, ma rafforzandone l’efficacia applicativa in coerenza con la Direttiva (UE) 2023/2668.
L’approccio del legislatore è chiaramente orientato a:
- ridurre le zone grigie interpretative nella valutazione del rischio amianto;
- aumentare il livello di controllo reale dell’esposizione;
- migliorare la tracciabilità tecnica e sanitaria nel lungo periodo.
Il decreto non introduce una “nuova filosofia”, ma alza l’asticella della dimostrabilità tecnica delle scelte adottate dal datore di lavoro.
Valutazione del rischio: da adempimento a processo tecnico strutturato
Uno degli elementi più rilevanti è il rafforzamento implicito della valutazione del rischio amianto come processo tecnico documentato, non più riducibile a:
- dichiarazioni di assenza presunta;
- richiami generici a censimenti pregressi.
Questo comporta:
- maggiore attenzione alla fase di identificazione preventiva dei MCA, soprattutto nelle attività non tipicamente “di bonifica” (manutenzioni, ristrutturazioni parziali, interventi impiantistici);
- ESEDI – necessità di giustificare in modo tecnico le ipotesi di esposizione “sporadica e di debole intensità”, evitando automatismi.
La valutazione del rischio tende a diventare dinamica e contestuale all’attività, più che statica e legata al solo sito.
Campo di applicazione: ampliamento sostanziale delle attività rilevanti
Il decreto chiarisce in modo netto che la disciplina amianto si applica a tutte le attività che possano comportare rilascio di fibre, anche se non finalizzate alla rimozione.
Questo significa includere stabilmente nel perimetro amianto:
- manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- lavori edili “minori”;
- attività su impianti tecnologici in edifici datati;
- interventi di emergenza.
Ne deriva un incremento delle interazioni tra:
- valutazione del rischio aziendale,
- DUVRI,
- PSC/ POS
con un ruolo centrale del coordinamento tra RSPP, direzione lavori e imprese esecutrici.
Misurazioni ambientali e transizione tecnologica
Uno degli aspetti più tecnici riguarda il superamento progressivo della microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) a favore della microscopia elettronica (SEM).
Dal punto di vista operativo:
- fino al 20 dicembre 2029 è ammesso un regime transitorio;
- successivamente, la microscopia elettronica SEM diventerà lo standard di riferimento.
Ciò comporta:
- revisione dei capitolati di monitoraggio ambientale;
- verifica delle competenze dei laboratori incaricati;
- maggiore attenzione all’interpretazione dei risultati, specie in ambienti con fibre sottili non sempre rilevabili con MOCF.
Il controllo dell’esposizione diventa quindi più sensibile e potenzialmente più critico rispetto al passato.
Valore limite di esposizione: conferma formale, irrigidimento sostanziale
Il valore limite passa da 0,1 fibre/cm³ (TWA 8 ore) a 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore) con una riduzione di dieci volte il valore limite.
Cambia, inoltre, l’approccio gestionale:
- il superamento del limite comporta l’immediata sospensione delle attività;
- la ripresa è subordinata all’adozione di misure correttive documentate.
Questo si traduce in:
- necessità di procedure di emergenza operative già definite;
- integrazione tra misurazioni, DPI, tecniche operative e organizzazione del lavoro;
- maggiore esposizione del datore di lavoro sul piano delle responsabilità decisionali.
Il valore limite diventa quindi un “trigger operativo”, non solo un parametro di conformità.
Notifica e documentazione: più contenuto tecnico, meno formalismo
La notifica agli organi di vigilanza assume un contenuto più tecnico e meno descrittivo:
- quantità e tipologia di materiali;
- tecniche operative adottate;
- misure di prevenzione e protezione;
- stima dell’esposizione.
Dal punto di vista gestionale:
- aumenta l’importanza della coerenza tra DVR, notifica, POS e PSC;
- diventa più rischiosa la gestione “a compartimenti stagni” della documentazione.
La notifica non è più un atto isolato, ma parte integrante del sistema di gestione ambiente e sicurezza.
Sorveglianza sanitaria e registri di esposizione
Il decreto rafforza il concetto di memoria dell’esposizione, con particolare attenzione:
- alla sorveglianza sanitaria anche alla cessazione del rapporto di lavoro;
- alla conservazione e accessibilità dei registri di esposizione.
Ciò comporta:
- aumenta la necessità di integrazione tra dati tecnici e sanitari;
- cresce il valore probatorio della documentazione nel lungo periodo.
La gestione amianto assume una dimensione pluridecennale, coerente con la latenza delle patologie asbesto-correlate.
Implicazioni per i sistemi di gestione ambiente e sicurezza:
Nel complesso, il D.Lgs. 213/2025 spinge verso:
- maggiore formalizzazione tecnica delle scelte;
- riduzione della discrezionalità non giustificata;
- integrazione più stretta tra valutazione del rischio, controllo operativo e sorveglianza sanitaria.
Conclusioni
Il D.Lgs. 213/2025 non rivoluziona la gestione del rischio amianto, ma la rende più esigente sul piano tecnico e documentale.
Bisogna dimostrare la solidità tecnica delle scelte adottate, in un contesto di controllo più accurato e tracciabile nel tempo.
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