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Sei qui: Home » Notizie » La gestione del rischio amianto dopo il D.Lgs. 213/2025

La gestione del rischio amianto dopo il D.Lgs. 213/2025

Pubblicato il 18 Gennaio 2026 Categorie Notizie Tag amianto, prevenzione, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale

Inquadramento normativo

Il D.Lgs. 213/2025 interviene in modo puntuale sul Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, senza riscriverne l’impianto, ma rafforzandone l’efficacia applicativa in coerenza con la Direttiva (UE) 2023/2668.

L’approccio del legislatore è chiaramente orientato a:

  • ridurre le zone grigie interpretative nella valutazione del rischio amianto;
  • aumentare il livello di controllo reale dell’esposizione;
  • migliorare la tracciabilità tecnica e sanitaria nel lungo periodo.

Il decreto non introduce una “nuova filosofia”, ma alza l’asticella della dimostrabilità tecnica delle scelte adottate dal datore di lavoro.

Valutazione del rischio: da adempimento a processo tecnico strutturato

Uno degli elementi più rilevanti è il rafforzamento implicito della valutazione del rischio amianto come processo tecnico documentato, non più riducibile a:

  • dichiarazioni di assenza presunta;
  • richiami generici a censimenti pregressi.

Questo comporta:

  • maggiore attenzione alla fase di identificazione preventiva dei MCA, soprattutto nelle attività non tipicamente “di bonifica” (manutenzioni, ristrutturazioni parziali, interventi impiantistici);
  • ESEDI – necessità di giustificare in modo tecnico le ipotesi di esposizione “sporadica e di debole intensità”, evitando automatismi.

La valutazione del rischio tende a diventare dinamica e contestuale all’attività, più che statica e legata al solo sito.

Campo di applicazione: ampliamento sostanziale delle attività rilevanti

Il decreto chiarisce in modo netto che la disciplina amianto si applica a tutte le attività che possano comportare rilascio di fibre, anche se non finalizzate alla rimozione.

Questo significa includere stabilmente nel perimetro amianto:

  • manutenzioni ordinarie e straordinarie;
  • lavori edili “minori”;
  • attività su impianti tecnologici in edifici datati;
  • interventi di emergenza.

Ne deriva un incremento delle interazioni tra:

  • valutazione del rischio aziendale,
  • DUVRI,
  • PSC/ POS

con un ruolo centrale del coordinamento tra RSPP, direzione lavori e imprese esecutrici.

Misurazioni ambientali e transizione tecnologica

Uno degli aspetti più tecnici riguarda il superamento progressivo della microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) a favore della microscopia elettronica (SEM).

Dal punto di vista operativo:

  • fino al 20 dicembre 2029 è ammesso un regime transitorio;
  • successivamente, la microscopia elettronica SEM diventerà lo standard di riferimento.

Ciò comporta:

  • revisione dei capitolati di monitoraggio ambientale;
  • verifica delle competenze dei laboratori incaricati;
  • maggiore attenzione all’interpretazione dei risultati, specie in ambienti con fibre sottili non sempre rilevabili con MOCF.

Il controllo dell’esposizione diventa quindi più sensibile e potenzialmente più critico rispetto al passato.

Valore limite di esposizione: conferma formale, irrigidimento sostanziale

Il valore limite passa da 0,1 fibre/cm³ (TWA 8 ore) a 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore) con una riduzione di dieci volte il valore limite.

Cambia, inoltre, l’approccio gestionale:

  • il superamento del limite comporta l’immediata sospensione delle attività;
  • la ripresa è subordinata all’adozione di misure correttive documentate.

Questo si traduce in:

  • necessità di procedure di emergenza operative già definite;
  • integrazione tra misurazioni, DPI, tecniche operative e organizzazione del lavoro;
  • maggiore esposizione del datore di lavoro sul piano delle responsabilità decisionali.

Il valore limite diventa quindi un “trigger operativo”, non solo un parametro di conformità.

Notifica e documentazione: più contenuto tecnico, meno formalismo

La notifica agli organi di vigilanza assume un contenuto più tecnico e meno descrittivo:

  • quantità e tipologia di materiali;
  • tecniche operative adottate;
  • misure di prevenzione e protezione;
  • stima dell’esposizione.

Dal punto di vista gestionale:

  • aumenta l’importanza della coerenza tra DVR, notifica, POS e PSC;
  • diventa più rischiosa la gestione “a compartimenti stagni” della documentazione.

La notifica non è più un atto isolato, ma parte integrante del sistema di gestione ambiente e sicurezza.

Sorveglianza sanitaria e registri di esposizione

Il decreto rafforza il concetto di memoria dell’esposizione, con particolare attenzione:

  • alla sorveglianza sanitaria anche alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • alla conservazione e accessibilità dei registri di esposizione.

Ciò comporta:

  • aumenta la necessità di integrazione tra dati tecnici e sanitari;
  • cresce il valore probatorio della documentazione nel lungo periodo.

La gestione amianto assume una dimensione pluridecennale, coerente con la latenza delle patologie asbesto-correlate.

Implicazioni per i sistemi di gestione ambiente e sicurezza:

Nel complesso, il D.Lgs. 213/2025 spinge verso:

  • maggiore formalizzazione tecnica delle scelte;
  • riduzione della discrezionalità non giustificata;
  • integrazione più stretta tra valutazione del rischio, controllo operativo e sorveglianza sanitaria.

Conclusioni

Il D.Lgs. 213/2025 non rivoluziona la gestione del rischio amianto, ma la rende più esigente sul piano tecnico e documentale.

Bisogna dimostrare la solidità tecnica delle scelte adottate, in un contesto di controllo più accurato e tracciabile nel tempo.

 

Vuoi approfondire questo tema? Contattaci ora, saremo lieti di affiancarti passo dopo passo.

Notizie amianto, prevenzione, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale

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