Il decreto 102/2020 che ha introdotto modifiche riguardanti le emissioni in atmosfera, in particolare per le industrie che, all’interno dei loro processi produttivi, utilizzano sostanze pericolose e che generano emissioni in atmosfera.
La norma ha stabilito che:
- i prodotti classificati come cancerogeni o tossici (H340, H350, H360);
- le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata;
- le sostanze valutate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento REACH.
“devono essere limitati nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio”.
Inoltre, “vanno sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse”.
I gestori degli impianti in cui vengono utilizzate sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e sostanze di tossicità e cumulabilità, ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, devono inviare una relazione tecnica all’autorità competente.
Nella relazione:
- devono essere indicate nel dettaglio le sostanze impiegate, la loro classificazione, e le fasi produttive in cui sono utilizzate;
- va analizzata la disponibilità di sostanze alternative, considerando i rischi ed esaminando la fattibilità della sostituzione nei processi produttivi. Qualora la sostituzione sia possibile, bisogna indicarne modalità e tempistiche.
- Sulla base della relazione, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.
Quali sono i soggetti obbligati?
In ottemperanza all’art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. i gestori degli stabilimenti o delle installazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 (28/08/2020), nei quali sono utilizzate le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, devono presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025.
Gli stabilimenti con autorizzazione ordinaria (AUA) già esistenti al 28 agosto 2020, devono:
- presentare entro il 1° gennaio 2025 una domanda di autorizzazione per l’adeguamento alle prescrizioni.
La regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n 4544 DEL 24/07/2024, ha adottato la modulistica e le linee guida per la presentazione delle domande previste dall’art.3 comma 3 Del 102/2020 in materia di limitazione delle sostanze pericolose nelle emissioni in atmosfera
Stillab, grazie alla sua esperienza in materia, è in grado di supportarvi nella stesura della relazione tecnica e nella predisposizione della domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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