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Sei qui: Home » Notizie » RLS: chi è e quali funzioni svolge all’interno delle Aziende

RLS: chi è e quali funzioni svolge all’interno delle Aziende

Pubblicato il 15 Aprile 2022 Categorie Notizie Tag formazione, RLS, sicurezza sul lavoro

ISO 45001: la sicurezza è un investimento, non una spesa

Spesso abbiamo parlato nei ns. articoli del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ovvero il soggetto del sistema Sicurezza e Salute aziendale che interagisce in qualità di fiduciario dei lavoratori. In questo articolo ripercorriamo nello specifico i compiti del RLS e le competenze che deve avere per poter ricoprire questo incarico.

Quali sono i compiti del RLS?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (da qui in poi RLS) è una figura aziendale prevista dal D.Lgs. 81/08 in tutte le aziende allo scopo di rendere possibile la collaborazione dei lavoratori nella definizione e nella verifica delle misure di prevenzione e protezione previste per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto già dallo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970).

Il RLS viene eletto secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08 e dagli accordi tra le parti:

  • aziende fino a 15 dipendenti: dai lavoratori al loro interno;
  • aziende con più di 15 dipendenti: dai lavoratori all’interno delle Rappresentanze Sindacali aziendali, laddove presenti.

Un RLS parla a nome dei lavoratori e dialoga con l’azienda su temi di salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

I compiti del RLS sono:

  • esprimersi – secondo la procedura della consultazione – in merito alla valutazione dei rischi e sottoscrivere il Documento di Valutazione dei Rischi;
  • esprimersi – sempre dietro consultazione da parte del datore di lavoro – sulla nomina del RSPP, del medico competente, degli addetti antincendio e al primo soccorso;
  • migliorare la qualità del lavoro attraverso il dialogo tra dipendenti e datore di lavoro;
  • raccogliere le richieste e le segnalazioni dei dipendenti in materia di salute e sicurezza e fare le verifiche necessarie;
  • verificare la realizzazione degli interventi necessari a implementare la sicurezza in azienda;
  • rivolgersi alle autorità competenti nel caso le misure preventive siano insufficienti.

Come deve essere eletto/designato il RLS?

L’Elezione o la Designazione del RLS è una facoltà dei lavoratori e non un obbligo del Datore di Lavoro che, una volta chiesta ai lavoratori la sua Elezione o Designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo. La normativa vigente in materia prevede solo il numero minimo di RLS, demandando alla contrattazione collettiva (CCNL) la possibilità di definire un numero effettivo di RLS superiore al minimo di legge. Ricordiamo che il RLS non può coincidere con il RSPP nominato dal Datore di Lavoro.

La designazione o l’elezione del RLS è quindi un diritto/dovere dei lavoratori, non un obbligo a carico del Datore di Lavoro. Qualora i lavoratori non procedano alla elezione del RLS, il Datore di Lavoro non incorre in alcuna sanzione.

Per contro, è un obbligo del Datore di Lavoro:

  • informare i lavoratori sulla possibilità di elezione RLS,
  • formare il RLS nominato dai lavoratori secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Qualora i lavoratori non eleggano/designino il RLS , le funzioni del RLS saranno svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Quali sono le competenze del RLS?

I compiti del RLS riguardano non soltanto attività di amministrazione e di supervisione per la tutela dei lavoratori. Un RLS ha un peso determinante nella gestione del rapporto tra lavoratori e azienda, per cui nel suo ruolo c’è anche tanta attività di interpretazione e di relazione.

Questa sua doppia natura si traduce nella necessità di acquisire conoscenze e competenze che vadano oltre l’ambito tecnico, includendo anche le così dette soft skills.

Competenze tecniche

  • Padronanza della normativa nazionale e comunitaria sui temi di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Conoscenza dell’ambiente di lavoro, del ciclo produttivo, delle sostanze gestite e delle attrezzature impiegate.
  • Capacità di individuare rischi comuni e specifici per contribuire a una corretta valutazione dei rischi.
  • Conoscenza delle misure organizzative e tecniche di prevenzione e protezione.

Competenze non tecniche

  • Propensione all’ascolto e al dialogo.
  • Capacità di leggere il contesto e le persone.
  • Attitudine al lavoro di squadra.
  • Imparzialità e capacità critica.
  • Capacità di gestione dei conflitti.

Quanti RLS devono essere eletti in azienda?

L’art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008 individua tre classi di aziende per numero di dipendenti ognuna delle quali necessita di un numero minimo di RLS (*):

  • Aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti = 1 RLS
  • Aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti = 3 RLS
  • Aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti = 6 RLS

(*) Il numero di RLS in base agli addetti può risultare diverso per contratti e accordi particolari intervenuti tra le parti

C’è un corso di formazione specifico per il RLS?

Certo che sì! La giusta preparazione e l’acquisizione delle competenze necessarie permettono al RLS di svolgere i suoi compiti con consapevolezza e contribuire in modo concreto a diffondere nella sua azienda la cultura della sicurezza. La formazione è obbligatoria per legge.

Il RLS, una volta eletto, deve seguire un corso di formazione della durata di almeno 32 ore su materie inerenti la sua attività. I contenuti del percorso formativo sono indicati nell’art.2 del D.M. 16 gennaio 1997.
La formazione deve essere centrata sui rischi esistenti nel settore in cui l’azienda svolge l’attività, al fine di conoscere le tecniche adeguate di controllo e prevenzione dei rischi.

Se sei interessato a ricoprire l’incarico di RLS, abbiamo il corso di formazione che fa per te. Consulta il programma e iscriviti subito.

Aggiornamento RLS

Se hai già frequentato il corso di formazione ma devi svolgere l’aggiornamento annuale obbligatorio, secondo quanto previsto dall’art. 37 c.11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., clicca ai seguenti link per scoprire il calendario.

  • aggiornamento RLS – aziende con oltre 50 lavoratori
  • aggiornamento RLS – aziende fino a 50 lavoratori

Quanto dura in carica il RLS?

La durata della carica è determinata dalla contrattazione collettiva e, generalmente, va fatta ogni 3 anni. Il RLS può essere rieletto più volte e ogni variazione dovrà essere comunicata all’Inail.

Come comunicare il nominativo RLS all’INAIL

Dal 12/07/2018 la comunicazione deve essere effettuata per via telematica tramite il servizio online “Dichiarazione RLS” disponibile sul portale dell’INAIL.

Questa procedura deve essere attivata solo quando c’è una modifica del nominativo del RLS.

 

Se hai qualche dubbio o ti serve qualche altra informazione, contattaci.

Notizie formazione, RLS, sicurezza sul lavoro

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