In ottemperanza all’Accordo ADR 2019, a partire dal 1° gennaio 2023 l’obbligo di nomina del Consulente ADR è stato esteso a ogni impresa le cui attività comprendono la spedizione di merci pericolose su strada per conto proprio o per conto terzi.
Con Prot. 21 dicembre 2022, n. 40141, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha conservato le deroghe previste dalle precedenti normative per le imprese che non sono tenute a nominare il Consulente ADR.
Secondo le indicazioni attuali, pertanto, la nomina del Consulente ADR non si applica:
- Come già previsto dal punto 1.8.3.2 dell’Accordo ADR vigente, alle imprese le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6 e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 dell’accordo ADR;
- nel caso in cui le aziende effettuino occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi;
- allo scarico e alla spedizione di merci pericolose a destinazione finale, come da D.Lgs. n. 40/2000. La direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale poiché quando la merce è arrivata al destinatario finale, il trasporto è ormai concluso; quindi, lo scarico di tali merci non influenza più la sicurezza del trasporto. Le medesime esenzioni si applicano anche agli spedizionieri;
- agli ulteriori casi di esenzione previsti dal D.Lgs. 40/2000, nel rispetto dei requisiti previsti in questa normativa, che si applicheranno anche agli spedizionieri.
Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.
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