Soglia dei solventi, semplificazione amministrativa e chiarimenti della rettifica a tutela dell’equilibrio tra imprese e ambiente
Il provvedimento principale del maggio 2026 introduce una nuova autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera degli stabilimenti metalmeccanici, sostituendo quella del 2011. L’obiettivo è aggiornare la disciplina e renderla più rigorosa, mantenendo però la logica della semplificazione per le attività a basso impatto.
Il punto centrale del decreto è la distinzione tra impianti che possono rimanere in regime semplificato e quelli che devono invece passare all’autorizzazione ordinaria (art. 269).
In particolare, per le attività di verniciatura, viene fissata una soglia chiave: se il consumo di solventi supera le 5 tonnellate/anno, non è più possibile aderire all’autorizzazione generale ed è obbligatorio seguire la procedura ordinaria, con ulteriori obblighi come il piano di gestione dei solventi.
Per tutti gli altri impianti che rientrano nei limiti, l’autorizzazione generale resta applicabile, con durata di 15 anni, obbligo di domanda almeno 45 giorni prima dell’avvio o del rinnovo e rispetto di requisiti tecnici dettagliati (captazione, abbattimento, limiti emissivi, monitoraggi e registrazioni).
La versione originaria del decreto conteneva però un errore importante nella gestione del passaggio dalle vecchie autorizzazioni del 2011: indicava infatti che anche gli impianti sotto la soglia dei 5 t/anno dovessero passare all’autorizzazione ordinaria.
La rettifica interviene su questo punto e chiarisce la regola corretta: gli impianti che restano sotto la soglia possono continuare nel regime semplificato e, alla scadenza, devono semplicemente presentare una nuova domanda di adesione all’autorizzazione generale, adeguandosi alle nuove prescrizioni.
Inoltre, la rettifica chiarisce un aspetto tecnico relativo al taglio a caldo dei metalli, specificando in modo esplicito che gli effluenti devono essere non solo trattati, ma anche obbligatoriamente captati e convogliati, eliminando ogni ambiguità.
In conclusione, i due atti insieme definiscono un sistema più strutturato e selettivo: rafforzano i requisiti tecnici e i controlli, confermano la centralità della soglia dei 5 t/anno di solventi e, grazie alla rettifica, mantengono coerente l’equilibrio tra semplificazione amministrativa e maggiore tutela ambientale
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