Il 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146. Il così detto Decreto FGAS rivede la normativa sui gas fluorurati a effetto serra, contenuti in impianti e attrezzature di climatizzazione, trattamento aria e refrigerazione.
A chi si rivolge il decreto sui gas fluorurati?
Le aziende coinvolte si possono classificare in tre gruppi:
- imprese che detengono,
- che commercializzano,
- che effettuano installazione, riparazione e manutenzione
su attrezzature e impianti che contengono gas fluorurati a effetto serra.
Quali sono le principali novità?
Registri dell’apparecchiatura
Dal 24 gennaio 2019 non sono più necessari i registri dell’apparecchiatura. Le disposizioni date dalle normative europee e nazionali, infatti, stabiliscono la cessazione dell’istituzione e conservazione dei registri, nel rispetto del rango dei documenti di legge.
Etichettatura degli impianti
La mancanza dei registri di apparecchiatura potrebbe causare problemi di identificazione. Proprio per ovviare a quest’eventualità, il nuovo decreto stabilisce che attrezzature e impianti, che contengono gas fluorurati a effetto serra, devono essere etichettati.
Comunicazione FGAS
La vera novità è la cessazione della Dichiarazione FGAS. L’entrata in vigore del DPR 146/2018 elimina l’obbligo di effettuare la comunicazione annuale in scadenza il 31 maggio.
A partire dal 24 settembre 2019 l’esito degli interventi manutentivi non può più essere comunicato solo una volta all’anno. La comunicazione deve avvenire dopo ogni singolo intervento e deve essere eseguita, esclusivamente tramite invio telematico alla banca dati istituita, dallo stesso operatore che effettua:
- il primo controllo delle perdite,
- la manutenzione o riparazione e
- ogni intervento manutentivo successivo.
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