Il 19 dicembre 2023 è stato diffuso il Decreto Direttoriale sulla sicurezza energetica n. 251 del Ministero dell’Ambiente, il quale stabilisce le procedure per la compilazione dei modelli indicati negli articoli 4 e 5 del Decreto Ministeriale n. 59 del 2023 (noto come Decreto RENTRI). In particolare, le novità riguardano:
– Allegato 1 – Modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti”;
– Allegato 2 – Modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto”.
Il decreto contribuisce al perfezionamento del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti digitale, supervisionato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.
Allegato I – Registro carico e scarico dei rifiuti
Ricordiamo che i soggetti obbligati all’iscrizione, sono:
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti a partire dal 15 dicembre 2024;
- enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti a partire dal 15 giugno 2025;
- tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, a partire dal 15 dicembre 2025.
Il registro cartaceo sarà obbligatorio a partire dal 13 febbraio 2025 e potrà essere stampato mediante il formato messo a disposizione sul portale del RENTRI e dovrà essere vidimato dalla CCIAA prima della compilazione.
Gli enti tenuti all’iscrizione al RENTRI dal 15 dicembre 2024 dovranno, invece, utilizzare il registro in formato digitale una volta completata l’iscrizione.
In sostanza, la data di iscrizione al RENTRI farà da spartiacque tra la gestione del registro in modalità cartacea e quella in modalità digitale:
- prima dell’iscrizione: stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti;
- dopo l’iscrizione: modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio.
Le istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico sono organizzate in cinque sezioni, che comprendono:
- i produttori iniziali e i detentori, sia per i rifiuti prodotti/detenuti in una propria unità locale, sia per i rifiuti prodotti fuori dall’unità locale;
- i nuovi produttori, per i rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti;
- gli impianti di trattamento di rifiuti, per i rifiuti ricevuti da terzi e trattati in impianto;
- i trasportatori di rifiuti, sia per i trasporti ordinari che per la microraccolta;
- gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.
In particolare, si segnalano alcune novità quali:
● la sezione “Provenienza del rifiuto” sarà necessaria unicamente per i gestori degli impianti di recupero o smaltimento che accettano rifiuti provenienti da terzi, intermediari e commercianti;
● il campo “Stoccaggio istantaneo” sarà richiesta esclusivamente durante le ispezioni da parte degli organi di controllo, ed è a carico solo dei gestori degli impianti di recupero o smaltimento;
● il campo “Respingimento” permette di segnalare se il rifiuto è stato respinto integralmente o in parte; questa annotazione elimina la necessità di riprendere in carico la quantità di rifiuto respinto;
● il campo “Rettifica” consente di modificare una registrazione, riportandone integralmente tutti i dati, anche quelli non modificati o annullare una registrazione, indicando solo il codice EER e la provenienza (rifiuto urbano o speciale) e la motivazione dell’annullamento nel campo “Annotazioni”.
Allegato II – Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)
Il nuovo modello di formulario è stato reso pubblico e sarà utilizzato su supporto cartaceo a partire dal 13 febbraio 2025. Sarà generato tramite l’applicazione disponibile nel portale del RENTRI, previa registrazione dell’impresa, e verrà già vidimato (con un codice univoco di vidimazione incluso nel modulo scaricato).
A differenza del passato, il formulario non sarà più in 4 copie a ricalco, ma verrà duplicato con fotocopie per agevolare la gestione da parte dei diversi soggetti coinvolti nel trasporto.
Solo dal 13 febbraio 2026, il medesimo modello di formulario dovrà essere interamente digitale nel caso di trasporti di rifiuti pericolosi.
Il nuovo formulario di trasporto e le relative istruzioni di compilazione presentano le seguenti novità:
● l’indicazione se il soggetto che interviene nel trasporto (produttore/detentore, trasportatore, destinatario o intermediario) è soggetto o meno alla tenuta del registro di carico e scarico;
● una sezione per il detentore, identificato come la persona, diversa dal produttore, che è in possesso del rifiuto;
● una sezione per l’intermediario o commerciante senza detenzione del rifiuto;
● il campo “Caratteristiche chimico/fisiche”;
● il campo “analisi/rapporti di prova” nel caso si disponga di un’analisi del rifiuto;
● il campo “Classificazione”: che va barrato nel caso in cui, insieme all’analisi sia stata redatta una relazione tecnica della procedura di classificazione del rifiuto;
● per i rifiuti da manutenzione, che vengono trasferiti dall’effettivo luogo di produzione alla sede dell’impresa, la possibilità di indicare tale luogo di produzione nella sezione relativa al produttore al posto dell’unità locale nel campo “Luogo di produzione se diverso dall’unità locale”.
Conclusione
In conclusione, il Decreto Direttoriale sulla sicurezza energetica n. 251 e il Decreto Ministeriale n. 59 del 2023 rappresentano passi importanti nel settore della gestione dei rifiuti, evidenziando l’importanza di un approccio responsabile e informato.
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