• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Stillab

Analisi, Formazione & Consulenza

  • Home
  • Chi siamo
    • Chi siamo
    • Politica Aziendale
    • Vision & mission
  • MOGC 231
    • MOGC 231/2001
    • Codice Etico
  • Whistleblowing
    • Procedura Whistleblowing
    • Informativa minima
  • Report di Sostenibilità
    • Analisi di materialità
    • Bilancio / Report di Sostenibilità
    • Carbon footprint
    • ESG Report
  • Analisi
    • Laboratorio analisi
    • Strumenti e prelievi
  • Formazione
  • Consulenza
    • Il servizio
    • Area ambiente
    • Area sicurezza
    • Health & Safety Engineering
  • Clienti
  • News
    • Tutte le news
    • Archivio Newsletter
  • Contatti
  • Area Clienti
    • Carrello
    • My Stillab
    • Documenti generali corsi
    • Istruzioni di Prelievo
    • Segnalazioni
    • Questionario qualità corsi
    • Questionario qualità servizi consulenza
    • Questionario Qualità Servizi Laboratorio
  • Mobility management
  • Sistemi di gestione
  • Lavora con noi
  • Show Search
Hide Search
  • Analisi
    • Laboratorio analisi
    • Strumenti e prelievi
  • Formazione
    • Sicurezza
    • Soft Skills
    • Ambiente
  • Consulenza
    • Il servizio
    • Area ambiente
    • Area sicurezza
    • Health & Safety Engineering
  • GreenSTILLAB
  • Mobility management
  • Sistemi di gestione
  • Stillab Digital
Sei qui: Home » Notizie » Decreto 10 luglio 2023 n. 119: le regole per la preparazione al riutilizzo

Decreto 10 luglio 2023 n. 119: le regole per la preparazione al riutilizzo

Pubblicato il 27 Settembre 2023 Categorie Archivio Newsletter, Notizie Tag gestione rifiuti, recupero rifiuti, riutilizzo

pc computer green bilancio di sostenibilità 2023 banche

È stato ufficialmente pubblicato il Decreto MASE n. 119 del 10 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale. Questa ordinanza stabilisce le regole per l’attuazione semplificata delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall’articolo 214-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Il regolamento è entrato in vigore il 16 settembre 2023.

Cos’è il Decreto luglio 2023

Il Decreto di luglio 2023 riguarda le nuove regole per l’autorizzazione in forma semplificata alla preparazione per il riutilizzo di determinati rifiuti ai sensi dell’art. 214 del Codice dell’Ambiente. Queste regole hanno lo scopo di favorire il riutilizzo di rifiuti che possono essere predisposti al reimpiego attraverso specifiche operazioni come il controllo, la pulizia, lo smontaggio e la riparazione. Tali operazioni assicurano che i prodotti o i componenti ottenuti siano conformi al modello originario.

Prima di avviare le attività di preparazione per il riutilizzo, è necessario inviare una comunicazione di inizio interventi alla Provincia. Una volta inviata bisogna attendere 90 giorni, durante i quali la Provincia verificherà la conformità alle condizioni di legge.

Il Provvedimento stesso specifica i requisiti per i soggetti che vogliono avviare queste manovre, le dotazioni tecniche strutturali per i centri di preparazione per il riutilizzo, quali rifiuti possono essere utilizzati e in quale quantità e quali rifiuti sono invece esclusi. Viene inoltre fornita una disciplina specifica per il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Obiettivo del Regolamento sul riutilizzo dei rifiuti 119/23

Il Regolamento per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata ha l’obiettivo di indicare le modalità operative e i requisiti minimi di qualificazione degli operatori, necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata. Inoltre, definisce:

  • le dotazioni tecniche e strutturali necessarie;
  • le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
  • le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
  • le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Regole per la preparazione al riutilizzo

La preparazione al riutilizzo si riferisce al processo attraverso il quale prodotti o componenti che sono diventati rifiuti vengono predisposti per essere riutilizzati senza necessità di ulteriori pretrattamenti.

Questo è definito dall’art. 183, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 152/2006 e comprende operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione. È importante distinguere questa pratica dal riuso, che riguarda prodotti o componenti che non sono ancora diventati rifiuti, e dal riciclo, che trasforma i rifiuti in una forma o composizione differente da quella originaria.

Le attività incluse nella preparazione al riutilizzo sono le seguenti: controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di prodotti o componenti di prodotti precedentemente considerati rifiuti al fine di renderli adatti al riutilizzo senza necessità di ulteriori trattamenti preliminari.

La conformità è assicurata quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo permettono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che mantengono la stessa finalità e le stesse caratteristiche merceologiche dei prodotti originari, rispettando le norme tecniche di settore e gli stessi requisiti richiesti per la loro commercializzazione.

Dopo l’esecuzione delle operazioni menzionate va apposta un’etichetta con la dicitura “Prodotto appositamente preparato per il riutilizzo”.

In quanto intervento di gestione dei rifiuti, la preparazione al riutilizzo deve avvenire in impianti autorizzati, ma può beneficiare di un regime semplificato come stabilito dall’art. 214-ter del D.Lgs. 152/2006.

Dalla sua entrata in vigore il 16 settembre 2023, il Regolamento 119/23 stabilisce che l’attività può iniziare 90 giorni dopo la comunicazione alla Provincia competente, che avrà il compito di verificare la conformità ai requisiti di legge nel dato periodo. Il decreto definisce anche i criteri per chi può intraprendere tali manovre, le specifiche tecniche e strutturali per i centri di preparazione, i rifiuti esclusi, le quantità massime consentite e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili. Vi sono anche disposizioni particolari per i RAEE, allineando le prassi con l’obiettivo della transizione verso un’economia circolare.

Operazioni per il riutilizzo in forma semplificata

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo rappresentano un insieme di procedure mirate a rendere idonei determinati rifiuti per il reimpiego. Vediamo quali sono.

  • Controllo: consiste nell’ispezione visiva, nella cernita e nella prova funzionale al fine di valutare l’idoneità del rifiuto a essere preparato per un successivo riutilizzo.
  • Pulizia: durante questa fase vengono rimosse le impurità utilizzando acqua e liquidi specifici, come i detergenti ad azione disinfettante. Questo può avvenire anche con il vapore e comprende operazioni di disinfestazione contro i tarli.
  • Smontaggio: comporta il disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti che possono essere riutilizzati singolarmente o nell’ambito degli interventi di riparazione.
  • Riparazione: prevede la sostituzione, la soppressione e/o il ripristino di qualsiasi componente del rifiuto. Comprende anche l’installazione di impianti e componenti fissi, incluse attività come la sabbiatura, la verniciatura e la laccatura.

Le tipologie di rifiuti ammesse secondo il Regolamento 119/2023

Sono state definite delle specifiche categorie di rifiuti ammesse nelle nuove regole stabilite dalla Normativa Ambientale 10 luglio 2023. Di seguito è riportato l’elenco dei rifiuti adatti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo:

  • biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti;
  • cucine a gas, mobili e loro componenti;
  • reti e materassi;
  • pneumatici per biciclette;
  • attrezzature sportive e ricreative e loro componenti;
  • attrezzature nautiche e loro componenti, che includono una vasta gamma di articoli come galleggianti, cime, catene, ecc.;
  • abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature e zaini;
  • cancelli in vari materiali e serrature e loro componenti;
  • attrezzi da giardino, suppellettili in diversi materiali e appendiabiti;
  • pentole, padelle e stoviglie;
  • pavimenti, rivestimenti e ceramiche;
  • elementi costruttivi come porte e finestre in vari materiali;
  • componenti di impianti di irrigazione, impianti agricoli e componenti di serre.

Se hai bisogno di maggiori informazioni, il team di STILLAB è disponibile a fornirti la consulenza necessaria: contattaci

 

“ABC dei rifiuti: dall’applicazione della normativa alla dichiarazione MUD, preparandosi all’avvio del RENTRI“

Archivio Newsletter, Notizie gestione rifiuti, recupero rifiuti, riutilizzo

Primary Sidebar

Archivio corsi

  • Tutti
  • Sicurezza
  • Soft Skills
  • Ambiente
  • In aula
  • E-learning
  • FAD – Formazione a distanza

Articoli recenti

  • Dichiarazione MUD 2025: adempimenti, regole e scadenze 4 Marzo 2025
  • La Nuova Normativa RENTRI – Quando parte e cosa cambia 13 Novembre 2024
  • Agenti cancerogeni e mutageni: importanti novità in vigore 11 ottobre 2024 11 Ottobre 2024
  • Emissioni Odorigene: sai cosa sono? 1 Ottobre 2024
  • Nuova Normativa CSRD: Cambiamenti Nella Rendicontazione Sostenibile 30 Settembre 2024

Archivio news

News da puntosicuro.it

Un modo semplice e comodo per condividere con te le notizie più interessanti direttamente dalle fonti che consultiamo. L’aggiornamento costante è una parte integrante del nostro lavoro: solo così possiamo offrire servizi sempre conformi e in linea con le esigenze delle aziende. Siamo curiosi e lavoriamo con passione e in questa sezione condividiamo con te tutto quello che impariamo.

RSS News da puntosicuro.it

  • Articolo 2087, responsabilità penale e intelligenza artificiale
    Un saggio si sofferma sull'intelligenza artificiale e sull'uso e abuso dell'art. 2087 c.c. come fondamento della responsabilità penale per omesso impedimento dell'infortunio sul lavoro e come indice della colpa datoriale.
  • Il Consiglio di Stato sul regolamento previsto dalla Legge 106/2024
    Commento al parere del Consiglio di Stato sull'emanando regolamento previsto dalla Legge n.106/2024 per l'avvio di una corretta attuazione della sperimentazione in materia di accertamento della disabilità.
  • La gestione sicura dei medicinali pericolosi sul posto di lavoro
    I medicinali pericolosi (HMP) possono causare effetti indesiderati nei lavoratori esposti sul posto di lavoro: l'elenco indicativo dei medicinali pericolosi e la guida.

Vuoi restare sempre aggiornato? Iscriviti alla newsletter

 

STILLAB S.r.l.

C.so Indipendenza, 53, 10086 Rivarolo Canavese (To)

TEL. +39 0124 28436
FAX +39 0124 25909
MAIL offerte@stillab.it
PEC stillab@pec.it

Lavora con noi

Seguici su Linkedin

 

 


Consulenza e Formazione per ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro certificata UNI EN ISO 9001:2015 · n° 5545/01/S

 

Stillab ha conseguito l’Accreditamento dalla Regione Piemonte nell’ambito della formazione Corsi Riconosciuti (N° 765/001 del 25/09/2006) per l’erogazione di corsi di formazione e di abilitazione attrezzature di lavoro, inserita nell’elenco dei soggetti autorizzati per i corsi R.S.P.P., A.S.P.P., Datori di Lavoro R.S.P.P. e attrezzature (codice A047/2013)

 

Laboratorio inserito nel Circuito di qualificazione per l’analisi dell’amianto ai sensi del DM 14 maggio 1996 art. 5 e s.m.i. con il N. 560PIE30

 

Laboratorio iscritto con il n. di registrazione 71 (protocollo del 07/01/2019) nell’elenco Regionale dei Laboratori di Analisi per l’esecuzione di prove analitiche relative all’autocontrollo per le industrie alimentari.

© 2021 Stillab S.r.l. C.F. / P.I. 09939360013. Tutti i diritti riservati · Condizioni di Vendita
Privacy Policy · Cookie Policy · Preferenze cookie
Capitale sociale Euro 80.000 Int.Vers. · Registro Imprese di Torino n. 09939360013 · R.E.A. Torino n. 1092891