È stato ufficialmente pubblicato il Decreto MASE n. 119 del 10 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale. Questa ordinanza stabilisce le regole per l’attuazione semplificata delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall’articolo 214-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Il regolamento è entrato in vigore il 16 settembre 2023.
Cos’è il Decreto luglio 2023
Il Decreto di luglio 2023 riguarda le nuove regole per l’autorizzazione in forma semplificata alla preparazione per il riutilizzo di determinati rifiuti ai sensi dell’art. 214 del Codice dell’Ambiente. Queste regole hanno lo scopo di favorire il riutilizzo di rifiuti che possono essere predisposti al reimpiego attraverso specifiche operazioni come il controllo, la pulizia, lo smontaggio e la riparazione. Tali operazioni assicurano che i prodotti o i componenti ottenuti siano conformi al modello originario.
Prima di avviare le attività di preparazione per il riutilizzo, è necessario inviare una comunicazione di inizio interventi alla Provincia. Una volta inviata bisogna attendere 90 giorni, durante i quali la Provincia verificherà la conformità alle condizioni di legge.
Il Provvedimento stesso specifica i requisiti per i soggetti che vogliono avviare queste manovre, le dotazioni tecniche strutturali per i centri di preparazione per il riutilizzo, quali rifiuti possono essere utilizzati e in quale quantità e quali rifiuti sono invece esclusi. Viene inoltre fornita una disciplina specifica per il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Obiettivo del Regolamento sul riutilizzo dei rifiuti 119/23
Il Regolamento per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata ha l’obiettivo di indicare le modalità operative e i requisiti minimi di qualificazione degli operatori, necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata. Inoltre, definisce:
- le dotazioni tecniche e strutturali necessarie;
- le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
- le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.
Regole per la preparazione al riutilizzo
La preparazione al riutilizzo si riferisce al processo attraverso il quale prodotti o componenti che sono diventati rifiuti vengono predisposti per essere riutilizzati senza necessità di ulteriori pretrattamenti.
Questo è definito dall’art. 183, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 152/2006 e comprende operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione. È importante distinguere questa pratica dal riuso, che riguarda prodotti o componenti che non sono ancora diventati rifiuti, e dal riciclo, che trasforma i rifiuti in una forma o composizione differente da quella originaria.
Le attività incluse nella preparazione al riutilizzo sono le seguenti: controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di prodotti o componenti di prodotti precedentemente considerati rifiuti al fine di renderli adatti al riutilizzo senza necessità di ulteriori trattamenti preliminari.
La conformità è assicurata quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo permettono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che mantengono la stessa finalità e le stesse caratteristiche merceologiche dei prodotti originari, rispettando le norme tecniche di settore e gli stessi requisiti richiesti per la loro commercializzazione.
Dopo l’esecuzione delle operazioni menzionate va apposta un’etichetta con la dicitura “Prodotto appositamente preparato per il riutilizzo”.
In quanto intervento di gestione dei rifiuti, la preparazione al riutilizzo deve avvenire in impianti autorizzati, ma può beneficiare di un regime semplificato come stabilito dall’art. 214-ter del D.Lgs. 152/2006.
Dalla sua entrata in vigore il 16 settembre 2023, il Regolamento 119/23 stabilisce che l’attività può iniziare 90 giorni dopo la comunicazione alla Provincia competente, che avrà il compito di verificare la conformità ai requisiti di legge nel dato periodo. Il decreto definisce anche i criteri per chi può intraprendere tali manovre, le specifiche tecniche e strutturali per i centri di preparazione, i rifiuti esclusi, le quantità massime consentite e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili. Vi sono anche disposizioni particolari per i RAEE, allineando le prassi con l’obiettivo della transizione verso un’economia circolare.
Operazioni per il riutilizzo in forma semplificata
Le operazioni di preparazione per il riutilizzo rappresentano un insieme di procedure mirate a rendere idonei determinati rifiuti per il reimpiego. Vediamo quali sono.
- Controllo: consiste nell’ispezione visiva, nella cernita e nella prova funzionale al fine di valutare l’idoneità del rifiuto a essere preparato per un successivo riutilizzo.
- Pulizia: durante questa fase vengono rimosse le impurità utilizzando acqua e liquidi specifici, come i detergenti ad azione disinfettante. Questo può avvenire anche con il vapore e comprende operazioni di disinfestazione contro i tarli.
- Smontaggio: comporta il disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti che possono essere riutilizzati singolarmente o nell’ambito degli interventi di riparazione.
- Riparazione: prevede la sostituzione, la soppressione e/o il ripristino di qualsiasi componente del rifiuto. Comprende anche l’installazione di impianti e componenti fissi, incluse attività come la sabbiatura, la verniciatura e la laccatura.
Le tipologie di rifiuti ammesse secondo il Regolamento 119/2023
Sono state definite delle specifiche categorie di rifiuti ammesse nelle nuove regole stabilite dalla Normativa Ambientale 10 luglio 2023. Di seguito è riportato l’elenco dei rifiuti adatti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo:
- biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti;
- cucine a gas, mobili e loro componenti;
- reti e materassi;
- pneumatici per biciclette;
- attrezzature sportive e ricreative e loro componenti;
- attrezzature nautiche e loro componenti, che includono una vasta gamma di articoli come galleggianti, cime, catene, ecc.;
- abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature e zaini;
- cancelli in vari materiali e serrature e loro componenti;
- attrezzi da giardino, suppellettili in diversi materiali e appendiabiti;
- pentole, padelle e stoviglie;
- pavimenti, rivestimenti e ceramiche;
- elementi costruttivi come porte e finestre in vari materiali;
- componenti di impianti di irrigazione, impianti agricoli e componenti di serre.
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