La Circolare n.1 2022 del 16/02/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce le prime indicazioni condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardo le novità che, in materia di formazione dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, sono state introdotte dal D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, con modifiche all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
Datori di Lavoro: la circolare inizia, con una particolare attenzione alla “nuova” figura interessata del datore di lavoro il quale, si legge, “deve ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”. Fatto salvo che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome dovrà provvedere ad un accorpamento, revisione e modifica degli accordi attuativi in merito, si prevede che all’interno del nuovo Accordo Stato-Regioni vengano individuate:
- la durata, i contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Dirigenti e Preposti: Con particolare riferimento alla figura del preposto, la sostituzione del comma 7 dell’articolo 37, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.
INL sottolinea che “In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n° 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’articolo 37 del D.Lgs. n° 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n° 146/2021.
I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’articolo 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.”
La Circolare sottolinea, inoltre, che il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”.
Obblighi formativi, prescrizione e obbligo di addestramento.
Per quanto concerne gli obblighi di addestramento, come già previsto dal comma 5 dell’articolo 37, questi trovano immediata applicazione “anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.”
Un’eventuale violazione di tali obblighi trova evidenza, quindi, anche in caso di accertata assenza della prova pratica e/o dell’esercitazione applicata, richieste dalla nuova disciplina del D.L. 146/2021.
La prova pratica, per l’addestramento consiste in una prova per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Stillab con i suoi servizi di formazione, consulenza, per aiutarti a valutare e gestire la normativa vigente.