In un contesto lavorativo possono concretizzarsi diversi tipi di rischio e l’aggressione fisica o verbale sul posto di lavoro è una di questi, infatti nelle aziende europee con oltre 10 dipendenti vi si verificano fino al 20% dei lavoratori.
Rientrano nell’ambito tutti quegli episodi, intercorsi durante l’espletamento dell’attività lavorativa, in cui si possano riscontrare insulti, minacce o forme di aggressione fisica o psicologica.
Il singolo evento, messo in atto da individui esterni o interni all’organizzazione, comporta il fatto di mettere in pericolo la salute, la sicurezza o il benessere psicofisico della persona.
Le origini del gesto violento possono essere diverse e in alcuni casi, di ancor maggiore rilevanza, si attestano in un contesto in cui è presente una componente razziale o sessuale.
CHI BISOGNA TUTELARE
In ambito europeo, come riportato dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, un lavoratore su dieci è soggetto a intimidazioni, molestie e aggressioni sul luogo di lavoro.
A differenza di quanto si potrebbe immaginare, le figure professionali maggiormente colpite non sono coloro che si occupano della legalità, ma tutti coloro che nello svolgimento della propria attività lavorativa hanno un contatto con il pubblico.
Il rischio si estende anche ai dipendenti subordinati, che spesso subiscono abusi all’interno degli stessi ambienti aziendali.
CONSEGUENZE DELLE AGGRESSIONI SUL LUOGO DI LAVORO
Le conseguenze delle aggressioni sul posto di lavoro sono molteplici.
Di frequente insorgono danni all’individuo singolo, significativi a livello organizzativo, che si presentano in disturbi del sonno, riduzione dell’indice di attenzione, eventuali infortuni, stress fisico e psicologico.
A questi si affiancano i potenziali danni a livello produttivo e aziendale, dal momento che in un contesto di questo tipo, in cui il soggetto ha subito un’aggressione sul posto di lavoro, si realizza una capacità produttiva inferiore.
LEGGE 15 GENNAIO 2021, n.4
Fino allo scorso anno, il fenomeno della violenza nei luoghi di lavoro era tutelato da linee guida, raccomandazioni e norme di comportamento, che fornivano un’indicazione di massima nel quale operare, senza riconoscere e impostare una modalità di valutazione del rischio.
Oggi, la Legge 15 gennaio 2021, n.4, ha ratificato con atto del Presidente della Repubblica, la Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019, nell’ambito della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro.
Con questa nuova normativa lo Stato riconosce, senza reticenze, che la violenza e le molestie sul luogo di lavoro possano costituire violazione dei diritti umani, rappresentino minaccia alle pari opportunità e pertanto risultino incompatibili con un lavoro dignitoso.
COME PREVENIRE I CASI DI AGGRESSIONE?
Grazie all’emanazione della Legge n.4, oggi abbiamo un contesto di riferimento nel quale intervenire, per prevenire e gestire i casi e i danni relativi all’aggressione in ambito lavorativo.
Sebbene si tratti di un evento potenziale e poco prevedibile, le misure che possono essere adottate nel contesto lavorativo sono molteplici, sia a livello strutturale, che a livello organizzativo.
Nel primo caso, ad esempio, abbiamo la possibilità di dotare con barriere fisiche le postazioni dedicate al contatto con il pubblico.
Nell’ambito dell’organizzazione aziendale possiamo intervenire con diversi strumenti, tra i quali:
– adeguata formazione del personale;
– campagna informativa legata alla gestione dei clienti e dei possibili conflitti;
– gestione operativa con il fine di garantire la presenza di un numero di lavoratori minino;
– impostazione di una procedura che indichi il contesto in cui contattare le forze dell’ordine, al presentarsi di situazioni non gestibili dagli operatori.
In questo nuovo ambito normativo Stillab, attiva sui servizi di formazione, informazione e sicurezza, si presenta come un valido aiuto per valutare e gestire, in modo rapido ed opportuno, il rischio di aggressione sul posto di lavoro.