Lo scorso 31/12/2022 è scaduta la deroga all’utilizzo di schede di sicurezza dei prodotti chimici non rispondenti al Regolamento UE 2020/878, che modifica l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione di dati di sicurezza (SdS)”. A partire dal 1° gennaio 2023 non sono più valide tutte le schede di sicurezza (SDS) non conformi alle nuove regole europee sul rischio chimico.
Cosa cambia dal 1° gennaio 2023?
Dal 1° gennaio 2023 è necessario disporre delle schede di sicurezza aggiornate. Terminato il regime transitorio, s’incorrerà in sanzioni se le schede di sicurezza non saranno aggiornate.
Le schede di sicurezza riportano tutte le informazioni per l’utilizzo di agenti chimici pericolosi, e le disposizioni normative per la redazione delle SDS sono contenute nell’Allegato II del Regolamento 18/12/2006, n° 1907, dove sono specificate sia le prescrizioni di carattere generale e il formato, sia le prescrizioni relative alla compilazione dettagliata di ogni sezione.
Tra novità introdotte del nuovo Regolamento UE 2020/878, troviamo:
- nuove prescrizioni specifiche sulle nanoforme delle sostanze previste dal regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;
- l’adeguamento alla sesta e settima revisione del GHS;
- l’inserimento dell’identificatore unico di formula (UFI), un codice alfanumerico di notifica delle sostanze e miscele pericolose funzionale al nuovo sistema europeo. Per determinate miscele non imballate, l’UFI andrà riportato nella Scheda di Sicurezza
- le indicazioni circa le sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
- l’adeguamento per l’inserimento di Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicità acuta.
Perchè è necessario disporre delle SDS?
L’aggiornamento continuo di una SDS non è un mero atto formale.
Esistono delle precise circostanze per cui le schede di sicurezza devono essere aggiornate tempestivamente dai fornitori:
- in caso di disponibilità di nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o sui pericoli;
- qualora un’autorizzazione venga accettata o rifiutata;
- quando viene imposta una restrizione.
Quali informazioni devono contenere le SDS?
Una Scheda di Sicurezza deve contenere 16 punti, tra i quali:
- identificazione della sostanza;
- società produttrice;
- classificazione del pericolo;
- la composizione della sostanza:
- informazioni sugli ingredienti della miscela;
- misure di pronto soccorso in caso di esposizione accidentale alla sostanza chimica;
- misure da adottare per ridurre gli effetti negativi in caso di incendio coinvolga la determinata sostanza e/o di fuoriuscita o dispersione della stessa.
Ciascuna Scheda di Sicurezza riporta, inoltre, informazioni che riguardano:
- manipolazione e immagazzinamento;
- limiti di esposizione e le misure di controllo dell’esposizione;
- informazioni tossicologiche ed ecologiche;
- considerazioni sullo smaltimento della sostanza, sul trasporto e sulla legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente.
Verificate dunque di essere in possesso di SDS aggiornate e che l’uso che fate della sostanza o del preparato, rispecchia quanto riportato sulla SDS stessa, ponendo particolare attenzione agli scenari di esposizione previsti!
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