Il Decreto Legislativo 183/2017, ha comportato modifiche sostanziali alla parte V del Decreto legislativo 152/2006, detto anche Testo Unico Ambientale ha definito che a partire dal 1° gennaio 2023, i medi impianti di combustione esistenti, con potenza termica nominale superiore ai 5 MW, saranno soggetti a nuovi valori limite di emissione individuati attraverso l’istruttoria autorizzativa.
Fino a tale data devono essere rispettati i valori limite previsti dalle autorizzazioni vigenti.
Il gestore di medi impianti di combustione deve presentare domanda di autorizzazione prevista per la tipologia di impianto con almeno due anni di anticipo rispetto la scadenza prevista, quindi entro il 1°gennaio 2023.
In particolare, con il Decreto 183/2017, all’articolo 268, comma 1, del D.lgs. 152/2006, venne introdotta la seguente definizione:
«gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas, alimentato con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta.
Un medio impianto di combustione è classificato come:
- esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all’epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;
- nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1)»
I medi impianti di combustione DEVONO:
- essere autorizzati;
- rispettare i valori limite di emissione e le prescrizioni di esercizio;
Con l’entrata in vigore del D.lgs. 183/17, anche gli impianti con potenza compresa tra 1 e 3 MW devono essere autorizzati.
Il testo ha previsto :
- Un adeguamento di tipo TECNICO: a partire dal 1° gennaio 2025 per impianti di potenza termica nominale superiore a 5 MW e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l’istruttoria autorizzativa. Fino a tali date si deve continuare a rispettare i valori limite o delle autorizzazioni in essere (se esistevano), o ai valori limite delle disposizioni regionali (per gli impianti di potenza tra 1 e 3 MW che prima non rientravano in regime autorizzativo).
- Un adeguamento di tipo AMMINISTRATIVO: l’adeguamento tecnico dev’essere anticipato di almeno due anni, per cui va presentata domanda autorizzativa entro il 1° gennaio 2023 per impianti di potenza termica nominale superiore a 5 MW, e entro il 1° gennaio 2028 per impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.
Entro i medesimi termini deve essere presentata:
- la domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale in conformità dell’articolo 272, comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono collocati medi impianti di combustione esistenti;
- la domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all’obbligo di autorizzazione secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 (impianti scarsamente rilevanti);
- le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto;
- le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti.
Negli ultimi due casi, tali domande sono sostituite da una semplice comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi alla nuova normativa.
Per le attività in deroga (per le quali si può utilizzare autorizzazione di carattere generale) la durata dell’autorizzazione è stata estesa a quindici anni dall’adesione. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti prescritti.
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