Eventi atmosferici sempre più improvvisi e di portata elevata, associati agli aspetti geomorfologici del terreno o alla presenza di fiumi, causano con frequenza danni che mettono a rischio l’incolumità delle persone.
Il rischio idrogeologico costituisce uno dei maggiori rischi ambientali, con significativi impatti sulla vita, sulla sicurezza dei servizi e sulle attività di un dato territorio.
Nello specifico implica una maggior frequenza di frane e smottamenti, causati dall’erosione del terreno o da esondazioni, a seguito di condizioni meteo anomale, come ad esempio un’alluvione.
Il rischio idrogeologico è strettamente legato all’attività dell’uomo e alle caratteristiche proprie del terreno.
Quali sono i danni del dissesto idrogeologico?
Le conseguenze dovute a fenomeni idrogeologici causano diversi disagi.
Il danneggiamento dei sistemi di depurazione e distribuzione delle acque ed i danni strutturali a edifici, strade e centri urbani, ne sono solo un esempio.
A questi si associa un pericolo elevato per la salvaguardia dell’incolumità delle persone.
Cause del rischio idrogeologico
È importante ricordare che i danni causati da rischio idrogeologico sono rapportati alla tipologia del terreno, ma le cause più rilevanti sono costituite dalle attività umane.
Un esempio di queste sono:
- la cementificazione
- la deforestazione
- l’abusivismo edilizio
- l’abbandono dei terreni d’altura
- le estrazioni di idrocarburi e di acqua dal sottosuolo
- gli interventi invasivi e non ponderati sui corsi d’acqua
- la mancanza di manutenzione degli stessi
Riparare i danni da rischio idrogeologico in Italia ci costa quattro volte in più che prevenirli. Secondo i dati Ispra, dal 1944 ad oggi il nostro Paese ha speso circa 75 miliardi di euro per rimediare agli effetti del dissesto. Si tratta in media di 1 miliardo di euro all’anno.
In progettazione e realizzazione di opere di prevenzione abbiamo investito invece 5,6 miliardi di euro, ovvero circa 300 milioni l’anno.
La normativa in materia di tutela delle acque e di rischio idrogeologico
Negli ultimi anni la normativa in materia di tutela delle acque e di rischio idrogeologico si è evoluta.
- La Dir. n. 2007/60/CE si occupa dell’attività di intervento, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.
- Il D.Lgs. n. 152/2006 “Norma in materia ambientale”, stabilisce competenze e introduce il PAI 8 (Piano stralcio per l’assetto idrogeologico), il cui scopo è la riduzione del rischio idrogeologico.
- Il D.Lgs. n. 49/2010 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni”, disciplina a livello distrettuale la pianificazione di gestione del rischio alluvione.
Ad oggi, però, non risultano ancora istituite le Autorità di Distretto.
Con il D.Lgs. n. 219 del 10 dicembre 2010 sono state definite delle misure transitorie, secondo le quali le Autorità di Bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 183/1989 e le Regioni, si occupano degli strumenti di pianificazione e coordinamento nell’ambito del distretto idrografico di appartenenza.
Piano di emergenza in caso di rischio
Il Piano di emergenza è uno degli strumenti più importanti nell’ambito del sistema della sicurezza.
Si tratta dello strumento da conoscere ed utilizzare in caso di emergenza, nei luoghi di lavoro e di abitazione, nell’ambito di rischio idrogeologico.
A livello nazionale, con il DPCM del 20/2/2019 è stato approvato il Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, che prevede misure di emergenza, prevenzione, manutenzione ed organizzative.
Azione preventiva per il rischio idrogeologico
Poiché il rischio idrogeologico è altamente legato all’attività dell’uomo, abbiamo la possibilità di intervenire preventivamente per ridurre il rischio e i danni che verrebbero causati con l’inevitabile sopraggiungere di eventi rovinosi.
Come conoscere le misure da adottare per un’azione preventiva?
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