A tre anni dall’ultimo Decreto Legislativo relativo alla limitazione delle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione (183/2017) arrivano integrazioni e correzioni: è stato infatti approvato un nuovo documento che definisce inoltre il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’art. 17 della Legge 170 del 12 agosto 2016.
Vediamo insieme quali sono alcune delle principali modifiche apportate dal D. Lgs n.102 del 30 luglio 2020, entrato in vigore il 28 agosto, quali realtà riguardano e qual è il loro obiettivo.
MODIFICHE DEL DECRETO 2020 SULLE EMISSIONI: CHI, COSA, PERCHÉ.
Innanzitutto, le modifiche legislative riguardano gli stabilimenti già autorizzati ma anche quelli che stanno per attivare o hanno in corso un procedimento per ottenere autorizzazione (e che si concluderà dopo il 28 agosto). Le misure tengono conto dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata, definiscono nuove scadenze temporali, puntano i riflettori su temi di salute ambientale e hanno lo scopo di:
- assicurare la certezza normativa in materia di obblighi e controlli circa la gestione degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera
- razionalizzare le procedure autorizzative e il sistema delle sanzioni, per le imprese e i gestori privati di impianti termici civili
NUOVI TERMINI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
L’ART. 3 introduce nuove scadenze sulle autorizzazioni degli stabilimenti:
- Gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017 devono adeguarsi alle disposizioni dell’articolo 294 modificato dal Decreto, sulle prescrizioni per il rendimento di combustione, sulla base primo rinnovo dell’autorizzazione entro il 1° gennaio 2025.
- Se uno o più impianti ricadono nel divieto di cui all’art. 272 comma 4, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 entro 3 anni.
- Per l’adeguamento alla prescrizione dell’articolo 271, comma 7-bis, del D. Lgs. 152/2006i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni dovranno presentare domanda di autorizzazione entro un anno dalla data di entrata in vigore (28/08/2021).
- La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto.
LA SALUTE MERITA PIÙ DI UNO SGUARDO: MODIFICHE AL CODICE AMBIENTE
La parola d’ordine di ogni cambiamento migliorativo, oggi, deve essere: più attenzione all’ambiente e alla salute. E le due cose sono strettamente collegate. All’origine delle integrazioni e correzioni del Decreto n. 102 c’è indubbiamente un’accresciuta consapevolezza e la volontà di trovare soluzioni per migliorare la salute e il benessere sia delle persone sia del Pianeta. Ecco a grandi linee le modifiche:
EMISSIONI ODORIGENE E SOLVENTE ORGANICO
L’art. 268 introduce nuove definizioni di “emissioni odorigene” (emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena) e “solvente organico” (qualsiasi composto organico volatile usato da solo o in combinazione con altri agenti)
SOSTANZE CANCEROGENE O TOSSICHE
L’art. 271, con l’inserimento del comma 7-bis, ora introduce limiti alle emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze con tossicità e cumulabilità particolarmente elevate.
- Queste sostanze, e quelle classificate come “estremamente preoccupanti” (SVCH) secondo il Regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.
- Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal comma 7bis sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. L’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione
IMPIANTI CON POTENZA TERMICA = O < 5 MW
L’art. 281, con l’inserimento del 10-bis, stabilisce che agli impianti in deroga fino al 19 dicembre 2017, poi esclusi da questo regime con il D. Lgs n. 183/2017, si applicano i termini di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell’autorizzazione previsti dall’articolo 273-bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.
RAPPORTO ARIA-COMBUSTIONE
Il comma 1 dell’articolo 294 è stato riscritto: per ottimizzare il rendimento di combustione gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del decreto, eccetto quelli previsti dall’allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall’articolo 272, comma 1.
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