Dal 26 settembre 2020 è in vigore il Decreto Legislativo 116/2020, che dà l’avvio a due delle quattro direttive europee 2018/851, contenute nel Pacchetto Economia Circolare. In questo articolo di approfondimento, facciamo luce sugli aspetti appena introdotti nel settore rifiuti e imballaggi.
L’ECONOMIA CIRCOLARE E I RIFIUTI
Il Decreto Legislativo 116/2020 introduce nuove norme, alcune di queste molto importanti. Influenzeranno e cambieranno sia l’economia connessa al mercato dei rifiuti, che l’approccio economico generale di ogni singolo Stato, con misure ancora in definizione ma che presuppongono scenari positivi per la crescita economica di tutta l’Eurozona.
Ecco qui le principali:
IL SISTEMA DELLA RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE DI BENI
Si rafforza il sistema della responsabilità estesa del produttore di beni (EPR), così da incoraggiare la progettazione dei prodotti e dei loro componenti agevolando il recupero dei rifiuti.
RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI
- il nuovo Decreto sancisce la revisione della definizione di Rifiuto Urbano. Essa è stata estesa ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da altre fonti e quindi anche da alcune utenze non domestiche. Molti rifiuti da speciali, diventeranno dunque urbani, quando simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e quando rispettano i requisiti previsti dagli allegati L-quater e L-quinques. Tutti i rifiuti urbani, saranno conteggiati nella stessa maniera e contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi percentuali di riciclo previsti dalla Comunità Europea.
- Per alcune utenze ciò comporta un aumento della TARI.
GESTORE PUBBLICO E PRIVATO
L’art.198 comma 2 bis del Decreto conferma che le aziende non sono obbligate a scegliere il gestore pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, ma dovranno comunque comprovare l’avvio degli stessi al riciclo, attraverso un’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero.
LE TARIFFE
Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, definibili secondo le nuove norme, e che raccolgono questi al di fuori del servizio pubblico, attestando di averli avviati al recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. Le aziende che scelgono l’operatore privato, dunque, saranno detassate in proporzione a quanti rifiuti avviano al riciclo tramite l’operatore scelto. Tutte le aziende che vorranno avvalersi dell’operatore privato dovranno stipulare con esso un contratto della durata di 5 anni fatto salvo la possibilità di ritornare al gestore del servizio pubblico, previa richiesta.
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
L’art. 190 cita, in maniera più estesa, l’elenco dei soggetti obbligati alla compilazione e anche chi è esonerato dal 26 settembre 2020, e modifica la tempistica per la conservazione dei registri da cinque a tre anni.
ALTRE MODIFICHE
- I rifiuti prodotti in quantitativi limitati dalle attività di manutenzione, disinfestazione o da piccoli interventi edili, potranno essere trasportati con il solo documento di trasporto DDT.
- Introduzione del termine “prima della raccolta” nella definizione di deposito temporaneo (art.185 bis).
- Gli End of Waste dovranno essere sottoposti a una valutazione attestante tutti i requisiti della nuova materia prima previsti dalle normative riguardanti sostanze chimiche e prodotti a esse collegati (vedi REACH e CLP).
- Per quanto riguarda la gestione amministrativa, la trasmissione della quarta copia dei formulari potrà essere inviata mediante PEC. Questa deve essere collegata alla conservazione del documento attestante originale da parte del trasportatore, il quale provvederà a inviare lo stesso al produttore. La quarta copia deve essere conservata per 3 anni.
Alcuni di questi adempimenti sono già in vigore dal 26 settembre 2020, altri lo saranno dal 1° gennaio 2021. Vi consigliamo di rimanere sempre aggiornati, tramite i nostri canali social e il nostro sito.
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