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Sei qui: Home » Notizie » Relazione di riferimento AIA: il nuovo decreto ministeriale

Relazione di riferimento AIA: il nuovo decreto ministeriale

Pubblicato il 18 Ottobre 2019 Categorie Notizie Tag AIA, consulenza ambientale, sostanze chimiche

Relazione di riferimento AIA: il nuovo decreto ministeriale - corsi di formazione - consulenza- sicurezza - ambiente - analisi di laboratorio - sistemi di gestione - torino - rivarolo - piemonte

Il Decreto Ministeriale 15 aprile 2019 n. 95 definisce il nuovo regolamento per compilare la relazione di riferimento AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale.

La relazione di riferimento dev’essere allegata all’istanza AIA nel caso in cui l’attività industriale utilizzi, produca o scarichi sostanze pericolose, con il rischio di contaminare il suolo e le acque sotterranee. La relazione permette anzitutto di confrontare l’eventuale stato di contaminazione iniziale con quello successivo alla fine dell’attività produttiva. E in un secondo momento di adottare le misure di ripristino adeguate, nel caso ci sia un peggioramento delle condizioni ambientali.

A quali impianti si applica la relazione di riferimento AIA?

Il nuovo decreto si riconduce agli allegati del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e stabilisce che devono presentare la relazione di riferimento:

  • gli impianti elencati nell’Allegato XII alla parte seconda, ai punti 1, 3, 4 e 5;
  • gli impianti elencati al punto 2 dell’Allegato XII alla parte seconda, nel caso in cui siano alimentati, anche solo in parte, da combustibili diversi dal gas naturale;
  • le installazioni per le quali esiste l’obbligo di presentare la relazione di riferimento secondo l’articolo 4 dello stesso D. M. 15 aprile 2019 n. 95.

Cosa prevede il nuovo decreto ministeriale?

Tra le indicazioni più rilevanti del nuovo decreto troviamo:

  • la procedura per individuare le sostanze pericolose pertinenti,
  • i contenuti minimi della relazione di riferimento,
  • i criteri per reperire le informazioni sullo stato del suolo e delle acque sotterranee.

Procedura per identificare sostanze pericolose pertinenti

La procedura si articola in tre fasi:

  1. verificare la presenza di sostanze pericolose impiegate, prodotte e emesse dall’azienda, specificando anche la loro classe di pericolosità;
  2. valutare il superamento delle soglie di rilevanza delle sostanze individuate;
  3. analizzare la possibile contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, nel caso in cui le soglie di rilevanza siano state superate.

Contenuti minimi della relazione di riferimento

Il decreto stabilisce nel dettaglio i contenuti minimi della relazione da allegare all’istanza AIA. Dalla descrizione delle attività precedenti svolte nel sito industriale all’uso attuale del sito stesso, fino a un’eventuale destinazione d’uso diversa per il futuro. Quindi informazioni sul contesto geologico e idrogeologico e ancora un resoconto dettagliato dei campionamenti e delle misurazioni eseguite per rilevare la presenza e la concentrazione di sostanze pericolose.

Queste e altre informazioni devono essere riportate nella relazione di riferimento per poter delineare una previsione quanto più specifica possibile dell’impatto ambientale della produzione.

Criteri per l’acquisizione di informazioni

Nell’Allegato 3 al nuovo decreto sono stabiliti i criteri analitici per raccogliere informazioni sullo stato del suolo e delle acque sotterranee e valutare la presenza di sostanze pericolose. In particolare, vengono illustrate le diverse strategie di campionamento in base alle caratteristiche del sito industriale e al contesto geologico e idrogeologico in cui è collocato.

Come possiamo aiutarti?

L’argomento è complesso, lo sappiamo bene. Ma per qualunque dubbio o richiesta puoi sempre rivolgerti ai nostri consulenti ambientali. Possiamo aiutarti a eseguire i campionamenti necessari per la tua attività produttiva, a redigere la relazione di riferimento e presentare la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Contattaci subito, siamo a tua disposizione.

Notizie AIA, consulenza ambientale, sostanze chimiche

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