Il 03 marzo 2022, il Ministero della Salute ha pubblicato il “Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2022”.
I controlli saranno effettuati durante il 2022 e i risultati saranno presentati nel 2023.
Il Piano è stato elaborato sulla base dei risultati delle attività di controllo degli anni precedenti, delle notifiche del sistema di allerta RAPEX e delle indicazioni che provengono dalle istituzioni, in ambito nazionale e internazionale (ECHA, Commissione Europea, centro antiveleni).
Nella programmazione dei controlli è prioritaria la ricerca di sostanze:
- classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti
- identificate ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento REACH (Candidate list, SVHC, Allegato XIV)
- individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del Regolamento REACH,
Il piano pubblicato per l’anno 2022 riveste significativa importanza in quanto è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di prevenzione 2020-2025″.
Il Piano si pone una serie di obiettivi di verifica, tra cui:
- obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele;
- obblighi di autorizzazione;
- obblighi di restrizione anche in relazione con obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale;
- obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli;
- comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento;
- conformità delle Schede di Sicurezza;
- verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi;
- conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni;
- obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP);
- esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio.
Le aziende che saranno sottoposte al controllo sull’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP sono, prioritariamente, le seguenti:
- aziende a rischio di incidente rilevante (soggette al D. Lgs. 105/2015);
- aziende in possesso di AIA (autorizzazione integrata ambientale soggette al D. Lgs. 152/06);
- aziende alle quali sono state riscontrate a livello formale e carenze oggettive rispetto a una non corretta valutazione e gestione delle sostanze chimiche in ambienti di vita e di lavoro;
- aziende individuate dall’Autorità Competente nazionale secondo le informazioni fornite dall’ ECHA;
- aziende individuate dall’Autorità Competente nazionale tramite consultazione dell’Archivio Preparati Pericolosi dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).