L’entrata in vigore del D.Lgs. 213/2025 segna un punto di svolta cruciale per la sicurezza sul lavoro in Italia. Non si tratta di una rivoluzione copernicana che cancella il passato, ma di un robusto “aggiornamento di sistema” al Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008. Recependo la Direttiva (UE) 2023/2668, il legislatore ha alzato l’asticella: l’obiettivo non è più solo “gestire” l’amianto, ma garantire una tracciabilità tecnica e sanitaria millimetrica.
Per le aziende, i tecnici della prevenzione e i coordinatori della sicurezza, questo significa passare da una gestione spesso formale a un processo tecnico strutturato.
Oltre la “Presunzione di Assenza”: Una Valutazione Dinamica
Fino ad oggi, molte valutazioni del rischio si basavano su dichiarazioni generiche o censimenti datati. Il D.Lgs. 213/2025 chiude la porta alle zone grigie interpretative.
La valutazione del rischio diventa un processo tecnico documentato che non può prescindere da un’identificazione preventiva dei Materiali Contenenti Amianto (MCA). Questo è particolarmente critico per le attività non specificamente di bonifica, come:
- Manutenzioni ordinarie su impianti datati.
- Ristrutturazioni parziali di edifici civili e industriali.
- Interventi di emergenza su tubazioni o coperture.
Un cambiamento fondamentale riguarda le ipotesi di esposizione “sporadica e di debole intensità” (ESEDI). Non saranno più ammessi automatismi: ogni deroga deve essere giustificata tecnicamente e contestualizzata all’attività specifica, rendendo la valutazione del rischio un documento “vivo” e non più statico.
Il Valore Limite: Riduzione di 10 Volte e “Trigger” Operativo
L’aspetto forse più impattante a livello operativo è la drastica riduzione del valore limite di esposizione.
| Parametro | Vecchio Limite (D.Lgs. 81/08) | Nuovo Limite (D.Lgs. 213/25) |
| Limite di Esposizione (TWA 8h) | $0,1$ fibre/cm³ | $0,01$ fibre/cm³ |
| Metodologia Standard | MOCF (Ottica) | SEM (Elettronica) post-2029 |
Il nuovo limite di $0,01$ fibre/cm³ non è solo un parametro di conformità: è un vero e proprio trigger operativo. Il superamento di questa soglia impone l’immediata sospensione dei lavori. La ripresa è consentita solo dopo l’adozione di misure correttive documentate, il che richiede alle imprese di avere procedure di emergenza già pronte e testate.
La Transizione Tecnologica: Dalla MOCF alla SEM
Per rilevare concentrazioni così basse, la vecchia microscopia ottica (MOCF) non è più sufficiente. Il decreto stabilisce un percorso di transizione:
- Fino al 20 dicembre 2029: Regime transitorio.
- Dal 21 dicembre 2029: La Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) diventerà lo standard di riferimento.
La SEM permette di individuare fibre molto più sottili, invisibili all’ottica. Per le aziende, questo si traduce nella necessità di revisionare i capitolati di monitoraggio e verificare preventivamente che i laboratori incaricati siano tecnicamente attrezzati per questa sensibilità analitica.
Coordinamento e Documentazione: Addio ai “Compartimenti Stagni”
Il D.Lgs. 213/2025 amplia il campo di applicazione a ogni attività che possa comportare il rilascio di fibre. Di conseguenza, aumenta l’interazione tra i vari attori della sicurezza. La gestione dei rischi non può più essere isolata nel singolo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ma deve fluire coerentemente attraverso:
- DUVRI: Per le interferenze in siti con presenza di MCA.
- PSC e POS: Per i cantieri edili e le manutenzioni.
- Notifica all’organo di vigilanza: Che diventa un documento ad alto contenuto tecnico (quantità, tipologie, tecniche operative e stima dell’esposizione).
Gestire la documentazione a “compartimenti stagni” oggi rappresenta un rischio sanzionatorio e legale elevatissimo.
La Memoria dell’Esposizione: Sorveglianza e Registri
Data la lunghissima latenza delle patologie asbesto-correlate, il decreto rafforza la dimensione pluridecennale della tutela.
- Sorveglianza Sanitaria: Continua anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
- Registri di Esposizione: Diventano strumenti probatori fondamentali.
L’integrazione tra dati tecnici (monitoraggi ambientali) e dati sanitari (cartelle cliniche) è il pilastro su cui si fonda la memoria storica dell’esposizione, a tutela sia del lavoratore che della responsabilità del datore di lavoro.
Verso una Maggiore Solidità Tecnica
In sintesi, il D.Lgs. 213/2025 non richiede di cambiare “cosa” facciamo, ma “come” lo dimostriamo. La parola d’ordine è dimostrabilità. Ogni scelta tecnica, dall’uso di un determinato DPI alla scelta di una tecnica di rimozione, deve essere supportata da dati certi e misurazioni accurate.
I sistemi di gestione della sicurezza (SGSL) dovranno essere aggiornati per assorbire queste novità, riducendo la discrezionalità e puntando su una formazione dei lavoratori sempre più specialistica.
