Il Decreto Legislativo n. 102/2020, entrato in vigore il 28 agosto 2020, ha apportato alcune modifiche inerenti i provvedimenti di autorizzazione ordinaria, AUA o AIA, per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Al fine di ridurre l’impiego di cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, la norma prescrive la loro sostituzione non appena possibile definendo le vie di autorizzazione e comunicazione con le autorità competenti come di seguito descritto.
Aziende con Autorizzazione Via Generale (AVG) – Art. 272 D.Lgs. 152/06
Le aziende esistenti al 28/08/2020 che utilizzano sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo, da cui originano emissioni in atmosfera che non siano riuscite a sostituirle, con stabilimento in esercizio al 28/08/2020, devono presentare entro il 28/08/2023 una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 (AUA)
Nuove domande dopo il 28/08/2020
Per le nuove domande presentate dopo il 28/08/2020, comprese le modifiche ed i rinnovi, vige l’obbligo di:
- divieto di utilizzo di sostanze e/o miscele classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene e quelle classificate come estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.
- in caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele, entro 3 anni si dovrà presentare Domanda Ordinaria (art.269) oppure comunicare la sostituzione della sostanza/miscela con una alternativa non classificata come cancerogena, tossica per la riproduzione o mutagena e/o estremamente preoccupante dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.
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