Il Ministero del Lavoro con due comunicati pubblicati il 21/02/2022 in Gazzetta Ufficiale, ha reso noto che sono stati adottati il:
- Decreto del 27 dicembre 2021, che recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE(sull’impiego di attrezzature di protezione sui luoghi di lavoro)
- il Decreto del 20 dicembre 2021, con il quale è stata recepita la Direttiva 2019/1832/UE sui livelli di protezione da agenti biologici.Aggiornate le norme del D.Lgs. n. 81/2008(Testo Unico sulla Sicurezza) in materia di Dpi (Dispositivi di protezione individuale) e di protezione dei lavoratori dall’esposizione da agenti biologici.
In particolare, con il primo Decreto è stata predisposta la sostituzione degli allegati XLIV, XLVI e XLVII del Testo Unico, mentre mediante il Decreto 20 dicembre 2021, è stato sostituito – l’Allegato VIII del Decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il Decreto Interministeriale del 27 dicembre 2021 recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE. Il testo prevede adattamenti tecnici inerenti tutte le aziende in cui vi siano lavoratori esposti (per motivi di lavoro, cd. “esposizione professionale”) al rischio biologico.
Il provvedimento, di conseguenza, prevede la sostituzione dei corrispondenti allegati XLIV, XLVI e XLVII al Decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta Direttiva n. 2019/1833/UE.
Gli allegati sostituiti, in particolare, sono:
- Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici (Allegato XLIV)
- Elenco degli agenti biologici classificati (Allegato XLVI)
- Indicazioni su misure e livelli di contenimento (Allegato XLVII)
Il Decreto del 20 dicembre 2021 che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere tecnico, relative alle prescrizioni minime in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI) e prevede la sostituzione dell’Allegato VIII del D.lgs. 81/08.
In particolare, il testo sottolinea l’importanza della valutazione dei rischi e adotta una terminologia più recente e le nuove conoscenze utilizzate nel Regolamento (UE) 2016/425.
Il provvedimento consentirà ai datori di lavoro di individuare con maggiore chiarezza le attrezzature di protezione individuale in base alle concrete tipologie dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori e alle attività specifiche e, in coerenza con la disciplina europea sui DPI.
In particolare:
- Nell’allegato VIII “Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale” al punto 1), viene utilizzata una nuova suddivisione dei rischi da agenti biologici e viene introdotta la categoria “altri rischi” (riferiti alla non visibilità e all’annegamento).
- Al punto 2), “Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale” è stato aggiornato l’elenco, in modo non esaustivo, delle tipologie di dispositivi di protezione individuale, per inserire i DPI presenti sul mercato e per uniformare le terminologie utilizzate.
- Si è rivisto il punto 3) “Elenco indicativo non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale” al fine di garantire l’uniformità terminologica tra tutti gli allegati e al fine di assicurare la coerenza tra il rischio e i DPI.