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Sei qui: Home » Notizie » Direttiva (UE) 2022/431 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Direttiva (UE) 2022/431 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Pubblicato il 4 Maggio 2022 Categorie Notizie Tag cancerogeni o mutageni, esposizione alle sostanze tossiche, formazione, obblighi del datore di lavoro

Rischio chimico - analisi di laboratorio - alimenti - atmosfera - acqua - terreni - obblighi di legge - torino - piemonte - stillab

Pubblicata la Direttiva (UE) 2022/431 di modifica della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La Direttiva modifica la Direttiva 29/04/2004, n. 37 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, inserendo i rischi derivanti dalla esposizione alle sostanze tossiche per la riproduzione.

Tra le modifiche è previsto il rafforzamento degli obblighi del datore di lavoro con riferimento alla limitazione degli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili e in particolare:

  • riduzione dell’utilizzo degli agenti nocivi;
  • misure da adottare per ridurre il livello di esposizione dei lavoratori;
  • informazione e formazione dei lavoratori.

Sono inoltre stabilite nuove norme relative alla sorveglianza sanitaria e nuovi valori limite relativi a ulteriori sostanze nocive.

Il testo sottolinea l’importanza di adottare dei valori limite di esposizione professionale vincolanti come modalità generali di protezione ai lavoratori istituite dalla Direttiva 2004/37/CE e la necessità di erogare ai lavoratori una formazione sufficiente e adeguata se sono o possono essere esposti a tali agenti.

Rispetto alla normativa precedente:

  • Viene aggiunto l’articolo 16-bis: identificazione delle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia o con valore soglia.
  • E’ stato aggiunto l’allegato III-bis: valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria;
  • Nell’allegato III – Valori limite per l’esposizione professionale – è modificata la riga del benessere e sono state aggiunte 14 voci.
  • E’ stato sostituito l’art. 18 bis “Valutazione”

In particolare si sottolinea le novità inerenti Allegato XLIII del Testo Unico sulla Sicurezza su Lavoro:

  • valori limite biologici e le relative disposizioni per le sostanze tossiche per la riproduzione (reprotossiche);
  • valutazione dei rischi connessi nella manipolazione di farmaci;
  • valore limite per l’acrilonitrile;
  • valori limite per il nichel e composti;
  • rivede i valori limite per il benzene;
  • rivede i valori limite per la polvere di silice cristallina respirabile;
  • valori limite per il monossido di carbonio;
  • valori limite per il mercurio e composti;
  • rivede i valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria piombo.

Inoltre, entro l’11 luglio 2022, la Commissione valuterà l’eventualità di modificare la direttiva per includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.

Il testo è entrato in vigore dal 5 aprile 2022

Stillab fornisce servizi di formazione, consulenza, per aiutarti a valutare e gestire la normativa vigente.

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Notizie cancerogeni o mutageni, esposizione alle sostanze tossiche, formazione, obblighi del datore di lavoro

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