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Sei qui: Home » Notizie » D.M. Antincendio: i nuovi adempimenti

D.M. Antincendio: i nuovi adempimenti

Pubblicato il 13 Gennaio 2022 Categorie Notizie Tag antincendio, formazione, Sicurezza, sicurezza sul lavoro, valutazione del rischio

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Importanti novità nel campo della normativa antincendio: nello scorso mese di settembre, infatti, sono stati pubblicati i 3 Decreti Ministeriali che andranno ad abrogare definitivamente il DM 10 marzo 1998. 

DM 1° settembre 2021 – Controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio 

Data di Pubblicazione in G.U.R.I.: 25/09/2021

Entrata in vigore: 25/09/2022

 

Conosciuto dagli addetti ai lavori con il nome di “Decreto Controlli”, affronta il tema di manutenzioni, controlli e sorveglianza; quest’ultima, così come definita dal Decreto, può essere svolta dai lavoratori normalmente presenti sul luogo di lavoro, che hanno ricevuto le adeguate istruzioni e sono dotati di idonee liste di controllo. 

È necessario poi registrare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, i controlli e gli interventi di manutenzione che vengono effettuati su impianti e attrezzature antincendio con i criteri presenti all’interno dell’Allegato I. 

Sono esclusi dall’applicazione del presente Decreto gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2, del Decreto 37/2008. 

DM 2 settembre 2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico Servizio di Prevenzione e Protezione Antincendio 

Data di Pubblicazione in G.U.R.I.: 04/10/2021

Entrata in vigore: 04/10/2022

 

Questo Decreto è conosciuto dagli addetti ai lavori come il “Decreto di Gestione della Sicurezza Antincendio” o “Decreto GSA” e si applica ai luoghi di lavoro così come definiti dall’art. 62 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., ossia i luoghi destinati ad ospitare i posti di lavoro, ubicati all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’Azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. 

Per le attività svolte nei cantieri (Titolo IV D.Lgs 81/08) e per le attività a rischio di incidente rilevante (D.Lgs 105/15) si applicano le sole disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 6 del presente Decreto. 

Il Datore di Lavoro è chiamato ad elaborare e adottare un Piano di Emergenza se nei suoi luoghi di lavoro si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

  • presenza di almeno 10 lavoratori; 
  • presenza di luoghi di lavoro aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di minimo 50 persone (vanno considerati lavoratori, ospiti, pubblico, ecc.); 
  • presenza di luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I del DPR n. 151 del 01/08/2011 e sono quindi soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco. 

Nel Piano di Emergenza devono essere riportati i nominativi dei lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze o del Datore di Lavoro nel caso in cui sia previsto il suo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi. 

Qualora all’interno di uno stesso edificio siano ubicati più luoghi di lavoro in capo a titolari diversi, è necessario che i Piani di Emergenza siano coordinati. 

Al Datore di Lavoro è poi in capo l’obbligo di assicurare ai lavoratori adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio agli addetti designati consentendo anche lo svolgimento della parte teorica in FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono. 

Per l’organizzazione delle attività formative sono stati individuati tre gruppi di percorsi formativi sulla base della complessità dell’attività e del livello di rischio. 

La periodicità di aggiornamento è almeno quinquennale. 

I corsi di formazione antincendio già programmati con i contenuti forniti dal DM 10 marzo 1998, sono considerati ancora validi purché svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto (e quindi entro il 4 aprile 2022). 

Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto siano trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione, l’addetto dovrà effettuare un aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Decreto stesso (e quindi entro il 4 ottobre 2023). 

Le esercitazioni antincendio sono invece stabilite con cadenza almeno annuale e il Datore di Lavoro è tenuto a dare evidenza documentale del loro svolgimento. 

L’Allegato IV riporta l’elenco dei luoghi di lavoro per i quali è previsto che gli addetti al servizio antincendio conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del Decreto-legge n. 512/96. 

DM 3 settembre 2021 – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro 

Data di Pubblicazione in G.U.R.I.: 29/10/2021

Entrata in vigore: 29/10/2022

 

Conosciuto dagli addetti ai lavori con il nome di “Decreto Mini Codice”, è stato così denominato perché va a identificare la Valutazione Rischio Incendio (VRI) per i luoghi di lavoro a rischio incendio BASSO. 

Il presente decreto non si applica alle attività svolte nei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV D.Lgs 81/08 e s.m.i.) così come indicato all’art. 1. 

L’Allegato I stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio ed indica le misure da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio incendio. 

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette (e quindi non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: 

  • con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti; 
  • con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2; 
  • con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m; 
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (qf > 900 MJ/m2) 
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. 

Per i luoghi di lavoro non ricadenti nel presente Decreto i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi). 

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998. 

Come può supportarti Stillab

Abbiamo organizzato due percorsi formativi specifici che ti permetteranno di comprendere le ricadute che questi nuovi disposti normativi avranno sul tuo contesto lavorativo:

  • 20/01/2022  orario 9-13  “La gestione della sicurezza antincendio”
  • 03/02/2022 orario 9-13  “La gestione della sicurezza antincendio – progettazione e sicurezza luoghi di lavoro”

I percorsi sono validi anche come aggiornamento figure SPP e le iscrizioni sono ancora aperte.

Se invece hai bisogno di verificare la tua posizione rispetto agli obblighi suddetti o di assistenza per l’assolvimento degli adempimenti, contattaci

Notizie antincendio, formazione, Sicurezza, sicurezza sul lavoro, valutazione del rischio

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