La figura del Responsabile del Rischio Amianto è obbligatoria in qualunque struttura, edificio o impianto sia stata rilevata la presenza di MCA, Materiali Contenenti Amianto. La sua presenza è disciplinata a livello normativo, tanto è grave in Italia la problematica del rischio amianto. Partiamo quindi da qualche cenno storico, prima di approfondire quali sono gli obblighi di chi svolge questo incarico e i requisiti fondamentali che deve possedere.
Il rischio amianto in Italia
Fino agli anni Novanta, il nostro Paese è stato uno dei maggiori produttori e consumatori di amianto a livello europeo. L’asbesto era considerato un minerale pregevole e se ne faceva un largo uso in molti settori, da quello industriale a quello edile. I primi sospetti sulle conseguenze nocive sulla salute circolavano già da tempo, ma solo dagli anni Ottanta il suo utilizzo ha iniziato a diminuire. Fino al 1992, quando è entrata in vigore la Legge n. 257, che di fatto mette al bando la produzione, l’impiego e la vendita dell’amianto su tutto il territorio nazionale.
Nonostante siano passati già molti anni, la quantità di manufatti contenenti fibre asbestiformi presenti in Italia è elevatissima. La bonifica dall’amianto procede a rilento e le ripercussioni sulla salute sono ancora molto pesanti. Il problema sorge proprio dalla natura fibrosa dell’amianto: con il tempo il materiale si frantuma in fibre microscopiche capaci di contaminare l’aria e l’acqua, come anche gli alimenti. Inalarle o ingerirle provoca l’insorgere di patologie cancerogene.
Proprio i rischi legati alla manipolazione di MCA rendono indispensabile la presenza di figure specializzate.
Compiti del Responsabile del Rischio Amianto
La figura del RRA è disciplinata dal punto 4 del D.M. 6 settembre 1994. Se sei il proprietario di un immobile in cui è stata rilevata la presenza di MCA, o sei responsabile delle attività che si svolgono al suo interno, sei tenuto a designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto.
Compito del RRA è supportarti nelle seguenti attività:
- redigere un piano di controllo e manutenzione per tutte le attività che possono coinvolgere MCA,
- informare della situazione constatata gli occupanti dell’immobile e le ditte terze,
- etichettare i MCA rilevati secondo i risultati delle analisi di laboratorio,
- verificare periodicamente lo stato di conservazione dei MCA,
- eseguire monitoraggi periodici dell’aria per verificare eventuali contaminazioni.
Inoltre, in collaborazione con il tuo RSPP e ASPP, il Responsabile del Rischio Amianto deve verificare l’aggiornamento del DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, e il coordinamento con tutte le figure coinvolte nelle attività che si svolgono nell’immobile.
Formazione obbligatoria per il RRA
Dal 12 dicembre 2017, chiunque debba svolgere l’incarico di RRA è obbligato a seguire uno specifico percorso formativo. La didattica mira a preparare i partecipanti a:
- identificare e valutare il rischio e controllare i materiali contenenti amianto, per garantirne la gestione in sicurezza,
- redigere i piani di manutenzione e controllo, oltre a programmi e procedure operative,
- assumere un ruolo attivo nei processi decisionali di bonifica.
In Stillab abbiamo elaborato un percorso di formazione, della durata di 30 ore, che fornisce all’aspirante Responsabile del Rischio Amianto tutte le conoscenze necessarie, normative e pratiche. Ogni partecipante ha la possibilità di approfondire il quadro di riferimento tecnico e legislativo, come anche le procedure operative legate all’incarico che dovrà ricoprire.
Leggi il programma del corso e, per qualunque ulteriore informazione, rivolgiti al nostro referente per la didattica, Giulia Garofalo.