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Sei qui: Home » Notizie » Formazione continua per i metalmeccanici e diritto soggettivo alla formazione

Formazione continua per i metalmeccanici e diritto soggettivo alla formazione

Pubblicato il 7 Dicembre 2018 Categorie Notizie Tag CCNL Metalmeccanici, diritto soggettivo formazione, formazione continua, scadenze

Formazione e aggiornamento preposti corsi - torino - piemonte - presenza - fad - elearning

Se non hai ancora pianificato le attività formative per il 2019 hai tempo solo fino al 31/12/2018!

Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici, sottoscritto il 26.11.2016, per il quadriennio 2016-2019 e approvato a maggioranza dai lavoratori, ha introdotto il diritto soggettivo alla formazione per tutti i lavoratori e costituisce una delle innovazioni più significative degli ultimi anni.

L’importante salto culturale non consiste solo nel riconoscere la necessità che le imprese e i lavoratori investano nell’aggiornamento delle competenze e delle conoscenze ma che questo impegno si trasformi in fattore strategico per affrontare i cambiamenti tecnologici, organizzativi e di mercato.

Una spinta al cambiamento e all’innovazione necessaria sia per la crescita e la competitività delle imprese che per favorire l’occupabilità delle persone.

Il nuovo contratto collettivo nazionale prevede che, a far data dal 1° gennaio 2017, le aziende coinvolgano i lavoratori in forza a tempo indeterminato, nell’arco di ogni triennio, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite.

Le iniziative formative sono finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, impiegabili nel contesto lavorativo dell’Azienda.

Come deve dunque procedere la tua Azienda?

Se non hai ancora completato le 24 ore previste, ecco i prossimi passi:

  • programmare, pianificare e comunicare ai lavoratori in forza il Piano formativo entro il 31 dicembre 2018.
  • erogare tale formazione  entro il 31/12/2019.
  • trattandosi di un adempimento contrattuale, dovrai necessariamente adottare un sistema di “tranciabilità” della formazione svolta registrando tutte le iniziative a cui parteciperanno i lavoratori.

I dipendenti che, entro la fine del 2018, non siano ancora stati coinvolti in iniziative di formazione continua, potranno esercitare il proprio diritto nel corso del 2019 fino a concorrenza delle 24 ore pro-capite.

In questo caso la norma contrattuale stabilisce che le iniziative formative prescelte dal lavoratore siano:

  • per 2/3 a carico dell’Azienda e per 1/3 a carico del lavoratore medesimo (16 ore su 24 totali)
  • se tali formazioni prevedono un costo di frequenza, la tua Azienda dovrà assumersi il costo per un massimo di 300 €uro, pagando direttamente il soggetto erogatore.

Ti ricordiamo, infine, che è esclusa la formazione obbligatoria sulla sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e che potranno essere utilizzate le risorse  dei Fondi Interprofessionali.

Come possiamo aiutarti?

Stillab attualmente propone una serie di corsi di formazione su tematiche trasversali che è possibile consultare sul nostro sito web.

Conduciamo costanti analisi dei fabbisogni e per questa ragione il ns. calendario è in continuo aggiornamento.

Non trovi il percorso di tuo interesse? Nessun problema: siamo in grado di progettare percorsi didattici ad hoc per la tua Azienda che potranno essere svolti direttamente presso la tua sede.

Vuoi finanziare il Piano Formativo attraverso i Fondi Interprofessionali? Possiamo accompagnarti dalla presentazione alla rendicontazione.

Per informazioni o chiarimenti: Lucia Chirico

Notizie CCNL Metalmeccanici, diritto soggettivo formazione, formazione continua, scadenze

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