Il 1° settembre scorso è entrato in vigore il Reg. Del. (UE) 2024/197 della Commissione Europea, che costituisce la XXI modifica ATP (Adaptation to Technical Progress) al Regolamento CLP (1272/2008). Questo regolamento è cruciale poiché stabilisce le norme per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche.
Tra le diverse novità introdotte, spicca la modifica della classificazione armonizzata del Piombo, che rivede le sue caratteristiche di ecotossicità. Il CLP ora differenzia la classificazione a seconda che il Piombo sia presente in polveri (con diametro inferiore a 1 mm) o in forma massiva.
Nonostante l’uso del piombo sia stato limitato in molti settori industriali, rimane ancora ammesso in applicazioni specifiche, come in alcune vernici, pigmenti o leghe di saldatura. Se prima le restrizioni si concentravano sulla tossicità per la riproduzione (con un limite dello 0,03% in peso), l’introduzione del XXI ATP aggiunge un ulteriore onere significativo sul fronte dell’ecotossicità.
Classificazione delle Sostanze: I Nuovi Fattori M
Le modifiche ai fattori M (moltiplicatori utilizzati per la classificazione delle miscele) hanno un impatto diretto sui limiti di concentrazione nelle miscele contenenti Piombo:
| Forma del Piombo | Classificazione Ecotossicità | Fattore M | Dettagli |
| Polveri (< 1 mm) | Acuta e Cronica Categoria 1 | Aumentati di 10 volte | I fattori M già esistenti sono decuplicati. |
| Massivo | Cronica Categoria 1 | Introdotto M = 10 | Nuova classificazione come ecotossico cronico. |
N.B.: Essendo ecotossicità di Categoria 1, il CLP richiede di considerare anche le categorie inferiori (Acute e Croniche 2 e 3).
Questa nuova classificazione comporta un abbassamento drastico dei limiti massimi di concentrazione per le miscele:
- Polveri di Piombo: Basta un tenore $\geq 2,5\%$ in peso per l’assegnazione della tossicità acuta di classe 1 (frase di rischio H400). Per la tossicità cronica di classe 3 (H412), il limite scende a $\mathbf{0,0025\%}$ (pari a 25 mg/kg).
- Piombo Massivo (leghe e miscele): L’ecotossicità si applica a partire da $\mathbf{0,025\%}$ (250 mg/kg), sufficiente per la tossicità cronica di classe 3.
Questi valori minimi implicano che la presenza di Piombo, anche solo come impurezza, possa rendere obbligatoria la classificazione dei prodotti come ecotossici. Ciò ha immediate ripercussioni sulla redazione delle Schede Dati di Sicurezza (SDS), sull’etichettatura e sugli utilizzi possibili.
La Gestione dei Rifiuti e la Pericolosità (HP14) 🗑️
Le modifiche del CLP, pur non applicandosi direttamente ai rifiuti, influenzano profondamente le norme vigenti, in particolare le “Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti” e la Decisione CE 2000/532, che si basano sulle disposizioni CLP.
- Rifiuti Non Pericolosi Assoluti e Leghe Metalliche in Forma Massiva (come rifiuti) non subiscono variazioni e rimangono non pericolosi.
- Per i rifiuti pericolosi assoluti o con voci a specchio, la concentrazione di Piombo è fondamentale per l’attribuzione della pericolosità.
Nuova Valutazione dell’Ecotossicità (HP14)
Per i rifiuti contenenti Piombo in forma massiva, è ora necessario valutare anche la possibile ecotossicità (classe di pericolo HP14). Il fattore più restrittivo è la tossicità cronica di categoria 1 (frase di rischio H410), per la quale è prevista una concentrazione limite dello $\mathbf{0,25\%}$ in peso.
Per i rifiuti contenenti Piombo in polvere, tale valutazione era già richiesta in precedenza.
Tossicità per la Riproduzione (HP10)
La situazione resta invariata per la tossicità per la riproduzione (classe di pericolo HP10), sia per le polveri che per il Piombo massivo, con una concentrazione limite dello $\mathbf{0,3\%}$ in peso.
Trasporto in ADR e Deroghe 🚚
Anche la normativa sul trasporto su strada delle merci pericolose (ADR) recepisce le modifiche ai fattori M, nonostante l’armonizzazione non sia completa (l’ADR considera solo le miscele classificate come Aquatic Acute 1 o Aquatic Chronic 1 o 2).
Il superamento di nuove soglie di concentrazione comporta l’assoggettamento all’ADR, con conseguente:
- Classificazione in Classe 9 (Materia pericolosa per l’ambiente).
- Assegnazione del corretto numero ONU (es. UN 3077 per le miscele solide).
- Osservanza di tutte le prescrizioni per imballaggio e trasporto.
- Eventuale nomina di un Consulente ADR.
| Forma del Piombo | Concentrazione per Assoggettamento ADR |
| Massivo | $\geq 0,25\%$ in peso |
| Polveri | $\geq 0,025\%$ in peso |
Deroghe in Vigore: Accordo Multilaterale M366
È stata attivata una specifica deroga all’assoggettabilità all’ADR per le leghe metalliche contenenti piombo, grazie alla sottoscrizione dell’Accordo Multilaterale M366 (presentato dal Ministero dei Trasporti italiano e altri Paesi UE) in data 16 settembre.
È importante sottolineare che i criteri per beneficiare di questa deroga, come la “scarsa solubilità in acqua” delle leghe, devono ancora essere definiti meglio.
