In data 31/05/2023 è stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»
Il disposto normativo entra in vigore il 15/06/2023 ma prevede un periodo transitorio: i soggetti obbligati potranno aderire al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende per i produttori e delle attività svolte.
Il decreto introduce nuovi modelli di registri di carico e scarico e formulari, che saranno utilizzati in formato cartaceo dai soggetti non obbligati all’iscrizione alla piattaforma.
Molte le novità
- I soggetti obbligati dovranno utilizzare i nuovi modelli di registro e formulari in formato digitale a partire dalla data d’iscrizione, per inviare i dati sulle movimentazioni di rifiuti.
- i formulari digitali potranno essere visualizzati anche su dispositivi mobili durante il trasporto;
- il funzionamento del RENTRI, incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai registri e FIR;
- la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto;
- l’interoperabilità per l’acquisizione della documentazione sulla spedizione di rifiuti;
- lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
- l’accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
- la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti;ùle responsabilità da attribuire all’intermediario.
Durante il periodo transitorio, verranno affinate le istruzioni operative per la gestione della piattaforma, sia attraverso gli applicativi forniti alle aziende, sia garantendo l’interoperabilità con i principali gestionali presenti sul mercato.
Soggetti obbligati e tempistiche di iscrizione
L’articolo 12 decreta che i soggetti obbligati all’iscrizione, sono:
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (15/12/2024)
- enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (15/06/2025)
- tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (15/12/2025).
L’obbligo di iscrizione al sistema ricade anche su enti e imprese che trasportano solo i propri rifiuti speciali pericolosi e non, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali.
Quanto costa iscriversi al RENTRI?
L’iscrizione alla piattaforma costa 10 euro di diritti di segreteria per tutti. A tale cifra sono da aggiungere i contributi annuali che variano per il primo anno da 100 a 15 euro, mentre, negli anni successivi all’iscrizione il contributo varia da 50 a 10 euro.
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