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	<title>Notizie Archivi &#8226; Stillab</title>
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	<description>Analisi, Formazione &#38; Consulenza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 08:17:46 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Notizie Archivi &#8226; Stillab</title>
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	<item>
		<title>Nanoforme e nanomateriali: aggiornamenti normativi recenti e implicazioni per la gestione del rischio</title>
		<link>https://stillab.it/nanoforme-e-nanomateriali-aggiornamenti-normativi-recenti-e-implicazioni-per-la-gestione-del-rischio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[dvr]]></category>
		<category><![CDATA[HSE]]></category>
		<category><![CDATA[nanoforme]]></category>
		<category><![CDATA[Nanomateiali]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[rischio chimico]]></category>
		<category><![CDATA[SicurezzaSulLavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; Negli ultimi anni, e in modo sempre pi&#249; evidente nel periodo 2024&#8209;2026, la regolazione europea in materia di nanomateriali e nanoforme ha subito un&#8217;evoluzione significativa. Questo sviluppo riflette sia l&#8217;aumento dell&#8217;impiego industriale di tali materiali, sia la crescente consapevolezza delle loro peculiarit&#224; in termini di comportamento fisico&#8209;chimico, esposizione e potenziali effetti sulla salute e&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>&nbsp;</p>
<p>Negli ultimi anni, e in modo sempre pi&ugrave; evidente nel periodo 2024&#8209;2026, la regolazione europea in materia di <strong>nanomateriali e nanoforme</strong> ha subito un&rsquo;evoluzione significativa. Questo sviluppo riflette sia l&rsquo;aumento dell&rsquo;impiego industriale di tali materiali, sia la crescente consapevolezza delle loro peculiarit&agrave; in termini di comportamento fisico&#8209;chimico, esposizione e potenziali effetti sulla salute e sull&rsquo;ambiente.</p>
<h3><strong>Nanomateriali e nanoforme: cosa cambia davvero</strong></h3>
<p>Oggi, quando si parla di <strong>nanomateriali</strong>, non ci si riferisce pi&ugrave; solo a particelle piccolissime (tra <strong>1 e 100 nm</strong>), ma a un insieme pi&ugrave; ampio che include anche <strong>fibre</strong> e <strong>strutture sottili</strong>, come stabilito dalla <strong>Commissione europea (2022)</strong>.</p>
<p>La vera novit&agrave; &egrave; per&ograve; il concetto di <strong>nanoforma</strong>: la stessa sostanza pu&ograve; esistere in diverse &ldquo;versioni&rdquo; su scala nanometrica, che cambiano per <strong>dimensione</strong>, <strong>forma</strong> o <strong>superficie</strong>. E queste differenze non sono banali: ogni <strong>nanoforma</strong> pu&ograve; comportarsi in modo diverso, soprattutto per quanto riguarda gli effetti su <strong>salute</strong> e <strong>ambiente</strong>.</p>
<p>Per questo motivo, le normative europee, in particolare il <strong>REACH</strong>, richiedono un controllo pi&ugrave; rigoroso. Dal <strong>2020</strong>, le nanoforme devono essere <strong>registrate</strong>, ben <strong>descritte</strong> e sottoposte a una specifica <strong>valutazione della sicurezza</strong>, considerando <strong>esposizione</strong> e <strong>rischi</strong>.</p>
<p>In altre parole, non basta pi&ugrave; studiare una sostanza in generale: oggi &egrave; necessario analizzare <strong>ogni singola nanoforma</strong>, per garantire una protezione pi&ugrave; <strong>efficace</strong> e <strong>mirata</strong>.</p>
<h3><strong>Aggiornamenti tecnici recenti: metodi di prova e SDS</strong></h3>
<p>Tra gli aggiornamenti pi&ugrave; recenti (2025&#8209;2026) si segnala l&rsquo;adeguamento dei metodi di prova nell&rsquo;ambito REACH, con il <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502573" class="a-breath"><strong>Regolamento (UE) 2025/2573</strong></a>.</p>
<p>Tale aggiornamento introduce:</p>
<ul>
<li>nuovi metodi per valutare la <strong>polverosit&agrave; (dustiness)</strong> delle nanoforme;</li>
<li>tecniche standardizzate (EN 17199) per misurare il potenziale di rilascio di particelle respirabili;</li>
<li>aggiornamenti nei test ecotossicologici e nel destino ambientale delle sostanze.</li>
</ul>
<p>La polverosit&agrave; rappresenta un parametro cruciale, in quanto direttamente correlato al rischio di esposizione per inalazione nei contesti lavorativi.</p>
<p>Parallelamente, sono stati aggiornati anche i requisiti delle <strong>schede dati di sicurezza (SDS)</strong>, con decorrenza dal 2025:</p>
<ol>
<li>maggiore dettaglio sulle propriet&agrave; chimico&#8209;fisiche;</li>
<li>informazioni pi&ugrave; complete sugli effetti per la salute e l&rsquo;ambiente;</li>
<li>miglior integrazione con la classificazione CLP.</li>
</ol>
<p>Queste modifiche rafforzano il ruolo delle SDS come strumento centrale per la comunicazione del rischio lungo la catena di approvvigionamento.</p>
<h3><strong>Implicazioni per la sicurezza sul lavoro</strong></h3>
<p>L&rsquo;espansione dell&rsquo;utilizzo di nanomateriali in numerosi settori industriali (cosmetica, elettronica, farmaceutica, materiali avanzati) ha comportato un aumento dell&rsquo;esposizione dei lavoratori.</p>
<p>La <strong>via di esposizione principale</strong> &egrave; rappresentata dall&rsquo;inalazione di nanoparticelle, che, a causa delle dimensioni estremamente ridotte, possono:</p>
<ul>
<li>penetrare profondamente nel sistema respiratorio;</li>
<li>attraversare la barriera alveolo&#8209;capillare;</li>
<li>distribuire in altri organi attraverso il sistema circolatorio.</li>
</ul>
<p>Tra i possibili effetti sulla salute si segnalano l&rsquo;<strong>infiammazione polmonare</strong>, la <strong>fibrosi</strong> e un <strong>aumento del rischio cardiovascolare</strong> e, in alcuni casi, <strong>cancerogeno</strong>.&rdquo;</p>
<h3><strong>Limiti normativi e criticit&agrave;</strong></h3>
<p>Nonostante i progressi normativi, permane una <strong>criticit&agrave; significativa</strong> legata all&rsquo;<strong>assenza di limiti di esposizione professionale (OEL) armonizzati</strong> a livello europeo per la maggior parte dei <strong>nanomateriali</strong>.</p>
<div>
<p>Questa lacuna deriva dalla <strong>complessit&agrave; intrinseca</strong> dei nanomateriali, caratterizzati da <strong>elevata variabilit&agrave; tra le nanoforme</strong>, dalla <strong>difficolt&agrave; di standardizzazione delle metriche di esposizione</strong> (numero di particelle, superficie, massa) e dalla <strong>limitata disponibilit&agrave; di dati tossicologici consolidati</strong>.</p>
</div>
<h3><strong>Approcci operativi alla gestione del rischio</strong></h3>
<p>In assenza di limiti numerici precisi, la gestione del rischio si basa su approcci alternativi, tra cui il <strong>control banding</strong>, che consente una valutazione qualitativa del rischio sulla base di pericolosit&agrave; ed esposizione.</p>
<p>Le misure di prevenzione devono seguire rigorosamente la gerarchia:</p>
<ol>
<li>eliminazione o sostituzione della nanoforma, ove possibile;</li>
<li>confinamento e sistemi chiusi;</li>
<li>ventilazione localizzata con filtri ad alta efficienza (HEPA);</li>
<li>procedure operative e restrizioni di accesso;</li>
<li>dispositivi di protezione individuale adeguati (respiratori ad alta efficienza).</li>
</ol>
<h3><strong>&nbsp;Conclusioni</strong></h3>
<p>Gli aggiornamenti recenti in materia di nanoforme e nanomateriali segnano un passaggio significativo verso una <strong>regolazione pi&ugrave; precisa, basata su evidenze scientifiche dettagliate</strong>.</p>
<p>Il sistema normativo europeo si sta progressivamente orientando verso:</p>
<ul>
<li>una caratterizzazione approfondita delle nanoforme;</li>
<li>una valutazione specifica del rischio per ciascuna di esse;</li>
<li>un rafforzamento degli strumenti tecnici (metodi di prova, SDS);</li>
<li>una crescente integrazione tra normativa generale (REACH) e regolazione settoriale.</li>
</ul>
<p>Permangono tuttavia importanti criticit&agrave;, in particolare per quanto riguarda l&rsquo;assenza di limiti di esposizione armonizzati e le incertezze scientifiche legate agli effetti a lungo termine.</p>
<p>In questo contesto, la gestione del rischio nei luoghi di lavoro richiede un approccio prudenziale, basato su misure preventive avanzate e su una costante attenzione agli sviluppi normativi e scientifici in un ambito in rapida evoluzione.</p>
<p><a href="mailto:offerte@stillab.it" class="a-breath"><strong>Contattaci ora</strong></a>, saremo lieti di affiancarti passo dopo passo.</p>
</body></html>
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			</item>
		<item>
		<title>Guida INAIL 2026 – Gestione delle polveri pericolose nei luoghi di lavoro</title>
		<link>https://stillab.it/guida-inail-2026-sulle-polveri-pericolose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[novità INAIL]]></category>
		<category><![CDATA[polveri pericolose]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione rischi]]></category>
		<category><![CDATA[salute lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Strategie tecniche e organizzative per ridurre l&#8217;esposizione nei luoghi di lavoro La guida INAIL 2026 evidenzia come l&#8217;esposizione a polveri pericolose rappresenti un rischio rilevante in diversi settori produttivi (soprattutto costruzioni e industria), con possibili effetti gravi sulla salute respiratoria, fino a patologie croniche e tumori. Il principio centrale della prevenzione &#232; la captazione alla&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><h3 style="text-align: center;"><strong><em>Strategie tecniche e organizzative per ridurre l&rsquo;esposizione nei luoghi di lavoro</em></strong></h3>
<p>La guida INAIL 2026 evidenzia come l&rsquo;esposizione a polveri pericolose rappresenti un rischio rilevante in diversi settori produttivi (soprattutto costruzioni e industria), con possibili effetti gravi sulla salute respiratoria, fino a patologie croniche e tumori.</p>
<p>Il principio centrale della prevenzione &egrave; la <strong>captazione alla sorgente</strong>, cio&egrave; intercettare le polveri nel punto in cui si generano per ridurre la concentrazione nell&rsquo;aria.</p>
<p>A questo scopo vengono indicate diverse soluzioni tecniche, che spaziano dagli <strong>aspiratori industriali per la pulizia</strong> ai <strong>depolveratori collegati agli utensili</strong>, fino a <strong>impianti centralizzati, sistemi di ventilazione e trasportatori pneumatici</strong>, pensati per evitare dispersioni e movimentazioni manuali.</p>
<p>Il quadro normativo di riferimento include il <a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj/eng" class="a-breath"><strong>Regolamento Macchine UE 2023/1230</strong></a>, le norme sui filtri ad alta efficienza (EN 1822 / ISO 29463), la classificazione degli aspiratori in classi L, M e H, e la normativa <strong>ATEX</strong> per il rischio di esplosioni da polveri combustibili.</p>
<p>La guida sottolinea inoltre la necessit&agrave; di un approccio integrato che unisca <strong>tecnologie adeguate, formazione dei lavoratori, uso corretto dei DPI e buona gestione operativa</strong>, in linea con il<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81" class="a-breath"> D.Lgs. 81/08</a>.</p>
<p>Centrale &egrave; anche il <strong>monitoraggio dell&rsquo;esposizione secondo la UNI EN 689</strong>, indispensabile per verificare il rispetto dei limiti di esposizione professionale.</p>
<p><strong>CONCLUSIONI</strong>:&nbsp; prevenzione tecnica alla fonte, controllo continuo dell&rsquo;esposizione e organizzazione efficace sono i tre pilastri per ridurre il rischio.</p>
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</body></html>
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			</item>
		<item>
		<title>Benessere termoigrometrico e comfort termico</title>
		<link>https://stillab.it/uni-en-iso-77302026-cam-edilizia-e-requisiti-minimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 7730:2026]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il benessere termoigrometrico non riguarda solo la temperatura interna, ma l&#8217;equilibrio tra ambiente, impianti e comportamento degli occupanti. Le normative pi&#249; recenti, tra cui la UNI EN ISO 7730:2026, i CAM Edilizia e i requisiti minimi energetici, richiedono un approccio integrato tra comfort, efficienza energetica e qualit&#224; dell&#8217;ambiente interno. Cos&#8217;&#232; il comfort termoigrometrico Il comfort&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/uni-en-iso-77302026-cam-edilizia-e-requisiti-minimi/">Benessere termoigrometrico e comfort termico</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il benessere termoigrometrico non riguarda solo la temperatura interna, ma l&rsquo;equilibrio tra ambiente, impianti e comportamento degli occupanti.</p>
<p>Le normative pi&ugrave; recenti, tra cui la UNI EN ISO 7730:2026, i CAM Edilizia e i requisiti minimi energetici, richiedono un approccio integrato tra comfort, efficienza energetica e qualit&agrave; dell&rsquo;ambiente interno.</p>
<h3><strong>Cos&rsquo;&egrave; il comfort termoigrometrico</strong></h3>
<p>Il comfort termoigrometrico &egrave; la <strong>condizione di soddisfazione dell&rsquo;individuo rispetto all&rsquo;ambiente termico</strong>, in cui non si avvertono sensazioni di caldo o freddo.</p>
<h3><strong>UNI EN ISO 7730:2026: struttura e novit&agrave;</strong></h3>
<p>La UNI EN ISO 7730:2026, in vigore dal 19 febbraio 2026, aggiorna la versione 2006 e recepisce la EN ISO 7730:2025.</p>
<h3><strong>Principali novit&agrave;:</strong></h3>
<ol>
<li>introduzione di <strong>quattro categorie (I, II, III, IV)</strong> al posto delle classi A, B, C</li>
<li>eliminazione del <strong>metodo tabellare</strong> per il calcolo del PMV</li>
<li>aggiornamento degli strumenti di calcolo</li>
<li>maggiore attenzione a:
<ul>
<li>discomfort locale</li>
</ul>
</li>
<li>condizioni non stazionarie</li>
</ol>
<p>La norma resta basata sul modello di Fanger (PMV/PPD).</p>
<p>Il <strong>PMV (Predicted Mean Vote)</strong> descrive la sensazione termica media su una scala da <strong>-3 (freddo)</strong> a <strong>+3 (caldo)</strong>, mentre il <strong>PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied)</strong> stima la percentuale di persone insoddisfatte.</p>
<p>Anche nelle condizioni ottimali esiste una quota minima di circa <strong>5% di insoddisfatti</strong>, legata a fattori fisiologici inevitabili. Tra le categorie definite dalla norma, la <strong>Categoria II</strong> rappresenta il livello standard di riferimento ed &egrave; quella adottata anche nei <strong>CAM Edilizia</strong>.</p>
<p>Accanto al comfort globale, assume grande importanza il <strong>discomfort locale</strong>, che riguarda situazioni di disagio specifico anche in presenza di un bilancio termico corretto.</p>
<p>Tra le principali cause vi sono le <strong>correnti d&rsquo;aria</strong>, le <strong>differenze verticali di temperatura</strong>, le <strong>temperature dei pavimenti non adeguate</strong> e le <strong>asimmetrie radianti</strong>.</p>
<p>Il controllo di questi fattori &egrave; fondamentale per garantire un reale benessere percepito dagli occupanti.</p>
<p>Per ambienti a occupazione sedentaria come <strong>uffici</strong> e <strong>scuole</strong>, la normativa individua condizioni operative tipiche con intervalli di temperatura interna differenziati tra <strong>inverno</strong> ed <strong>estate</strong>, accompagnati da limiti sulla <strong>velocit&agrave; dell&rsquo;aria</strong>, che deve rimanere contenuta per evitare fenomeni di corrente fastidiosa.</p>
<p>I <strong>CAM Edilizia 2025/2026</strong> rafforzano il ruolo del comfort termoigrometrico, rendendolo un <strong>requisito obbligatorio</strong> per nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti. Viene richiesto il rispetto dei limiti di <strong>PMV e PPD</strong> della <strong>Categoria II</strong>, insieme alla verifica del <strong>discomfort locale</strong>. Nei casi privi di impianto di raffrescamento, &egrave; previsto l&rsquo;utilizzo di modelli di comfort <strong>adattivo</strong> secondo la <strong>UNI EN 16798-1</strong>, mentre per il periodo estivo &egrave; obbligatoria una <strong>simulazione dinamica oraria</strong> per verificare il mantenimento di condizioni accettabili per la maggior parte del tempo. Inoltre, il comfort &egrave; strettamente collegato alla <strong>qualit&agrave; dell&rsquo;aria interna</strong>, che deve rispettare i requisiti di ventilazione della stessa norma.</p>
<p>Il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/05/25A06487/SG" class="a-breath"><strong>D.M. 28 ottobre 2025</strong></a>,<em> in vigore dal 3 giugno 2026</em>, integra ulteriormente il rapporto tra <strong>efficienza energetica</strong>, <strong>comfort interno</strong> e <strong>controllo igrometrico</strong>. In particolare, impone verifiche sul <strong>rischio di muffa e condensa</strong> e sull&rsquo;effetto dei <strong>ponti termici</strong>, facendo riferimento alle norme <strong>UNI EN ISO 13788</strong> e <strong>UNI EN ISO 10211</strong>.</p>
<p>Infine, negli <strong>ambienti di lavoro</strong>, il microclima &egrave; riconosciuto come un <strong>fattore di rischio</strong> ai sensi del <strong>D.Lgs. 81/08</strong>. In questo contesto, la <strong>UNI EN ISO 7730</strong> si applica agli ambienti moderati, mentre condizioni pi&ugrave; estreme richiedono l&rsquo;uso di norme specifiche come la <strong>ISO 7933</strong> per il caldo e la <strong>ISO 11079</strong> per il freddo.</p>
<h3><strong>Conclusioni</strong></h3>
<p>Il <strong>comfort termoigrometrico</strong> &egrave; oggi un elemento centrale nella progettazione edilizia.</p>
<p>Le normative pi&ugrave; recenti lo integrano con gli obiettivi di <strong>efficienza energetica</strong> e <strong>qualit&agrave; dell&rsquo;ambiente interno</strong>, trasformandolo in un <strong>requisito tecnico essenziale</strong> oltre che in un fattore determinante per il benessere degli occupanti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="mailto:offerte@stillab.it" class="a-breath"><strong>Contattaci ora</strong></a>, saremo lieti di affiancarti passo dopo passo.</p>
</body></html>
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			</item>
		<item>
		<title>Sicurezza sul lavoro e formazione RSPP 2026: le novità tra riforma e aggiornamento dei modelli formativi</title>
		<link>https://stillab.it/sicurezza-sul-lavoro-e-formazione-rspp-2026-le-novita-tra-riforma-e-aggiornamento-dei-modelli-formativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[DLS 81]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[RSPP]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il sistema della sicurezza sul lavoro &#232; al centro di una fase di profonda evoluzione, che coinvolge sia il quadro normativo generale sia i percorsi di formazione dei professionisti della prevenzione. Da un lato, la proposta di riforma elaborata dalla Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia introduce un nuovo approccio basato su prevenzione, organizzazione&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il sistema della sicurezza sul lavoro &egrave; al centro di una fase di profonda evoluzione, che coinvolge sia il quadro normativo generale sia i percorsi di formazione dei professionisti della prevenzione.</p>
<p>Da un lato, la proposta di riforma elaborata dalla Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia introduce un nuovo approccio basato su <strong>prevenzione, organizzazione aziendale e compliance</strong>. Dall&rsquo;altro, il nuovo <strong>Accordo Stato-Regioni 2026 sulla formazione RSPP</strong> aggiorna in modo significativo le modalit&agrave; e i contenuti dei percorsi formativi.</p>
<p>Nel loro insieme, questi interventi delineano un sistema pi&ugrave; moderno, dinamico e orientato alla gestione del rischio.</p>
<h3><strong>Riforma della sicurezza sul lavoro: i punti chiave</strong></h3>
<p>La proposta di riforma segna un cambio di paradigma: si passa da un modello prevalentemente sanzionatorio a un sistema che valorizza la <strong>prevenzione organizzata</strong> e le <strong>imprese virtuose</strong>.</p>
<p>Un aspetto centrale riguarda la <strong>responsabilit&agrave; penale del datore di lavoro</strong>, che verrebbe limitata ai soli casi di <strong>colpa grave</strong> qualora l&rsquo;impresa abbia adottato e applicato efficacemente <strong>modelli organizzativi</strong> idonei. Questo introduce una logica &ldquo;premiale&rdquo;, volta a incentivare una gestione strutturata della sicurezza.</p>
<p>Parallelamente, viene previsto un <strong>inasprimento delle pene</strong> per i reati di <strong>omicidio colposo</strong> e <strong>lesioni colpose aggravate</strong>, con l&rsquo;obiettivo di rafforzare la funzione preventiva della norma.</p>
<p>La riforma introduce inoltre una <strong>attenuante per contributo marginale</strong>, riconoscendo la complessit&agrave; e la natura spesso <strong>pluri-fattoriale degli infortuni sul lavoro</strong>, e consentendo una pi&ugrave; equa graduazione delle responsabilit&agrave;.</p>
<p>Un ruolo sempre pi&ugrave; rilevante &egrave; attribuito al <strong>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)</strong>, che viene rafforzato sia sotto il profilo dell&rsquo;<strong>autonomia operativa</strong> sia delle <strong>responsabilit&agrave;</strong>, diventando una figura ancora pi&ugrave; centrale nella gestione della sicurezza aziendale.</p>
<p>Allo stesso tempo, aumentano gli <strong>obblighi del datore di lavoro</strong>, che dovr&agrave; garantire risorse adeguate, vigilare sull&rsquo;efficacia del sistema prevenzionistico e adottare una organizzazione pi&ugrave; strutturata della sicurezza.</p>
<p>Grande attenzione &egrave; dedicata anche alla <strong>valutazione dei rischi</strong>: il <strong>DVR</strong> dovr&agrave; essere aggiornato in modo continuo, tenendo conto non solo dei cambiamenti aziendali ma anche dell&rsquo;evoluzione delle <strong>tecniche di prevenzione</strong>.</p>
<p>Sul piano processuale, l&rsquo;estensione del modello del <strong>&ldquo;Codice Rosso&rdquo;</strong> ai reati in materia di sicurezza punta ad accelerare le indagini e rafforzare la tutela delle persone offese.</p>
<p>Infine, viene consolidato il legame con il <strong>D.Lgs. 231/2001</strong>, rafforzando il ruolo dei <strong>modelli organizzativi</strong> come strumenti di prevenzione e come elementi in grado di ridurre l&rsquo;esposizione alla <strong>responsabilit&agrave; penale</strong>.</p>
<h3><strong>Formazione RSPP </strong></h3>
<p>Parallelamente alla riforma normativa, il nuovo Accordo Stato-Regioni ridefinisce il sistema della <strong>formazione RSPP</strong>, rendendolo pi&ugrave; flessibile e aderente al contesto attuale.</p>
<p>Tra le principali novit&agrave;:</p>
<ul>
<li>maggiore ricorso alla <strong>formazione a distanza asincrona (FAD)</strong>, che consente di fruire i contenuti teorici online</li>
<li>rafforzamento dell&rsquo;<strong>aggiornamento periodico</strong>, con focus su competenze digitali, sostenibilit&agrave; e nuovi modelli organizzativi</li>
</ul>
<p>Un elemento particolarmente innovativo riguarda anche la <strong>distinzione pi&ugrave; chiara tra i percorsi formativi</strong>: viene infatti precisata la differenza tra la formazione necessaria per assumere il ruolo di <strong>RSPP</strong> e quella prevista per gli <strong>ASPP</strong>, con percorsi differenziati coerenti con il diverso livello di <strong>responsabilit&agrave; e funzioni operative</strong>.</p>
<p>Si tratta di un passaggio importante, che contribuisce a rendere il sistema formativo pi&ugrave; coerente e mirato rispetto ai ruoli effettivamente svolti all&rsquo;interno dell&rsquo;organizzazione.</p>
<p>Completa il quadro il sistema dei <strong>crediti formativi</strong>, pi&ugrave; ampio e flessibile, che riconosce valore anche ad attivit&agrave; come convegni, seminari e studio individuale, promuovendo una formazione continua.</p>
<h3><strong>Un&rsquo;evoluzione integrata tra normativa e competenze</strong></h3>
<p>La riforma della sicurezza sul lavoro e il nuovo sistema di formazione RSPP si muovono nella stessa direzione: costruire un modello fondato su <strong>prevenzione, competenze e gestione del rischio</strong>.</p>
<p>In questo contesto, la sicurezza non &egrave; pi&ugrave; soltanto un adempimento normativo, ma diventa parte integrante della <strong>strategia aziendale</strong>. Allo stesso modo, la formazione assume un ruolo sempre pi&ugrave; centrale nello sviluppo di competenze in grado di accompagnare le organizzazioni in un contesto complesso e in continuo cambiamento.</p>
<p>&#128073; Per imprese e professionisti, la capacit&agrave; di adattarsi a queste novit&agrave; e di dotarsi di strumenti efficaci per la <strong>gestione della sicurezza e della formazione</strong> rappresenta oggi un vero fattore competitivo.</p>
<h3><strong>Conclusione</strong></h3>
<p>Se approvati e pienamente attuati, questi interventi potrebbero trasformare profondamente il sistema della sicurezza sul lavoro, rafforzando il ruolo della <strong>prevenzione</strong>, della <strong>compliance aziendale</strong> e della <strong>formazione continua</strong>.</p>
<p>Un passaggio che segna l&rsquo;evoluzione verso un modello pi&ugrave; consapevole, in cui la tutela della salute dei lavoratori si integra stabilmente nella struttura e nella cultura dell&rsquo;impresa.</p>
<p><a href="mailto:offerte@stillab.it" class="a-breath"><strong>Contattaci ora</strong></a>, saremo lieti di affiancarti passo dopo passo.</p>
</body></html>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISO 11228-3:2026 – cosa cambia nella valutazione dei movimenti ripetitivi</title>
		<link>https://stillab.it/iso-11228-32026-cosa-cambia-nella-valutazione-dei-movimenti-ripetitivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[dvr]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[HSE]]></category>
		<category><![CDATA[ISO11228]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La nuova ISO 11228-3:2026 sostituisce la versione ISO 11228-3:2007, introducendo un aggiornamento tecnico rilevante nella gestione del rischio ergonomico legato ai movimenti ripetitivi degli arti superiori. Il nuovo approccio &#232; pi&#249; ampio, strutturato e orientato alla valutazione progressiva del rischio, con strumenti pi&#249; flessibili e criteri pi&#249; chiari. Principali cambiamenti Approccio e campo di applicazione&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>La nuova <strong>ISO 11228-3:2026</strong> sostituisce la versione <strong>ISO 11228-3:2007</strong>, introducendo un aggiornamento tecnico rilevante nella gestione del rischio ergonomico legato ai <strong>movimenti ripetitivi degli arti superiori</strong>.</p>
<p>Il nuovo approccio &egrave; pi&ugrave; ampio, strutturato e orientato alla <strong>valutazione progressiva del rischio</strong>, con strumenti pi&ugrave; flessibili e criteri pi&ugrave; chiari.</p>
<h3><strong>Principali cambiamenti</strong></h3>
<p><strong>Approccio e campo di applicazione</strong></p>
<p>Da focus su <strong>bassi carichi ad alta frequenza</strong><br>
&#10145;&#65039; a focus su <strong>movimenti ripetitivi e sforzi degli arti superiori</strong>, pi&ugrave; completo e aggiornato</p>
<h3><strong>Nuova struttura di valutazione</strong></h3>
<p>La norma introduce un percorso esplicito:</p>
<p>&#128073; <strong>Key Enter &rarr; Quick Assessment &rarr; Metodo dettagliato &rarr; Riduzione del rischio</strong></p>
<p><strong>&ndash; Key Enter</strong>: verifica iniziale (compiti &ge; 1 ora/turno o anche meno con forza rilevante)</p>
<p><strong>&ndash; Quick Assessment (Annex B)</strong>: valutazione rapida con 3 esiti:</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>accettabile</strong></li>
<li><strong>critico</strong></li>
<li><strong>da esaminare</strong></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&ndash; metodo dettagliato se necessario</p>
<h3><strong>Nuovi criteri decisionali</strong></h3>
<ul>
<li><strong>Accettabile</strong>: solo se tutte le condizioni sono rispettate</li>
<li><strong>Critico</strong>: anche una sola criticit&agrave; &rarr; richiede <strong>intervento immediato</strong></li>
<li><strong>Intermedio</strong>: obbligo di valutazione approfondita</li>
</ul>
<p>&#128073; Maggiore chiarezza rispetto alla versione 2007</p>
<h3><strong>Metodi di valutazione</strong></h3>
<p>La nuova norma amplia gli strumenti disponibili (<strong>Annex C &ndash; Table C.1</strong>):</p>
<ul>
<li><strong>OCRA</strong></li>
<li><strong>ACGIH HAL</strong></li>
<li><strong>RSI</strong></li>
<li><strong>HARM</strong></li>
<li><strong>DUET</strong></li>
<li><strong>EAWS</strong></li>
<li><strong>KIM-MHO</strong></li>
<li><strong>ART</strong></li>
</ul>
<p>&#128073; OCRA resta rilevante, ma non pi&ugrave; unico riferimento</p>
<p><strong>Validazione metodi</strong></p>
<p>introdotti criteri formali di <strong>selezione e validazione</strong> (Table C.2)</p>
<h3><strong>&nbsp;Integrazioni tecniche</strong></h3>
<ul>
<li>gestione migliorata di:
<ul>
<li><strong>rotazioni di mansione</strong></li>
<li><strong>multitasking</strong></li>
<li><strong>macro-cicli</strong> (Annex D)</li>
</ul>
</li>
<li>chiarito il collegamento con <strong>ISO 11228-1</strong>:
<ul>
<li>per carichi &ge; <strong>3 kg</strong> &egrave; necessario integrarla</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3><strong>Riduzione del rischio</strong></h3>
<p>Maggiore enfasi su:</p>
<ol>
<li><strong>progettazione ergonomica</strong></li>
<li><strong>organizzazione del lavoro</strong></li>
<li>misure <strong>tecniche, organizzative e formative</strong></li>
</ol>
<h3><strong>Implicazioni per le aziende</strong></h3>
<p>La <strong>ISO 11228-3:2026</strong> diventa il riferimento aggiornato per:</p>
<ul>
<li><strong>DVR 2026</strong></li>
<li>valutazione del rischio ergonomico</li>
<li>gestione dei <strong>movimenti ripetitivi</strong></li>
</ul>
<p>&#128073; Richiede:</p>
<ul>
<li>approccio pi&ugrave; <strong>strutturato e documentato</strong></li>
<li>scelta <strong>motivata del metodo</strong></li>
<li>maggiore attenzione alla <strong>progettazione del lavoro</strong></li>
</ul>
<p><strong>In sintesi</strong></p>
<p>Il passaggio dalla versione 2007 alla 2026 segna un&rsquo;evoluzione verso:</p>
<ul>
<li>pi&ugrave; <strong>metodologie disponibili</strong></li>
<li>maggiore <strong>rigore tecnico</strong></li>
<li>valutazione pi&ugrave; <strong>guidata e trasparente</strong></li>
</ul>
<p>&#128073; Non cambia solo lo strumento, ma il modo di <strong>analizzare, giustificare e gestire il rischio ergonomico</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="mailto:offerte@stillab.it" class="a-breath"><strong>Contattaci ora</strong></a>, saremo lieti di affiancarti passo dopo passo.</p>
</body></html>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amianto: nuova guida INAIL 2026 e D.Lgs. 213/2025 – cosa devono fare le aziende</title>
		<link>https://stillab.it/amianto-nuova-guida-inail-2026-e-d-lgs-213-2025-cosa-devono-fare-le-aziende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[amianto]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs. 213/2025]]></category>
		<category><![CDATA[dvr]]></category>
		<category><![CDATA[HSE]]></category>
		<category><![CDATA[novità INAIL]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;INAIL ha pubblicato il 28 aprile 2026 la nuova guida &#8220;Gestione del rischio amianto negli edifici: ruoli e indicazioni operative&#8221;, un documento aggiornato che supporta proprietari, datori di lavoro e gestori nella gestione dei materiali contenenti amianto (MCA). La guida si inserisce nel nuovo quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 213/2025, in vigore dal 24 gennaio&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>L&rsquo;<strong>INAIL</strong> ha pubblicato il <strong>28 aprile 2026</strong> la nuova guida <em>&ldquo;Gestione del rischio amianto negli edifici: ruoli e indicazioni operative&rdquo;</em>, un documento aggiornato che supporta <strong>proprietari, datori di lavoro e gestori</strong> nella gestione dei <strong>materiali contenenti amianto (MCA)</strong>.</p>
<p>La guida si inserisce nel nuovo quadro normativo introdotto dal <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/09/26G00008/sg" class="a-breath"><strong>D.Lgs. 213/2025</strong></a>, in vigore dal <strong>24 gennaio 2026</strong>, che recepisce la direttiva UE 2023/2668 e rafforza la tutela della salute nei luoghi di lavoro.</p>
<h3><strong>Cosa cambia</strong></h3>
<p>Tra le principali novit&agrave;:</p>
<ul>
<li><strong>riduzione significativa del valore limite di esposizione (VLEP)</strong></li>
<li>introduzione della <strong>microscopia elettronica (SEM)</strong></li>
<li>obbligo di <strong>aggiornare il DVR</strong></li>
<li>maggiore attenzione a <strong>edilizia, manutenzioni, demolizioni e bonifiche</strong></li>
<li>indicazioni operative per <strong>censimento e gestione degli MCA</strong></li>
<li>chiarimento dei <strong>ruoli e delle responsabilit&agrave;</strong></li>
</ul>
<h3><strong>Cosa devono fare le aziende</strong></h3>
<p>Il nuovo quadro richiede azioni concrete:</p>
<ul>
<li>verificare la presenza di <strong>amianto negli edifici</strong></li>
<li>aggiornare la <strong>valutazione del rischio</strong></li>
<li>programmare <strong>controlli e monitoraggi periodici</strong></li>
<li>adottare <strong>misure di prevenzione pi&ugrave; stringenti</strong></li>
<li>affidarsi a <strong>imprese specializzate</strong></li>
</ul>
<h3><strong>Oltre la &ldquo;presunzione di assenza&rdquo;: una gestione tecnica strutturata</strong></h3>
<p>Per le <strong>aziende</strong>, i <strong>tecnici della prevenzione</strong> e i <strong>coordinatori della sicurezza</strong>, il cambiamento &egrave; sostanziale: si passa da una gestione formale a un <strong>processo tecnico strutturato e documentato</strong>.</p>
<p>La <strong>valutazione del rischio</strong> diventa un processo dinamico che richiede:</p>
<ul>
<li>identificazione preventiva degli <strong>MCA</strong></li>
<li>analisi specifica delle attivit&agrave;</li>
</ul>
<p>Particolarmente critiche:</p>
<ul>
<li><strong>manutenzioni su impianti datati</strong></li>
<li><strong>ristrutturazioni parziali</strong></li>
<li><strong>interventi di emergenza</strong></li>
</ul>
<p>&#128073; Le esposizioni <strong>ESEDI</strong> non sono pi&ugrave; automatiche: devono essere <strong>giustificate tecnicamente</strong>.</p>
<h3><strong>Nuovo valore limite: un vero trigger operativo</strong></h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Parametro</strong></td>
<td><strong>Prima</strong></td>
<td><strong>Dopo</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Limite esposizione (TWA 8h)</td>
<td>0,1 fibre/cm&sup3;</td>
<td><strong>0,01 fibre/cm&sup3;</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Il nuovo limite non &egrave; solo un dato tecnico, ma un <strong>trigger operativo</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>sospensione immediata dei lavori</strong></li>
<li>adozione di <strong>misure correttive</strong></li>
<li>ripresa solo con condizioni verificate</li>
</ul>
<h4><strong>Transizione alla SEM</strong></h4>
<p>&ndash; fino al <strong>2029</strong> &rarr; fase transitoria</p>
<p>&ndash; dopo &rarr; <strong>SEM obbligatoria</strong></p>
<h4>Impatti:</h4>
<p>&ndash; revisione dei <strong>monitoraggi</strong></p>
<p>&ndash; maggiore precisione nei controlli</p>
<h3><strong>Stop ai &ldquo;compartimenti stagni&rdquo;</strong></h3>
<p>La gestione deve essere <strong>integrata</strong> tra:</p>
<ul>
<li><strong>DVR</strong></li>
<li><strong>DUVRI</strong></li>
<li><strong>PSC e POS</strong></li>
<li><strong>notifiche agli enti </strong></li>
</ul>
<p>La mancata coerenza documentale diventa un <strong>rischio sanzionatorio elevato</strong>.</p>
<h3><strong>La memoria dell&rsquo;esposizione</strong></h3>
<p>Il decreto rafforza:</p>
<ul>
<li><strong>sorveglianza sanitaria continua</strong></li>
<li><strong>registri di esposizione</strong></li>
</ul>
<p>L&rsquo;integrazione tra <strong>dati tecnici e sanitari</strong> diventa fondamentale.</p>
<h3><strong>In sintesi</strong></h3>
<p>La <a href="https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2026.04.pubbl-gestione-rischio-amianto-edifici.html" class="a-breath"><strong>guida INAIL 2026</strong></a> rappresenta uno strumento operativo per applicare correttamente il nuovo quadro normativo.</p>
<p>Il <strong>D.Lgs. 213/2025</strong> introduce un principio chiave:</p>
<p>non basta essere conformi, bisogna garantire <strong>dimostrabilit&agrave; tecnica, tracciabilit&agrave; e coerenza documentale</strong></p>
<p>Le aziende sono chiamate a un salto di qualit&agrave;:</p>
<ul>
<li>pi&ugrave; <strong>tecnica</strong></li>
<li>pi&ugrave; <strong>controllo</strong></li>
<li>meno <strong>discrezionalit&agrave;</strong></li>
</ul>
<p><a href="mailto:offerte@stillab.it" class="a-breath"><strong>Contattaci ora</strong></a>, saremo lieti di affiancarti passo dopo passo.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/amianto-nuova-guida-inail-2026-e-d-lgs-213-2025-cosa-devono-fare-le-aziende/">Amianto: nuova guida INAIL 2026 e D.Lgs. 213/2025 – cosa devono fare le aziende</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Restrizione n. 78 Microplastiche: Guida agli Obblighi e alle Scadenze Operative per le Aziende</title>
		<link>https://stillab.it/restrizione-n-78-microplastiche-guida-agli-obblighi-e-alle-scadenze-operative-per-le-aziende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 12:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[ECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Microplastiche]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[SostenibilitàIndustriale]]></category>
		<category><![CDATA[UE20232055]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=10378</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;adozione della Restrizione n. 78 rappresenta una delle pietre miliari della strategia dell&#8217;Unione Europea per la riduzione dell&#8217;inquinamento da microplastiche. La norma limita l&#8217;immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici (SPM &#8211; Synthetic Polymer Microparticles) aggiunte intenzionalmente in un&#8217;ampia gamma di prodotti industriali e di consumo. Per le aziende che producono, importano o utilizzano&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/restrizione-n-78-microplastiche-guida-agli-obblighi-e-alle-scadenze-operative-per-le-aziende/">Restrizione n. 78 Microplastiche: Guida agli Obblighi e alle Scadenze Operative per le Aziende</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>L&rsquo;adozione della <strong>Restrizione n. 78</strong> rappresenta una delle pietre miliari della strategia dell&rsquo;Unione Europea per la riduzione dell&rsquo;inquinamento da microplastiche. La norma limita l&rsquo;immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici (SPM &ndash; <em>Synthetic Polymer Microparticles</em>) aggiunte intenzionalmente in un&rsquo;ampia gamma di prodotti industriali e di consumo.</p>
<p>Per le aziende che <strong>producono, importano</strong> o <strong>utilizzano</strong> queste sostanze, &egrave; fondamentale comprendere il calendario delle scadenze e i nuovi oneri di rendicontazione.</p>
<h3><strong>Il Cronoprogramma della Restrizione</strong></h3>
<p>Il legislatore ha stabilito un percorso progressivo per consentire la riformulazione dei prodotti e l&rsquo;adeguamento delle catene di approvvigionamento:</p>
<ul>
<li><strong>17 Ottobre 2023:</strong> Entrata in vigore con i primi divieti (es. glitter sfusi e microsfere esfolianti).</li>
<li><strong>17 Ottobre 2025:</strong> Nuovi obblighi informativi. I fornitori dovranno allegare istruzioni specifiche sull&rsquo;uso e lo smaltimento sicuro per prevenire il rilascio di microplastiche.</li>
<li><strong>31 Maggio 2026:</strong> Scadenza per il <strong>primo reporting annuale all&rsquo;ECHA</strong> (relativo ai dati dell&rsquo;anno 2025).</li>
<li><strong>2027 &ndash; 2035:</strong> Finestre di divieto specifiche per settore:
<ul>
<li><strong>2027:</strong> Prodotti cosmetici da risciacquo (<em>rinse-off</em>).</li>
<li><strong>2028-2030:</strong> Detergenti, fertilizzanti e cosmetici &ldquo;leave-on&rdquo;.</li>
<li><strong>2031-2035:</strong> divieti per pellet sportivi, prodotti industriali e altri prodotti industriali.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3><strong>Obblighi di Reporting: cosa devono fare i fabbricanti e utilizzatori a valle?</strong></h3>
<p>I fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali di <strong>microparticelle di polimeri sintetici</strong>&nbsp;sotto forma di pellet, fiocchi o polveri utilizzati come materie prime nella fabbricazione di plastica presso siti industriali, trasmettono all&rsquo;Agenzia le informazioni seguenti <strong>entro il 31 maggio di ogni anno</strong>:</p>
<ol>
<li>Una descrizione degli usi delle microparticelle di polimeri sintetici nell&rsquo;anno civile precedente;</li>
<li>Per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, informazioni generiche sull&rsquo;identit&agrave; dei polimeri utilizzati;</li>
<li>Per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, una stima della quantit&agrave; di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell&rsquo;ambiente nell&rsquo;anno civile precedente, comprendente anche la quantit&agrave; di SPM rilasciate nell&rsquo;ambiente durante il trasporto</li>
<li>Per ciascun uso delle SPM un riferimento alla deroga di cui al paragrafo 4, lettera a) (restr.78)</li>
</ol>
<p>&Egrave; consigliabile avviare fin da subito una&nbsp;<strong>raccolta strutturata delle informazioni richieste</strong>&nbsp;(tipologia di polimeri, quantit&agrave;, processi produttivi, siti, usi), e impostare internamente un sistema di controllo e tracciabilit&agrave; dei rilasci.</p>
<h3><strong>Deroghe e Esenzioni</strong></h3>
<p>Non tutte le applicazioni sono soggette a divieto immediato. La restrizione prevede deroghe per:</p>
<ul>
<li>Materiali destinati alla trasformazione industriale (es. granuli che perdono la loro natura di microparticella).</li>
<li>Prodotti il cui uso avviene in siti industriali senza rilasci ambientali.</li>
<li>Fertilizzanti ad uso controllato e prodotti industriali a &ldquo;uso chiuso&rdquo;.</li>
</ul>
<h3><strong>Consigli Operativi per le Imprese</strong></h3>
<p>Data la complessit&agrave; della raccolta dati richiesta per il reporting IUCLID, consigliamo alle aziende di:</p>
<ul>
<li><strong>Mappare le materie prime:</strong> Identificare immediatamente la presenza di SPM nel proprio inventario.</li>
<li><strong>Implementare sistemi di tracciabilit&agrave;:</strong> Strutturare protocolli per stimare le perdite e i rilasci (inclusa la logistica).</li>
<li><strong>Aggiornare la documentazione tecnica:</strong> Verificare che le schede di sicurezza e le istruzioni d&rsquo;uso siano conformi alle scadenze del 2025.</li>
</ul>
<p><a href="mailto:offerte@stillab.it" class="a-breath"><strong>Contattaci ora</strong></a>, saremo lieti di affiancarti passo dopo passo.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/restrizione-n-78-microplastiche-guida-agli-obblighi-e-alle-scadenze-operative-per-le-aziende/">Restrizione n. 78 Microplastiche: Guida agli Obblighi e alle Scadenze Operative per le Aziende</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione MUD 2026: novità, scadenze e obblighi per le imprese</title>
		<link>https://stillab.it/dichiarazione-mud-2026-adempimenti-regole-e-scadenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione MUD]]></category>
		<category><![CDATA[MUD]]></category>
		<category><![CDATA[MUD 2026]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=10333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il MUD rappresenta uno degli strumenti principali del sistema di tracciabilit&#224; dei rifiuti previsto dalla normativa ambientale italiana e consente alle autorit&#224; di monitorare la produzione, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Chi &#232; obbligato a presentare il MUD 2026? Sono tenuti a presentare il MUD 2026: le imprese e gli enti&#160;produttori&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/dichiarazione-mud-2026-adempimenti-regole-e-scadenze/">Dichiarazione MUD 2026: novità, scadenze e obblighi per le imprese</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il MUD rappresenta uno degli strumenti principali del sistema di tracciabilit&agrave; dei rifiuti previsto dalla normativa ambientale italiana e consente alle autorit&agrave; di monitorare la produzione, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.</p>
<h2><strong>Chi &egrave; obbligato a presentare il MUD 2026?</strong></h2>
<p>Sono tenuti a presentare il MUD 2026:</p>
<ul>
<li>le imprese e gli enti&nbsp;<strong>produttori iniziali di rifiuti pericolosi</strong>,</li>
<li>le imprese e gli enti produttori che hanno&nbsp;<strong>pi&ugrave; di 10 dipendenti</strong>&nbsp;e sono&nbsp;<strong>produttori iniziali di rifiuti non pericolosi</strong>, derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attivit&agrave; di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall&rsquo;abbattimento dei fumi, come previsto dall&rsquo;articolo 184 del&nbsp;<a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl3.htm" class="a-breath">D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152</a>, comma 3 lettere c), d) e g).</li>
<li>Chiunque effettua a titolo professionale&nbsp;<strong>attivit&agrave; di raccolta e trasporto di rifiuti</strong></li>
<li>Commercianti ed&nbsp;<strong>intermediari di rifiuti senza detenzione</strong></li>
<li>Imprese ed enti che effettuano operazioni di<strong>&nbsp;recupero e smaltimento dei rifiuti&nbsp;</strong></li>
<li>Consorzi e i sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti (esclusi i Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi).</li>
<li>I&nbsp;<strong>gestori del servizio pubblico di raccolta rifiuti</strong> (arti. 183 comma 1 lettera pp e art. 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006).</li>
</ul>
<h2><strong>Qual &egrave; la scadenza per la presentazione della dichiarazione MUD 2026?</strong></h2>
<p>Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2026 &egrave; stato approvato con <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-03-05&amp;atto.codiceRedazionale=26A01073&amp;elenco30giorni=true" class="a-breath"><strong>D.P.C.M. 30 gennaio 2026</strong></a>, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo 2026. Il modello dovr&agrave; essere utilizzato da imprese ed enti per comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2025.</p>
<p><strong>La scadenza per la presentazione del MUD 2026 &egrave; fissata al 3 luglio 2026</strong>.</p>
<p>Questo termine deriva dalla regola prevista dalla Legge 70/1994, secondo cui la dichiarazione deve essere presentata entro 120 giorni dalla pubblicazione del modello in Gazzetta Ufficiale.</p>
<p>Pertanto:</p>
<ul>
<li>Anno di riferimento dei dati: 2025</li>
<li>Scadenza invio MUD: 03 luglio 2026</li>
</ul>
<p>La dichiarazione deve essere<strong> trasmessa telematicamente</strong> alla Camera di Commercio competente per territorio.</p>
<h2><strong>La presentazione del MUD</strong></h2>
<p>La presentazione del MUD deve essere fatta&nbsp;<strong>esclusivamente tramite invio telematico&nbsp;</strong>sul portale&nbsp;<a href="http://www.mudtelematico.it/" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">www.mudtelematico.it</a>.<br>
L&rsquo;accesso al portale sar&agrave; riattivato per l&rsquo;invio della Comunicazioni 2025 con riferimento al 2024: sul sito <a href="https://www.ecocamere.it/" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">www.ecocamere.it</a>&nbsp;verranno pubblicate informazioni aggiornate.</p>
<p>Per procedere all&rsquo;invio, i soggetti dichiaranti devono avere un&nbsp;<strong>dispositivo di firma digitale in corso di validit&agrave;</strong>: Smart Card, Carta Nazionale dei Servizi o Business Key. Inoltre, sul portale sar&agrave; resa disponibile un&rsquo;applicazione per verificare la&nbsp;<strong>correttezza del formato del file</strong>&nbsp;da inviare.</p>
<h2><strong>Quali sono le principali novit&agrave;?</strong></h2>
<p>Il modello 2026 introduce alcune modifiche tecniche finalizzate soprattutto all&rsquo;allineamento con il sistema<strong> RENTRI</strong>, il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilit&agrave; dei rifiuti.</p>
<p>Le principali novit&agrave; riguardano:</p>
<ol>
<li><strong>Allineamento con RENTRI:</strong> Alcune sezioni del modello sono state aggiornate per rendere coerenti le informazioni richieste con quelle previste dal RENTRI, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni e le modalit&agrave; di gestione dei rifiuti.</li>
<li><strong>Aggiornamento delle autorizzazioni</strong>: La scheda AUT &egrave; stata aggiornata per includere nuove tipologie di autorizzazioni e uniformare le informazioni richieste con la normativa pi&ugrave; recente.</li>
<li><strong>Nuova terminologia sullo stato fisico dei rifiuti</strong>: Sono state riviste le definizioni relative allo stato fisico dei rifiuti nelle schede di dichiarazione per uniformare il linguaggio tecnico con quello utilizzato dal RENTRI.</li>
<li><strong>Aggiornamento dei materiali recuperati</strong>: Nella scheda relativa ai materiali secondari &egrave; stato sostituito il termine &ldquo;aggregati riciclati&rdquo; con &ldquo;aggregati recuperati&rdquo;, in linea con la normativa sull&rsquo;End of Waste per i rifiuti da costruzione e demolizione.</li>
<li><strong>Nuovi dati sulla raccolta delle bottiglie in plastica</strong>: Nella comunicazione sui rifiuti urbani &egrave; stata introdotta una sezione dedicata alla raccolta selettiva delle bottiglie in plastica tramite eco-compattatori.</li>
</ol>
<h2><strong>MUD e RENTRI: cosa cambier&agrave; nei prossimi anni</strong></h2>
<p>Il MUD non scompare nonostante l&rsquo;introduzione di RENTRI perch&eacute; i due strumenti hanno scopi complementari ma diversi nel sistema di tracciabilit&agrave; dei rifiuti:</p>
<ol>
<li><strong>Obbligo normativo consolidato: </strong>Il MUD &egrave; previsto da leggi e decreti italiani (es. D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche) come dichiarazione ufficiale annuale dei rifiuti prodotti e gestiti. <em>Finch&eacute; queste leggi non vengono modificate, l&rsquo;obbligo di presentare il MUD rimane valido</em>.</li>
</ol>
<ol start="2">
<li><strong>Finalit&agrave; diversa: </strong>RENTRI &egrave; un registro elettronico nazionale pensato per la tracciabilit&agrave; in tempo reale di trasporto e gestione dei rifiuti, soprattutto per i rifiuti pericolosi. Il MUD invece &egrave; una dichiarazione annuale riepilogativa: serve alle Camere di Commercio, al Ministero dell&rsquo;Ambiente e ad altre autorit&agrave; per statistiche, controlli e pianificazione.</li>
</ol>
<ol start="3">
<li><strong>Compatibilit&agrave; e preparazione al futuro: </strong>Nei prossimi anni, RENTRI permetter&agrave; la generazione di MUD precompilati usando i dati registrati digitalmente. Questo significa che il MUD rimarr&agrave; come adempimento ufficiale, ma sar&agrave; pi&ugrave; semplice da compilare grazie al registro elettronico.</li>
</ol>
<p>Raccogliere i dati, compilare e comunicare la dichiarazione MUD non &egrave; una cosa semplice, ed &egrave; bene farsi aiutare da <strong>consulenti professionisti come noi di Stillab</strong>.</p>
<p>Siamo in grado di:</p>
<ol>
<li>Mettere a tua disposizione un&nbsp;<strong>team di esperti consulenti ambientali</strong>, capaci di effettuare la dichiarazione&nbsp;<strong>MUD rispondente alle ultime novit&agrave;</strong>&nbsp;legislative.</li>
<li>Occuparci dell&rsquo;<strong>elaborazione di tutte le informazioni&nbsp;</strong>relative alla gestione dei tuoi rifiuti. Controlliamo la tenuta dei&nbsp;<strong>registri di carico e scarico</strong>&nbsp;e analizziamo i&nbsp;<strong>formulari di identificazione</strong>. Predisponiamo la&nbsp;<strong>documentazione</strong>&nbsp;necessaria e provvediamo all&rsquo;<strong>invio telematico&nbsp;</strong>del MUD.</li>
<li>Farci carico&nbsp;<strong>dell&rsquo;invio</strong>&nbsp;della comunicazione, se non ti occorre aiuto per la compilazione dei dati.</li>
</ol>
<p>Abbiamo reso disponibili in formato Word editabile la<span style="color: #0000ff;"><strong> <a style="color: #0000ff;" href="https://stillab.it/wp-content/uploads/2026/03/stillab-TABELLA-raccolta-dati-MUD-2026.docx" class="a-breath">tabella</a>&nbsp;</strong></span>per la raccolta dei dati e la<strong>&nbsp;<a href="https://stillab.it/wp-content/uploads/2026/03/stillab-DELEGA-raccolta-dati-MUD-2026.docx" class="a-breath"><span style="color: #0000ff;">delega</span></a>&nbsp;</strong>per l&rsquo;invio telematico della dichiarazione. <span style="color: #db0f0f;"><strong>Ti basta compilare i moduli e restituirceli entro il 3 maggio 2026.</strong></span></p>
<h2><strong>Promozione &ldquo;MUD con Stillab&rdquo;: sconto del 5% per la tua azienda</strong></h2>
<p>Per agevolarti nell&rsquo;adempimento della comunicazione MUD 2025, abbiamo previsto per te uno sconto del 5% se ci restituisci <strong>tutti i dati compilati entro il</strong> <strong>17 aprile 2026</strong>.</p>
<p><a href="mailto:offerte@stillab.it" class="a-breath"><strong>Contattaci ora</strong></a>, saremo lieti di affiancarti passo dopo passo.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/dichiarazione-mud-2026-adempimenti-regole-e-scadenze/">Dichiarazione MUD 2026: novità, scadenze e obblighi per le imprese</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>RENTRI e FIR DIGITALE: IL GOVERNO CONFEMRA LA PROROGA</title>
		<link>https://stillab.it/rentri-e-fir-digitale-il-governo-confemra-la-proroga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione del cosiddetto &#8220;Decreto Milleproroghe&#8221;, il governo ha ridisegnato il cronoprogramma per l&#8217;attuazione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilit&#224; dei Rifiuti). Questa decisione non rappresenta nessun retromarcia, quanto piuttosto una necessaria &#8220;boccata d&#8217;ossigeno&#8221; per le imprese. Il rinvio dei&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>&nbsp;</p>
<p>Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della <strong>Legge 27 febbraio 2026, n. 26</strong>, di conversione del cosiddetto <strong>&ldquo;Decreto Milleproroghe&rdquo;</strong>, il governo ha ridisegnato il cronoprogramma per l&rsquo;attuazione del <strong>RENTRI</strong> (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilit&agrave; dei Rifiuti).</p>
<p>Questa decisione non rappresenta nessun retromarcia, quanto piuttosto una necessaria &ldquo;boccata d&rsquo;ossigeno&rdquo; per le imprese. Il rinvio dei termini per il FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) digitale e la sospensione temporanea delle sanzioni indicano la volont&agrave; del legislatore di favorire una transizione tecnologica pi&ugrave; fluida e meno traumatica per il tessuto produttivo nazionale.</p>
<h4><strong>Il &ldquo;Doppio Binario&rdquo;: flessibilit&agrave; per il FIR Digitale</strong></h4>
<p>La novit&agrave; di maggior rilievo riguarda l&rsquo;emissione del FIR. Sebbene la digitalizzazione resti l&rsquo;obiettivo finale, la scadenza per l&rsquo;obbligatoriet&agrave; del formato digitale &egrave; stata spostata al <strong>15 settembre 2026</strong>.</p>
<p>Come gi&agrave; anticipato, si apre cos&igrave; una fase transitoria definita di <strong>&ldquo;doppio binario&rdquo;</strong>, attiva dal 13 febbraio fino a met&agrave; settembre. In questo arco temporale, gli operatori potranno scegliere se:</p>
<ol>
<li>Adottare immediatamente il FIR digitale, testando i propri sistemi gestionali;</li>
<li>Continuare a utilizzare il tradizionale formato cartaceo.</li>
</ol>
<p>Questa flessibilit&agrave; &egrave; fondamentale per permettere alle aziende, specialmente alle PMI, di adeguare i propri software e formare il personale senza la pressione di una scadenza imminente che avrebbe rischiato di bloccare l&rsquo;operativit&agrave; logistica.</p>
<h4><strong>Sanzioni e Geolocalizzazione: un rinvio strategico</strong></h4>
<p>Parallelamente alla proroga del FIR, il legislatore &egrave; intervenuto sul sistema sanzionatorio. L&rsquo;introduzione del comma 10-bis all&rsquo;art. 258 del D.L.vo 152/2006 stabilisce che le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI (per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi) saranno applicabili solo a partire dal <strong>15 settembre 2026</strong>.</p>
<p>Anche la <strong>geolocalizzazione dei mezzi</strong>, requisito tecnico per l&rsquo;iscrizione alla <strong>Categoria 5 dell&rsquo;Albo Nazionale Gestori Ambientali</strong> (trasporto di rifiuti pericolosi), ha subito uno slittamento. Il nuovo termine &egrave; fissato al <strong>30 giugno 2026</strong>. Questo rinvio tecnico &egrave; giustificato dalla necessit&agrave; di uniformare gli standard tecnologici di controllo, evitando che le imprese investano in dispositivi non conformi alle future specifiche definitive.</p>
<h4><strong>Semplificazioni e Abrogazioni: cosa cambia per le imprese</strong></h4>
<p>In sede di conversione, il Milleproroghe ha operato una pulizia normativa su alcuni punti che generavano incertezza:</p>
<ul>
<li><strong>Iscrizione RENTRI:</strong> &Egrave; stata abrogata la disposizione che prevedeva l&rsquo;estensione del termine di iscrizione da 60 a 120 giorni per le imprese con pi&ugrave; di 50 dipendenti. Una semplificazione che elimina una distinzione rimasta finora inattuata, uniformando i tempi per le diverse categorie di soggetti.</li>
<li><strong>Settore Cementiero:</strong> Per gli impianti di produzione di cemento che effettuano recupero energetico di rifiuti (operazione R1), viene prorogata al <strong>31 dicembre 2026</strong> la norma che considera vincolante solo il quantitativo massimo annuo, superando i rigidi limiti orari o giornalieri. Questo permette una gestione pi&ugrave; flessibile del carico termico degli impianti.</li>
</ul>
<h4><strong>La gestione delle risorse idriche e le acque reflue</strong></h4>
<p>Il decreto non si limita ai rifiuti. Un capitolo importante riguarda il <strong>riutilizzo delle acque reflue depurate</strong> per scopi irrigui in agricoltura. In un contesto di crescente stress idrico, la possibilit&agrave; per le regioni di autorizzare il riutilizzo negli impianti esistenti &egrave; stata prorogata al <strong>31 dicembre 2026</strong>.</p>
<p>Inoltre, si attende il passaggio dal vecchio DM 185/2003 al nuovo DPR basato sul D.Lgs. 152/2006, che definir&agrave; criteri e modalit&agrave; pi&ugrave; moderni e in linea con le direttive europee per favorire l&rsquo;economia circolare della risorsa acqua.</p>
<h4><strong>Una finestra di opportunit&agrave;</strong></h4>
<p>Le proroghe contenute nella Legge 26/2026 non devono essere interpretate come un invito alla procrastinazione. Al contrario, offrono un periodo di grazia prezioso per trasformare un adempimento burocratico in una vera <strong>ottimizzazione dei processi</strong>.</p>
<p>La tracciabilit&agrave; digitale permette alle aziende di avere un controllo in tempo reale sui propri flussi di scarto, riducendo i margini di errore e i rischi legali. I prossimi mesi saranno decisivi per testare l&rsquo;interoperabilit&agrave; tra i software gestionali aziendali e la piattaforma RENTRI, assicurandosi di arrivare al 15 settembre con sistemi rodati e pronti all&rsquo;uso.</p>
<p>La digitalizzazione &egrave; solo rimandata di pochi mesi per garantire che il sistema sia solido e che nessuno resti indietro. La sfida per i gestori ambientali resta quella di farsi trovare pronti prima della fine dell&rsquo;estate.</p>
</body></html>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROTOCOLLO LEGIONELLA: GUIDA ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE</title>
		<link>https://stillab.it/protocollo-legionella-guida-alla-sicurezza-e-alla-prevenzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 15:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; La Legionella pneumophila non &#232; solo un termine tecnico da addetti ai lavori; &#232; un rischio biologico concreto che pu&#242; trasformare l&#8217;acqua di un edificio in una minaccia. Gestire correttamente il protocollo Legionella significa passare dalla gestione di un&#8217;emergenza a un sistema di prevenzione costante, fondamentale per alberghi, ospedali, condomini e uffici. &#160; Cos&#8217;&#232;&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>&nbsp;</p>
<p>La <em>Legionella pneumophila</em> non &egrave; solo un termine tecnico da addetti ai lavori; &egrave; un rischio biologico concreto che pu&ograve; trasformare l&rsquo;acqua di un edificio in una minaccia. Gestire correttamente il <strong>protocollo Legionella</strong> significa passare dalla gestione di un&rsquo;emergenza a un sistema di prevenzione costante, fondamentale per alberghi, ospedali, condomini e uffici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Cos&rsquo;&egrave; la Legionella e perch&eacute; fa paura?</strong></h4>
<p>La Legionella &egrave; un batterio che vive naturalmente nelle acque dolci. Il problema sorge quando colonizza gli impianti artificiali (reti idriche, torri di raffreddamento, fontane), dove trova le condizioni ideali per proliferare:</p>
<ul>
<li><strong>Temperature tra i 25&deg;C e i 45&deg;C.</strong></li>
<li><strong>Presenza di biofilm e incrostazioni</strong>, che offrono protezione e nutrimento.</li>
<li><strong>Ristagno dell&rsquo;acqua</strong> in rami morti o tubature poco utilizzate.</li>
</ul>
<p>La pericolosit&agrave; risiede nella modalit&agrave; di trasmissione: il batterio viene inalato tramite <strong>micro-goccioline (aerosol)</strong> generate da docce, rubinetti o impianti di condizionamento. L&rsquo;infezione pu&ograve; causare la Malattia dei Legionari, una polmonite grave con un tasso di letalit&agrave; non trascurabile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Il Quadro Normativo: Dalla Teoria alla Legge</strong></h4>
<p>In Italia, il riferimento principale &egrave; rappresentato dalle <strong>Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi</strong>, approvate in Conferenza Stato-Regioni. Recentemente, il <strong>D.Lgs. 18/2023</strong>, che recepisce la Direttiva Europea 2020/2184, ha inasprito i controlli sulla qualit&agrave; delle acque destinate al consumo umano, introducendo l&rsquo;obbligo di una valutazione del rischio sistematica per gli edifici definiti &ldquo;prioritari&rdquo;.</p>
<p>Il mancato adempimento non comporta solo rischi sanitari, ma espone i titolari di strutture e gli amministratori di condominio a gravi responsabilit&agrave; civili e penali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>I 3 Pilastri del Protocollo Legionella</strong></h4>
<p>Un protocollo efficace non si limita a una pulizia una tantum, ma si articola in tre fasi cicliche:</p>
<ol>
<li><strong> Valutazione del Rischio (DVR)</strong></li>
</ol>
<p>&Egrave; il documento fondamentale. Un tecnico specializzato deve mappare l&rsquo;impianto idraulico, identificare i punti critici (come serbatoi di accumulo o terminali poco usati) e valutare la vulnerabilit&agrave; della popolazione esposta (es. pazienti ospedalieri vs personale d&rsquo;ufficio).</p>
<ol start="2">
<li><strong> Gestione e Monitoraggio</strong></li>
</ol>
<p>Sulla base del rischio rilevato, si stabilisce un piano di manutenzione che include:</p>
<ul>
<li><strong>Flussaggio periodico</strong> dei rubinetti poco utilizzati.</li>
<li><strong>Pulizia e decalcificazione</strong> di rompigetto e soffioni della doccia.</li>
<li><strong>Controllo delle temperature</strong>: l&rsquo;acqua calda dovrebbe uscire dal boiler a circa <strong>60&deg;C</strong> e arrivare ai rubinetti a non meno di <strong>50&deg;C</strong>, mentre l&rsquo;acqua fredda dovrebbe restare sotto i <strong>20&deg;C</strong>.</li>
</ul>
<ol start="3">
<li><strong> Campionamento e Analisi di Laboratorio</strong></li>
</ol>
<p>L&rsquo;unico modo per confermare l&rsquo;efficacia delle procedure &egrave; l&rsquo;analisi microbiologica. I campioni devono essere prelevati nei punti pi&ugrave; critici (il punto pi&ugrave; lontano dalla caldaia, il ricircolo, o i terminali pi&ugrave; distanti) e analizzati da laboratori accreditati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Strategie di Bonifica: Cosa fare in caso di positivit&agrave;?</strong></h4>
<p>Se le analisi rilevano una carica batterica superiore ai limiti di legge (generalmente $&gt; 1000$ UFC/litro, ma con soglie pi&ugrave; basse per ambienti sanitari), &egrave; necessario intervenire drasticamente. Le tecniche principali includono:</p>
<table>
<thead>
<tr>
<td><strong>Metodo</strong></td>
<td><strong>Descrizione</strong></td>
<td><strong>Pro/Contro</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Shock Termico</strong></td>
<td>Elevazione della temperatura dell&rsquo;acqua sopra i 70&deg;C per 3 giorni consecutivi.</td>
<td>Economico ma temporaneo; rischia di danneggiare le tubature.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Iperclorazione</strong></td>
<td>Immissione di alte dosi di cloro nell&rsquo;impianto.</td>
<td>Efficace contro i batteri liberi, meno contro il biofilm profondo.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Biossido di Cloro</strong></td>
<td>Sistema di dosaggio continuo.</td>
<td>Ottimo potere penetrante nel biofilm, non altera il sapore dell&rsquo;acqua.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sistemi a Raggi UV</strong></td>
<td>Lampade installate nei punti di ingresso.</td>
<td>Efficaci localmente, ma non proteggono l&rsquo;intera rete a valle.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Errori comuni da evitare</strong></h4>
<p>Spesso si pensa che spegnere il boiler per risparmiare energia sia una buona idea. In realt&agrave;, mantenere l&rsquo;acqua a 35-40&deg;C crea una vera e propria &ldquo;incubatrice&rdquo; per la Legionella. Un altro errore frequente &egrave; trascurare i rami morti dell&rsquo;impianto: tubazioni cieche o rubinetti di stanze chiuse dove l&rsquo;acqua ristagna per settimane sono i serbatoi principali di infezione.</p>
<p><strong>Nota Bene:</strong> La Legionella non si trasmette bevendo l&rsquo;acqua (a meno di aspirazione accidentale nei polmoni), quindi il pericolo principale resta legato alla doccia e ai sistemi di umidificazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il protocollo Legionella &egrave; un investimento sulla sicurezza e sulla reputazione di una struttura. Un impianto monitorato &egrave; un impianto che dura pi&ugrave; a lungo, consuma meglio e, soprattutto, garantisce la salute di chi lo vive.</p>
<p>La prevenzione &egrave; un processo dinamico: le Linee Guida suggeriscono di aggiornare la valutazione del rischio ogni due anni o ogni volta che viene effettuata una modifica sostanziale all&rsquo;impianto idrico.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/protocollo-legionella-guida-alla-sicurezza-e-alla-prevenzione/">PROTOCOLLO LEGIONELLA: GUIDA ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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