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	<title>RSPP &#8226; Stillab</title>
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	<description>Analisi, Formazione &#38; Consulenza</description>
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	<title>RSPP &#8226; Stillab</title>
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		<title>Aggiornamento RLS</title>
		<link>https://stillab.it/aggiornamento-rls/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 14:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[novità INAIL]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile dei lavoratori per la sicurezza]]></category>
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		<category><![CDATA[RSPP]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il D.Lgs. n. 81/2008, all&#8217;art. 2 definisce che il &#8220;Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza&#8221; &#232; la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Tale figura deve essere eletta in tutte le aziende, o unit&#224; produttive: 1 rappresentante per le aziende&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il D.Lgs. n. 81/2008, all&rsquo;art. 2 definisce che il &ldquo;<strong>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</strong>&rdquo; &egrave; la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.</p>
<p>Tale figura deve essere eletta in tutte le aziende, o unit&agrave; produttive:</p>
<ul>
<li>1 rappresentante per le aziende o unit&agrave; produttive sino a 200 dipendenti;</li>
<li>3 rappresentanti per le aziende o unit&agrave; produttive da 201 a 1000 lavoratori;</li>
<li>6 rappresentanti per tutte le aziende o unit&agrave; produttive oltre i 1000 lavoratori per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.</li>
</ul>
<p>Al fine di eleggere un RLS dovr&agrave; essere indetta un&rsquo;assemblea dei lavoratori, redigendo un verbale di elezione e la registrazione dei partecipanti con la firma.</p>
<p>In seguito all&rsquo;elezione, il datore di Lavoro dovr&agrave; comunicare il nominativo all&rsquo;<a href="https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/comunicazione-nominativo-rls.html" class="a-breath">INAIL</a> tramite il sito. Anche la variazione del nominativo, dovr&agrave; essere comunicata all&rsquo;Inail.</p>
<p><strong>L&rsquo;art. 37 del D. Lgs. 81/2008</strong> prevede che il <strong>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceva una formazione particolare e adeguata in materia di sicurezza e salute</strong>, che tenga conto sia delle informazioni di carattere generale rispetto alla&nbsp;sicurezza nei luoghi di lavoro&nbsp;sia dei rischi specifici che riguardano l&rsquo;impresa in cui svolge l&rsquo;attivit&agrave; lavorativa.</p>
<p>Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce, all&rsquo;art. 47, che in tutte le aziende o unit&agrave; produttive sia eletto o designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il diritto di ricevere, a cura e spese del datore di lavoro, la formazione necessaria (art. 37, comma 10 e 11) ad interagire con questi, rappresentando i lavoratori nella consultazione e partecipazione alla gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro.</p>
<p><strong>La formazione che deve essere garantita ad un RLS</strong> per poter operare ha una durata minima <strong>di 32 ore con verifica di apprendimento</strong>, 12 delle quali inerenti i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.</p>
<p>La legge prevede un obbligo <strong>di aggiornamento periodico della durata non inferiore a 4 ore annue</strong> per le imprese che occupano <strong>dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue</strong> per le imprese che occupano <strong>pi&ugrave; di 50 lavoratori</strong>.</p>
<p><strong>Si consiglia comunque un aggiornamento periodico di formazione 4 ore anche alle aziende al di sotto dei 15 lavoratori</strong>, infatti il comma 6 del succitato Art. 37, definisce che &laquo;La formazione dei lavoratori e dei loro Rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all&rsquo;evoluzione dei rischi o all&rsquo;insorgenza di nuovi rischi&raquo;.</p>
</body></html>
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			</item>
		<item>
		<title>Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro</title>
		<link>https://stillab.it/protocollo-condiviso-di-aggiornamento-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-sars-cov-2-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 07:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ispettorato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[RSPP]]></category>
		<category><![CDATA[salute lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza ambienti di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini azienda]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la versione aggiornata del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 6 aprile 2021, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi. Il testo &#232; stato condiviso con il&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/protocollo-condiviso-di-aggiornamento-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-sars-cov-2-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro/">Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la versione aggiornata del <a href="https://stillab.it/protocollo-condiviso/" class="a-breath"><strong>Protocollo condiviso</strong></a> di aggiornamento delle misure per il <strong>contrasto e il contenimento</strong> della diffusione del virus <strong>SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro</strong>, sottoscritto in data <strong>6 aprile 2021</strong>, che <strong>aggiorna e rinnova i precedenti accordi</strong>. Il testo &egrave; stato condiviso con il Ministero della Salute e gli enti di previdenza e assistenza e le parti sociali.</p>
<p>Le misure, gi&agrave; in parte contenute nei protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione di stato di emergenza (14 marzo 2020 e 24 aprile 2020), vengono aggiornate in base ai numerosi provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del DPCM 2 marzo 2021. L&rsquo;aggiornamento &egrave; stato promosso in particolare, in attuazione della disposizione di cui all&rsquo;articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che, in relazione alle attivit&agrave; professionali e alle attivit&agrave; produttive raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.</p>
<p>L&rsquo;obbiettivo del testo &egrave; che la <strong>prosecuzione delle attivit&agrave; produttive</strong> avvenga solo in presenza di <strong>condizioni di adeguati livelli di protezione</strong>, nel caso questi ultimi non siano raggiunti, &egrave; prevista la sospensione dell&rsquo;attivit&agrave; fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.</p>
<p>Il testo conferma tra le misure per contrastare il diffondersi del virus, l&rsquo;utilizzo dei dispositivi di protezione individuale naso/bocca, il distanziamento e la sanificazione periodica, specificando che all&rsquo;interno delle attivit&agrave; produttive, siano limitati al massimo gli spostamenti all&rsquo;interno dei siti e contingentato l&rsquo;accesso agli spazi comuni e che in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all&rsquo;aperto, &egrave; obbligatorio dell&rsquo;uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. (Tale uso non &egrave; necessario nel caso di attivit&agrave; svolte in condizioni di isolamento). Inoltre, il testo raccomanda come in precedenza, l&rsquo;utilizzo al lavoro agile, come utile strumento di prevenzione, insieme al ricorso agli ammortizzatori sociali o alle ferie, come alternativa al lavoro in presenza.</p>
<p>Inoltre, il testo <strong>sospende</strong> tutte le <strong>attivit&agrave; di formazione</strong> in modalit&agrave; <strong>in presenza</strong>, anche se obbligatoria. Viene consentita in presenza, <strong>solo la formazione in azienda</strong>,&nbsp; esclusivamente per i lavoratori dell&rsquo;azienda stessa, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al &laquo;<a href="https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html" class="a-breath">Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione</a>&raquo; pubblicato dall&rsquo;INAIL.</p>
<p>Non sono consentite le riunioni in presenza, a meno che non vi sia un motivo di necessit&agrave; e urgenza e che non sia possibile effettuare la stessa con modalit&agrave; &ldquo;a distanza&rdquo;.</p>
<p>Al capitolo 8 del protocollo, relativo <strong>alle trasferte</strong>, non si fa pi&ugrave; riferimento a sospensione/annullamento ma specifica che &egrave; opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all&rsquo;andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.</p>
<p>Il <strong>Medico Competente</strong> inoltre potr&agrave; suggerire l&rsquo;adozione di strategie di <strong>testing/screening</strong> qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, considerando l&rsquo;andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.</p>
<p>Tra le novit&agrave; rispetto alle versioni precedenti, si sottolinea che i <strong>lavoratori</strong> che devono <strong>rientrare</strong> al lavoro <strong>dopo essere risultati positivi, potranno essere riammessi </strong>oltre il ventunesimo giorno<strong>, solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico </strong>effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Per i lavoratori positivi a lungo termine il Ministero rimarca di valutare anche la possibilit&agrave; di ricorrere al lavoro agile.</p>
<h2>COME COMPORTARSI IN CASO DI LAVORATORE ASSENTE CAUSA COVID-19?</h2>
<p>Il Ministero della Salute ha dato maggiori indicazioni procedurali per la riammissione in azienda di lavoratori dopo assenza di malattia COVID-19, attraverso la <a href="https://stillab.it/circolare-n-15127-del-12-aprile-2021/" class="a-breath"><strong>Circolare n. 15127 del 12 aprile 2021</strong></a>, dove distingue 5 casi e specificando come comportarsi in ognuno di essi:</p>
<ul>
<li><strong>Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero</strong>: il medico competente effettua la visita medica preventiva al fine di verificare l&rsquo;idoneit&agrave; alla mansione indipendentemente dalla durata dell&rsquo;assenza per malattia.</li>
<li><strong>Lavoratori positivi sintomatici</strong>: possono rientrare in azienda dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).</li>
<li><strong>Lavoratori positivi asintomatici</strong>: possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positivit&agrave;, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo. I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, se conviventi con casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio.</li>
<li><strong>Lavoratori positivi a lungo termine</strong>: le persone che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l&rsquo;isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questi soggetti saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata dal servizio sanitario. Il referto di negativit&agrave; dovr&agrave; essere inviato al datore di lavoro e al medico competente da parte del lavoratore anche per via telematica. Il periodo di tempo che intercorre tra il rilascio dell&rsquo;attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalit&agrave; di lavoro agile, dovr&agrave; essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.</li>
<li><strong>Lavoratore contatto stretto asintomatico</strong>: per essere riammesso, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall&rsquo;ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all&rsquo;esecuzione del tampone e il referto di negativit&agrave; del tampone molecolare o antigenico e&#768; trasmesso dal Dipartimento di Sanita&#768; Pubblica al lavoratore che ne informa il datore di lavoro e il medico competente.</li>
</ul>
<p>Si evidenzia inoltre che l&rsquo;Ispettorato del Lavoro con la <a href="https://stillab.it/nota_inl_2181_09402021/" class="a-breath"><strong>nota del 9 aprile 2021 n. 2181</strong></a>, ha aggiornato la Check List di verifica e controllo da utilizzare per i sopralluoghi in azienda al fine di allinearlo con il nuovo protocollo.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/protocollo-condiviso-di-aggiornamento-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-sars-cov-2-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro/">Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Formazione RSPP: quali sono i corsi obbligatori?</title>
		<link>https://stillab.it/formazione-rspp-corsi-obbligatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 16:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[corsi RSPP]]></category>
		<category><![CDATA[formazione RSPP]]></category>
		<category><![CDATA[Modulo A RSPP]]></category>
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		<category><![CDATA[RSPP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per poter assumere l'incarico di RSPP è necessario dimostrare di possedere <strong>requisiti e competenze tecniche specifiche</strong>, acquisite con un percorso di formazione ben preciso e regolamentato. La didattica Stillab risponde in modo esauriente alle esigenze formative degli aspiranti RSPP.</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/formazione-rspp-corsi-obbligatori/">Formazione RSPP: quali sono i corsi obbligatori?</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il <strong>Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione</strong> &egrave; tenuto a completare uno specifico percorso di <strong>formazione RSPP</strong>. &Egrave; una figura obbligatoria per ogni realt&agrave; aziendale, che deve possedere <strong>requisiti e capacit&agrave; tecniche ben definite</strong>. &Egrave; infatti incaricato del coordinamento di tutti gli strumenti e le procedure dedicate alla prevenzione dei rischi e alla tutela delle persone sul luogo di lavoro.</p>
<h2>Quali sono le funzioni dell&rsquo;RSPP?</h2>
<p>Le sue <strong>responsabilit&agrave;</strong> possono essere riassunte in tre filoni principali.</p>
<ul>
<li><strong>Valutazione dei rischi</strong>: deve rilevare i fattori di rischio all&rsquo;interno dell&rsquo;azienda e analizzarli all&rsquo;interno del DVR.</li>
<li><strong>Elaborazione delle procedure</strong>: deve definire le misure preventive necessarie ed elaborare le procedure di sicurezza.</li>
<li><strong>Predisporre formazione e informazione</strong>: deve assicurarsi che il personale sia adeguatamente informato e proporre percorsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza.</li>
</ul>
<h2>Chi pu&ograve; ricoprire l&rsquo;incarico di RSPP?</h2>
<p>Il ruolo di RSPP pu&ograve; essere ricoperto da una <strong>figura interna oppure esterna</strong> all&rsquo;azienda.</p>
<p>All&rsquo;interno l&rsquo;incarico pu&ograve; essere assunto da un <strong>dipendente</strong>, o anche dallo stesso <strong>datore di lavoro</strong> a patto che l&rsquo;azienda sia:</p>
<ul>
<li>artigianale o industriale, con un massimo di 30 dipendenti,</li>
<li>agricola o zootecnica, con un massimo di 10 dipendenti,</li>
<li>ittica, con un massimo di 20 dipendenti,</li>
<li>appartenente ad altri settori, con un massimo di 200 dipendenti.</li>
</ul>
<p>Altrimenti, l&rsquo;incarico pu&ograve; essere affidato a un <strong>esterno</strong>. Questa possibilit&agrave; viene meno solo in alcune realt&agrave; in cui &egrave; indispensabile la presenza continuativa del servizio prevenzione. In particolare:</p>
<ul>
<li>centrali termoelettriche,</li>
<li>aziende industriali soggette all&rsquo;obbligo di notifica o rapporto perch&eacute; considerate a rischio di incidenti rilevanti,</li>
<li>impianti che utilizzano sorgenti radioattive,</li>
<li>imprese che gestiscono fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni,</li>
<li>aziende estrattive con pi&ugrave; di 50 dipendenti,</li>
<li>realt&agrave; industriali con pi&ugrave; di 200 dipendenti,</li>
<li>strutture di ricovero e di cura, sia pubbliche sia private, con pi&ugrave; di 50 dipendenti.</li>
</ul>
<p>In ogni caso, chiunque voglia ricoprire l&rsquo;incarico di RSPP, deve <strong>dimostrare di possedere competenze tecniche adeguate al settore di competenza</strong>. In alcuni casi specifici l&rsquo;RSPP viene inoltre affiancato dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, figure di supporto che devono allo stesso modo attestare capacit&agrave; e requisiti professionali, da acquisire con una formazione dedicata.</p>
<h2>Il percorso di formazione RSPP</h2>
<p>Il <strong>percorso didattico</strong> deve potersi adattare ad ambiti differenti, per questo motivo la formazione RSPP viene erogata in <strong>tre moduli distinti</strong>. La durata e i contenuti di questi moduli sono individuati a livello normativo dall&rsquo;<a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/19/16A06077/sg" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">Accordo Stato-Regioni</a> entrato in vigore il 4 settembre 2016. Vediamoli in breve.</p>
<h3>Modulo A</h3>
<p>Corso comune per RSPP e ASPP, della durata di 28 ore, che approfondisce gli <strong>aspetti normativi e procedurali</strong> per lo svolgimento dell&rsquo;incarico.</p>
<h3>Modulo B</h3>
<p>Corso di specializzazione, per RSPP e ASPP, che approfondisce la <strong>natura dei rischi</strong> presenti sul luogo di lavoro. &Egrave; costituito da un <strong>modulo B comune</strong>, esaustivo per alcune aree produttive e propedeutico invece per i <strong>moduli specifici</strong> destinati ai settori <em>agricoltura, pesca, estrazione, costruzioni, sanit&agrave; residenziale, chimico e petrolchimico</em>. La durata complessiva pu&ograve; quindi variare in base al settore di competenza.</p>
<h3>Modulo C</h3>
<p>Corso della durata di 24 ore, rivolto solo agli RSPP, che tratta i temi della <strong>comunicazione</strong> in azienda e della tutela dai <strong>rischi psicologici e relazionali</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per poter svolgere l&rsquo;incarico di RSPP &egrave; <strong>obbligatorio completare la formazione secondo quanto stabilito dalla normativa&nbsp;</strong>in base alla propria qualifica professionale. Se sei un <strong>datore di lavoro</strong>, per esempio, sei tenuto a seguire un <strong>percorso articolato in modo diverso</strong> a seconda del <strong>livello di rischio associato al codice Ateco</strong> dell&rsquo;azienda. Se la tua impresa &egrave; classificata&nbsp;a<em> rischio basso</em>, dovrai seguire 16 ore di lezione, 32 ore in caso di&nbsp;<em>rischio medio</em> e&nbsp; 48 ore in caso di <em>rischio alto</em>.</p>
<h2>La proposta didattica Stillab per gli RSPP</h2>
<p>In Stillab abbiamo elaborato un&rsquo;<strong>iniziativa didattica esauriente e ben strutturata</strong>.&nbsp;Puoi accedere ai nostri corsi sia in veste di libero professionista, sia come datore di lavoro o dipendente incaricato.&nbsp;&Egrave; infatti nostra cura organizzare le lezioni e i gruppi di partecipanti in modo da&nbsp;rispondere alle esigenze formative di tutte le figure coinvolte.</p>
<p>Sul nostro sito puoi consultare gli <strong>orari</strong>, le <strong>modalit&agrave;</strong> e i <strong>programmi</strong> dettagliati del <a href="https://stillab.it/corsi/formazione-per-rspp-e-aspp-modulo-a/var/ri-4.l-L1/" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">Modulo A</a>, <a href="https://stillab.it/corsi/specializzazione-per-rspp-e-aspp-modulo-b-comune/var/ri-7.l-L1/" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">Modulo B</a> comune e <a href="https://stillab.it/corsi/specializzazione-per-rspp-modulo-c/var/ri-4.l-L1/" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">Modulo C</a>.</p>
<p>Per ulteriori informazioni, <a href="mailto:formazione@stillab.it" class="a-breath">contattaci subito</a>.</p>
</body></html>
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