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	<title>rischio chimico &#8226; Stillab</title>
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	<description>Analisi, Formazione &#38; Consulenza</description>
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	<title>rischio chimico &#8226; Stillab</title>
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		<title>Agenti cancerogeni e mutageni: importanti novità in vigore 11 ottobre 2024</title>
		<link>https://stillab.it/esposizione-lavoratori-ad-agenti-cancerogeni-entrata-in-vigore-11-ottobre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 06:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cancerogeni o mutageni]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Legislativo 81]]></category>
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		<category><![CDATA[sostanze tossiche per la riproduzione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nella G.U. del 26/09/2024 &#232; stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135, che attua la direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un&#8217;esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. L&#8217;adeguamento alla&#160;Direttiva (UE) 2022/431 della normativa relativa all&#8217;esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/esposizione-lavoratori-ad-agenti-cancerogeni-entrata-in-vigore-11-ottobre-2024/">Agenti cancerogeni e mutageni: importanti novità in vigore 11 ottobre 2024</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Nella <strong>G.U. del 26/09/2024</strong> &egrave; stato pubblicato il <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&amp;atto.codiceRedazionale=24G00153&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.6894364877816228&amp;title=lbl.dettaglioAtto" class="a-breath">Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135</a>, che attua la direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un&rsquo;esposizione ad <strong>agenti cancerogeni o mutageni</strong> durante il lavoro.</p>
<p>L&rsquo;adeguamento alla&nbsp;<strong>Direttiva (UE) 2022/431</strong> della normativa relativa all&rsquo;esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro era previsto dalla&nbsp;Legge di Delegazione Europea 2023,&nbsp;<strong>Legge 21 febbraio 2024, n. 15</strong> all&rsquo;articolo 8 dove si trovano&nbsp;i criteri&nbsp;che il Governo dovr&agrave; seguire.<br>
La Direttiva del 2022 rappresenta una novit&agrave; normativa importante comprendendo&nbsp;le sostanze tossiche per la riproduzione&nbsp;tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori. Questa importante novit&agrave; si basa su dati scientifici recenti, secondo cui le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilit&agrave; di uomini e donne in et&agrave; adulta, nonch&eacute; sullo sviluppo della progenie.</p>
<h3>Quali sono le novit&agrave;?</h3>
<p>Il D. Lgs. n 135/2024, in vigore <strong>dall&rsquo;11 ottobre 2024</strong>, &egrave; costituito da 22 articoli e 3 allegati che apportano modifiche al <strong>D.Lgs 81/2008 (T.U.S.)</strong> con:</p>
<ul>
<li>Introduzione di <strong>valori limite per l&rsquo;esposizione professionale</strong> ad agenti chimici pericolosi.</li>
<li>Rafforzamento della sorveglianza sanitaria e <strong>dell&rsquo;obbligo di informazione e formazione periodica;</strong></li>
<li>Obbligo per i Datori di Lavoro di implementare misure preventive rigorose, con l&rsquo;obiettivo di <strong>ridurre al minimo l&rsquo;esposizione</strong> a queste sostanze.</li>
</ul>
<p>Questo decreto rappresenta un passo fondamentale per garantire condizioni di lavoro pi&ugrave; sicure, in particolare per chi opera in settori a rischio.</p>
<p>Si tratta di un&rsquo;estensione non da poco che dovr&agrave; portare le aziende, che ancora non l&rsquo;hanno fatto, a rivedere in quest&rsquo;ottica il proprio elenco di prodotti.</p>
<p>Gli agenti teratogeni dovranno essere trattati alla stregua dei cancerogeni:</p>
<ol>
<li>Eliminazione ove possibile;</li>
<li>Utilizzo in ciclo chiuso;</li>
<li>Aspirazione localizzata;</li>
<li>Misurazione degli agenti e dell&rsquo;esposizione.</li>
</ol>
<p>Tra le modifiche principali:</p>
<ul>
<li>l&rsquo;introduzione della disciplina sulle &ldquo;sostanze tossiche per la riproduzione&rdquo;, in quanto possono avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori, inserendo i riferimenti in diversi articoli del D.Lgs n 81/08 e s.m.i. che richiamano gli agenti cancerogeni e mutageni;</li>
<li>I Datori di Lavoro delle aziende con meno di 50 dipendenti, non possono pi&ugrave; adottare procedure standardizzate per lo svolgimento della valutazione del rischio;</li>
<li>modifica le sanzioni penali a carico del Datore di Lavoro per l&rsquo;omissione dell&rsquo;obbligo di valutazione del rischio;</li>
<li>nuove definizioni di sostanza tossica per la riproduzione e valori limite biologico in art.234 T.U.S.;</li>
<li>agli artt. 242 e 243 (Accertamenti sanitari e Registro di esposizione) compaiono i richiami ai valori limite di esposizione e biologico;</li>
<li>&egrave; stato inserito un nuovo Allegato XLIII-BIS (Valori limite biologici obbligatori e procedure i sorveglianza sanitaria) sul Piombo e composti ionici;</li>
<li>introduzione di valori limite di esposizione professionale per acrilonitrile e composti del nichel nell&rsquo;allegato XLIII;</li>
<li>modifica al <strong>valore limite di esposizione professionale</strong> (riferito ad un periodo di 8 ore) del benzene che passa da 3,25 mg/m3 a 1,65 mg/m3, fino ad aprile 2026, per poi abbassarsi nuovamente a 0,66 mg/m3 da aprile 2026;</li>
<li>sono stati sostituiti:</li>
<li>allegato XXXVIII recante &laquo;Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I&raquo;;</li>
<li>allegato XLIII recante &laquo;Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II&raquo;;</li>
<li>Le modifiche relative alla formazione e informazione dei lavoratori: il Datore di Lavoro ha l&rsquo;obbligo almeno ogni 5 anni e/o ogni qualvolta si verifichino cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi ed in particolar modo &egrave; obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a vari e nuovi agenti cancerogeni o mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione.</li>
</ul>
<p><strong>I consulenti Stillab sono a tua disposizione</strong> per aiutarti a orientarti e fornirti tutte le informazioni e i chiarimenti sul tema.</p>
<p><a href="mailto:consulenza@stillab.it" class="a-breath"><strong>Contattaci ora</strong></a>, saremo lieti di affiancarti passo dopo passo.</p>
</body></html>
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			</item>
		<item>
		<title>Schede di Sicurezza dei prodotti chimici: novità dal 2023</title>
		<link>https://stillab.it/schede-di-sicurezza-dei-prodotti-chimici-novita-importanti-a-partire-dal-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 15:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti chimici]]></category>
		<category><![CDATA[rischio chimico]]></category>
		<category><![CDATA[schede di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sds]]></category>
		<category><![CDATA[Sostanze]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze chimiche]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo scorso 31/12/2022 &#232; scaduta la deroga all&#8217;utilizzo di schede di sicurezza dei prodotti chimici non rispondenti al Regolamento UE 2020/878, che modifica l&#8217;Allegato II del REACH relativo alle &#8220;Prescrizioni per la compilazione di dati di sicurezza (SdS)&#8221;. A partire dal 1&#176; gennaio 2023 non sono pi&#249; valide tutte le schede di sicurezza (SDS) non&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/schede-di-sicurezza-dei-prodotti-chimici-novita-importanti-a-partire-dal-2023/">Schede di Sicurezza dei prodotti chimici: novità dal 2023</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Lo scorso<strong> 31/12/2022 &egrave; scaduta la deroga all&rsquo;utilizzo di schede di sicurezza dei prodotti chimici non rispondenti al </strong><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&amp;from=EN" class="a-breath"><strong>Regolamento UE 2020/878</strong></a>, che modifica l&rsquo;Allegato II del REACH relativo alle &ldquo;Prescrizioni per la compilazione di dati di sicurezza (SdS)&rdquo;. A partire dal 1&deg; gennaio 2023 non sono pi&ugrave; valide tutte le schede di sicurezza (SDS) non conformi alle&nbsp;<b>nuove regole europee</b> sul rischio chimico.</p>
<h2>Cosa cambia dal 1&deg; gennaio 2023?</h2>
<p><strong>Dal 1&deg; gennaio 2023 &egrave; necessario disporre delle schede di sicurezza aggiornate. </strong>Terminato il regime transitorio, s&rsquo;incorrer&agrave; in <strong>sanzioni</strong> se le schede di sicurezza non saranno aggiornate.</p>
<p>Le schede di sicurezza riportano tutte le informazioni per l&rsquo;utilizzo di agenti chimici pericolosi, e le disposizioni normative per la redazione delle SDS sono contenute nell&rsquo;<strong><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907R(01)" class="a-breath">Allegato II del Regolamento 18/12/2006, n&deg; 1907</a></strong>, dove sono specificate sia le prescrizioni di carattere generale e il formato, sia le prescrizioni relative alla <strong>compilazione dettagliata di ogni sezione</strong>.</p>
<p>Tra<strong> novit&agrave; introdotte del nuovo Regolamento UE 2020/878</strong>, troviamo:</p>
<ul>
<li><strong>nuove prescrizioni specifiche</strong> sulle nanoforme delle sostanze previste dal regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1&deg; gennaio 2020;</li>
<li>l&rsquo;adeguamento alla sesta e settima revisione del GHS;</li>
<li>l&rsquo;inserimento dell&rsquo;<strong>identificatore unico di formula</strong> <strong>(UFI)</strong>, un codice alfanumerico di notifica delle sostanze e miscele pericolose funzionale al nuovo sistema europeo. Per determinate miscele non imballate, l&rsquo;UFI andr&agrave; riportato nella Scheda di Sicurezza</li>
<li>le indicazioni circa le sostanze e le miscele aventi <strong>propriet&agrave; di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini)</strong>;</li>
<li>l&rsquo;adeguamento per l&rsquo;inserimento di Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicit&agrave; acuta.</li>
</ul>
<h2>Perch&egrave; &egrave; necessario disporre delle SDS?</h2>
<p>L&rsquo;aggiornamento continuo di una SDS non &egrave; un mero atto formale.</p>
<p>Esistono delle precise circostanze per cui le schede di sicurezza devono essere aggiornate tempestivamente dai fornitori:</p>
<ul>
<li aria-level="1">in caso di&nbsp;<b>disponibilit&agrave; di nuove informazioni</b>&nbsp;che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o sui pericoli;</li>
<li aria-level="1">qualora un&rsquo;<b>autorizzazione venga accettata o rifiutata</b>;</li>
<li aria-level="1">quando viene&nbsp;<b>imposta una restrizione</b>.</li>
</ul>
<h2>Quali informazioni devono contenere le SDS?</h2>
<p>Una Scheda di Sicurezza deve contenere <strong>16 punti, </strong>tra i quali:</p>
<ul>
<li><b>identificazione della sostanza;</b></li>
<li>societ&agrave; produttrice;</li>
<li><b>classificazione del pericolo;</b></li>
<li>la composizione della sostanza:</li>
<li><b>informazioni sugli ingredienti</b>&nbsp;<b>della miscela;</b></li>
<li><b>misure di pronto soccorso</b> in caso di esposizione accidentale alla sostanza chimica;</li>
<li>misure da adottare per ridurre gli effetti negativi in caso di <strong>incendio</strong> coinvolga la determinata sostanza e/o di fuoriuscita o <strong>dispersione</strong> della stessa.</li>
</ul>
<p>Ciascuna Scheda di Sicurezza riporta, inoltre, informazioni che riguardano:</p>
<ul>
<li aria-level="1"><b>manipolazione e immagazzinamento</b>;</li>
<li aria-level="1"><strong>limiti di esposizione</strong> e le misure di controllo dell&rsquo;esposizione;</li>
<li aria-level="1"><b>informazioni tossicologiche</b>&nbsp;ed&nbsp;<b>ecologiche;</b></li>
<li aria-level="1">considerazioni sullo <b>smaltimento della sostanza</b>, sul&nbsp; trasporto e sulla legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente.</li>
</ul>
<p><strong>Verificate dunque di essere in possesso di SDS aggiornate </strong>e che l&rsquo;uso che fate della sostanza o del preparato, rispecchia quanto riportato sulla SDS stessa, ponendo particolare attenzione agli scenari di esposizione previsti!</p>
<h2>Come pu&ograve; aiutarvi Stillab</h2>
<p>In STILLAB abbiamo le professionalit&agrave; adeguate per fornirti una consulenza specializzata nella valutazione della tua posizione.</p>
<p><strong><a href="mailto:consulenza@stillab.it" class="a-breath">Contattaci</a></strong></p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/schede-di-sicurezza-dei-prodotti-chimici-novita-importanti-a-partire-dal-2023/">Schede di Sicurezza dei prodotti chimici: novità dal 2023</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nuova sostanza nella “Candidate List” N-(hydroxymethyl)acrylamide</title>
		<link>https://stillab.it/nuova-sostanza-nella-candidate-list-n-hydroxymethylacrylamide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 06:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[rischio cancerogeno]]></category>
		<category><![CDATA[rischio chimico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 10 giugno 2022, con la Decisione D(2022)4187-DC dell&#8217;ECHA del 20 maggio 2022, &#160;&#232; stata aggiornata e pubblicata sul sito di ECHA la Lista delle sostanze estremamente preoccupanti candidate ad essere incluse in autorizzazione (All. XIV) &#8211; la cosiddetta &#8220;Candidate List&#8221; &#8211;&#160; con inclusione della sostanza N-(hydroxymethyl)acrylamide (n. CAS 924-42-5), &#160;utilizzata principalmente nei polimeri e&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/nuova-sostanza-nella-candidate-list-n-hydroxymethylacrylamide/">Nuova sostanza nella “Candidate List” N-(hydroxymethyl)acrylamide</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il 10 giugno 2022, con la Decisione D(2022)4187-DC dell&rsquo;ECHA del 20 maggio 2022, &nbsp;&egrave; stata aggiornata e pubblicata sul sito di ECHA la Lista delle sostanze <strong>estremamente preoccupanti</strong> candidate ad essere incluse in autorizzazione (All. XIV) &ndash; la cosiddetta &ldquo;<strong>Candidate List</strong>&rdquo; &ndash;&nbsp; con inclusione della sostanza <strong>N-(hydroxymethyl)acrylamide (n. CAS 924-42-5)</strong>, &nbsp;utilizzata principalmente nei polimeri e nella produzione di altri prodotti chimici, tessuti, pelle o pellicce.</p>
<p>Si ricorda, che con l&rsquo;inclusione della sostanza in Candidate List, i fornitori di prodotti, miscele ed articoli dovranno verificarne la presenza nelle proprie forniture e adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dall&rsquo;art. 33 del Reg. <strong>REACH</strong>. Inoltre, si ricorda che i produttori/importatori hanno l&rsquo;obbligo di notificare una sostanza in Candidate List contenuta negli articoli (art. 7, par. 2 Reg. REACH), se il volume d&rsquo;importazione annuo supera 1 tonnellata e se la sostanza &egrave; presente in concentrazione &gt; 0.1% peso/peso.</p>
<p>Inoltre, a partire dal 5 gennaio 2021, &egrave; in vigore l&rsquo;obbligo di notifica <a href="https://echa.europa.eu/it/scip" class="a-breath">SCIP</a> &nbsp;attraverso l&rsquo;omonimo database europeo, gestito da ECHA, per i fornitori di articoli contenenti sostanze di Candidate List in concentrazioni superiori allo 0.1% peso/peso (secondo quanto previsto dalla Dir. (UE) 2018/851.</p>
<p>Per questa nuova sostanza gli obblighi di comunicazione (art. 33 REACH) e di notifica (SCIP) si applicano a partire dal 10/06/2022, o dalla prima immissione sul mercato dell&rsquo;articolo dopo la data odierna. Vi sono infine 6 mesi di tempo per adeguarsi all&rsquo;obbligo di notifica ai sensi dell&rsquo;art 7.2 del Reg. REACH.</p>
<p>Si suggerisce di verificare la presenza in azienda delle sostanze presenti in Candidate List al fine di aggiornare la valutazione del <strong>rischio chimico/cancerogeno</strong>. Inoltre, &egrave; opportuno ricordare che secondo il Decreto Legislativo 102/2020, &egrave; necessario dichiarare se le sostanze <strong>SVHC</strong> sono presenti nelle <strong>emissioni in atmosfera</strong> Autorizzate.</p>
<p>A fronte di un aggiornamento della &ldquo;Candidate List&rdquo;, si consiglia di richiedere un aggiornamento al fornitore delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo, per verificare che gli stessi non ricadano nella classificazione di pericolo sopra riportata</p>
<p>Stillab s.r.l. pu&ograve; aiutarvi alla verifica delle schede di sicurezza redatta in conformit&agrave; alla normativa <strong>REACH </strong>e <strong>CLP</strong> e redigere la documentazione necessaria all&rsquo;assolvimento degli obblighi di legge relativi alla <strong>Sicurezza sul Lavoro</strong> e in ambito <strong>Ambientale</strong></p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/nuova-sostanza-nella-candidate-list-n-hydroxymethylacrylamide/">Nuova sostanza nella “Candidate List” N-(hydroxymethyl)acrylamide</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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