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	<title>rischio cancerogeno &#8226; Stillab</title>
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	<description>Analisi, Formazione &#38; Consulenza</description>
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	<title>rischio cancerogeno &#8226; Stillab</title>
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		<title>Agenti cancerogeni e mutageni: importanti novità in vigore 11 ottobre 2024</title>
		<link>https://stillab.it/esposizione-lavoratori-ad-agenti-cancerogeni-entrata-in-vigore-11-ottobre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 06:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cancerogeni o mutageni]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Legislativo 81]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione professionale]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[rischio cancerogeno]]></category>
		<category><![CDATA[rischio chimico]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze tossiche per la riproduzione]]></category>
		<category><![CDATA[svhc]]></category>
		<category><![CDATA[valori limite]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nella G.U. del 26/09/2024 &#232; stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135, che attua la direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un&#8217;esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. L&#8217;adeguamento alla&#160;Direttiva (UE) 2022/431 della normativa relativa all&#8217;esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Nella <strong>G.U. del 26/09/2024</strong> &egrave; stato pubblicato il <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&amp;atto.codiceRedazionale=24G00153&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.6894364877816228&amp;title=lbl.dettaglioAtto" class="a-breath">Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135</a>, che attua la direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un&rsquo;esposizione ad <strong>agenti cancerogeni o mutageni</strong> durante il lavoro.</p>
<p>L&rsquo;adeguamento alla&nbsp;<strong>Direttiva (UE) 2022/431</strong> della normativa relativa all&rsquo;esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro era previsto dalla&nbsp;Legge di Delegazione Europea 2023,&nbsp;<strong>Legge 21 febbraio 2024, n. 15</strong> all&rsquo;articolo 8 dove si trovano&nbsp;i criteri&nbsp;che il Governo dovr&agrave; seguire.<br>
La Direttiva del 2022 rappresenta una novit&agrave; normativa importante comprendendo&nbsp;le sostanze tossiche per la riproduzione&nbsp;tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori. Questa importante novit&agrave; si basa su dati scientifici recenti, secondo cui le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilit&agrave; di uomini e donne in et&agrave; adulta, nonch&eacute; sullo sviluppo della progenie.</p>
<h3>Quali sono le novit&agrave;?</h3>
<p>Il D. Lgs. n 135/2024, in vigore <strong>dall&rsquo;11 ottobre 2024</strong>, &egrave; costituito da 22 articoli e 3 allegati che apportano modifiche al <strong>D.Lgs 81/2008 (T.U.S.)</strong> con:</p>
<ul>
<li>Introduzione di <strong>valori limite per l&rsquo;esposizione professionale</strong> ad agenti chimici pericolosi.</li>
<li>Rafforzamento della sorveglianza sanitaria e <strong>dell&rsquo;obbligo di informazione e formazione periodica;</strong></li>
<li>Obbligo per i Datori di Lavoro di implementare misure preventive rigorose, con l&rsquo;obiettivo di <strong>ridurre al minimo l&rsquo;esposizione</strong> a queste sostanze.</li>
</ul>
<p>Questo decreto rappresenta un passo fondamentale per garantire condizioni di lavoro pi&ugrave; sicure, in particolare per chi opera in settori a rischio.</p>
<p>Si tratta di un&rsquo;estensione non da poco che dovr&agrave; portare le aziende, che ancora non l&rsquo;hanno fatto, a rivedere in quest&rsquo;ottica il proprio elenco di prodotti.</p>
<p>Gli agenti teratogeni dovranno essere trattati alla stregua dei cancerogeni:</p>
<ol>
<li>Eliminazione ove possibile;</li>
<li>Utilizzo in ciclo chiuso;</li>
<li>Aspirazione localizzata;</li>
<li>Misurazione degli agenti e dell&rsquo;esposizione.</li>
</ol>
<p>Tra le modifiche principali:</p>
<ul>
<li>l&rsquo;introduzione della disciplina sulle &ldquo;sostanze tossiche per la riproduzione&rdquo;, in quanto possono avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori, inserendo i riferimenti in diversi articoli del D.Lgs n 81/08 e s.m.i. che richiamano gli agenti cancerogeni e mutageni;</li>
<li>I Datori di Lavoro delle aziende con meno di 50 dipendenti, non possono pi&ugrave; adottare procedure standardizzate per lo svolgimento della valutazione del rischio;</li>
<li>modifica le sanzioni penali a carico del Datore di Lavoro per l&rsquo;omissione dell&rsquo;obbligo di valutazione del rischio;</li>
<li>nuove definizioni di sostanza tossica per la riproduzione e valori limite biologico in art.234 T.U.S.;</li>
<li>agli artt. 242 e 243 (Accertamenti sanitari e Registro di esposizione) compaiono i richiami ai valori limite di esposizione e biologico;</li>
<li>&egrave; stato inserito un nuovo Allegato XLIII-BIS (Valori limite biologici obbligatori e procedure i sorveglianza sanitaria) sul Piombo e composti ionici;</li>
<li>introduzione di valori limite di esposizione professionale per acrilonitrile e composti del nichel nell&rsquo;allegato XLIII;</li>
<li>modifica al <strong>valore limite di esposizione professionale</strong> (riferito ad un periodo di 8 ore) del benzene che passa da 3,25 mg/m3 a 1,65 mg/m3, fino ad aprile 2026, per poi abbassarsi nuovamente a 0,66 mg/m3 da aprile 2026;</li>
<li>sono stati sostituiti:</li>
<li>allegato XXXVIII recante &laquo;Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I&raquo;;</li>
<li>allegato XLIII recante &laquo;Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II&raquo;;</li>
<li>Le modifiche relative alla formazione e informazione dei lavoratori: il Datore di Lavoro ha l&rsquo;obbligo almeno ogni 5 anni e/o ogni qualvolta si verifichino cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi ed in particolar modo &egrave; obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a vari e nuovi agenti cancerogeni o mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione.</li>
</ul>
<p><strong>I consulenti Stillab sono a tua disposizione</strong> per aiutarti a orientarti e fornirti tutte le informazioni e i chiarimenti sul tema.</p>
<p><a href="mailto:consulenza@stillab.it" class="a-breath"><strong>Contattaci ora</strong></a>, saremo lieti di affiancarti passo dopo passo.</p>
</body></html>
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		<item>
		<title>Nuova sostanza nella “Candidate List” N-(hydroxymethyl)acrylamide</title>
		<link>https://stillab.it/nuova-sostanza-nella-candidate-list-n-hydroxymethylacrylamide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 06:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[rischio cancerogeno]]></category>
		<category><![CDATA[rischio chimico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 10 giugno 2022, con la Decisione D(2022)4187-DC dell&#8217;ECHA del 20 maggio 2022, &#160;&#232; stata aggiornata e pubblicata sul sito di ECHA la Lista delle sostanze estremamente preoccupanti candidate ad essere incluse in autorizzazione (All. XIV) &#8211; la cosiddetta &#8220;Candidate List&#8221; &#8211;&#160; con inclusione della sostanza N-(hydroxymethyl)acrylamide (n. CAS 924-42-5), &#160;utilizzata principalmente nei polimeri e&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il 10 giugno 2022, con la Decisione D(2022)4187-DC dell&rsquo;ECHA del 20 maggio 2022, &nbsp;&egrave; stata aggiornata e pubblicata sul sito di ECHA la Lista delle sostanze <strong>estremamente preoccupanti</strong> candidate ad essere incluse in autorizzazione (All. XIV) &ndash; la cosiddetta &ldquo;<strong>Candidate List</strong>&rdquo; &ndash;&nbsp; con inclusione della sostanza <strong>N-(hydroxymethyl)acrylamide (n. CAS 924-42-5)</strong>, &nbsp;utilizzata principalmente nei polimeri e nella produzione di altri prodotti chimici, tessuti, pelle o pellicce.</p>
<p>Si ricorda, che con l&rsquo;inclusione della sostanza in Candidate List, i fornitori di prodotti, miscele ed articoli dovranno verificarne la presenza nelle proprie forniture e adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dall&rsquo;art. 33 del Reg. <strong>REACH</strong>. Inoltre, si ricorda che i produttori/importatori hanno l&rsquo;obbligo di notificare una sostanza in Candidate List contenuta negli articoli (art. 7, par. 2 Reg. REACH), se il volume d&rsquo;importazione annuo supera 1 tonnellata e se la sostanza &egrave; presente in concentrazione &gt; 0.1% peso/peso.</p>
<p>Inoltre, a partire dal 5 gennaio 2021, &egrave; in vigore l&rsquo;obbligo di notifica <a href="https://echa.europa.eu/it/scip" class="a-breath">SCIP</a> &nbsp;attraverso l&rsquo;omonimo database europeo, gestito da ECHA, per i fornitori di articoli contenenti sostanze di Candidate List in concentrazioni superiori allo 0.1% peso/peso (secondo quanto previsto dalla Dir. (UE) 2018/851.</p>
<p>Per questa nuova sostanza gli obblighi di comunicazione (art. 33 REACH) e di notifica (SCIP) si applicano a partire dal 10/06/2022, o dalla prima immissione sul mercato dell&rsquo;articolo dopo la data odierna. Vi sono infine 6 mesi di tempo per adeguarsi all&rsquo;obbligo di notifica ai sensi dell&rsquo;art 7.2 del Reg. REACH.</p>
<p>Si suggerisce di verificare la presenza in azienda delle sostanze presenti in Candidate List al fine di aggiornare la valutazione del <strong>rischio chimico/cancerogeno</strong>. Inoltre, &egrave; opportuno ricordare che secondo il Decreto Legislativo 102/2020, &egrave; necessario dichiarare se le sostanze <strong>SVHC</strong> sono presenti nelle <strong>emissioni in atmosfera</strong> Autorizzate.</p>
<p>A fronte di un aggiornamento della &ldquo;Candidate List&rdquo;, si consiglia di richiedere un aggiornamento al fornitore delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo, per verificare che gli stessi non ricadano nella classificazione di pericolo sopra riportata</p>
<p>Stillab s.r.l. pu&ograve; aiutarvi alla verifica delle schede di sicurezza redatta in conformit&agrave; alla normativa <strong>REACH </strong>e <strong>CLP</strong> e redigere la documentazione necessaria all&rsquo;assolvimento degli obblighi di legge relativi alla <strong>Sicurezza sul Lavoro</strong> e in ambito <strong>Ambientale</strong></p>
</body></html>
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		<item>
		<title>Formaldeide: rischio cancerogeno in metalmeccanica</title>
		<link>https://stillab.it/formaldeide-rischio-cancerogeno-in-metalmeccanica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 07:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[formaldeide]]></category>
		<category><![CDATA[rischio cancerogeno]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze chimiche]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Torniamo a parlare di sostanze pericolose per la salute. Sai che la <strong>formaldeide</strong> è ancora molto <strong>utilizzata in metalmeccanica</strong> anche se è riconosciuta come <strong>cancerogena</strong>?</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Abbiamo gi&agrave; parlato di <a href="https://stillab.it/2019/07/26/rischio-cancerogeno-mutageno-nuova-direttiva-2019-983/" class="a-breath">sostanze cancerogene adoperate nel settore produttivo</a> e di quanto siano pericolose per la salute dei lavoratori. Con questo articolo torniamo sull&rsquo;argomento per prendere in esame una sostanza in particolare, la <strong>formaldeide</strong>, e il <strong>rischio cancerogeno</strong> che pu&ograve; generare in <strong>metalmeccanica</strong>.</p>
<h2>Cos&rsquo;&egrave; la formaldeide?</h2>
<p>La formaldeide &egrave; una <strong>sostanza incolore</strong> ma con un <strong>forte odore irritante</strong>. &Egrave; molto diffusa, basta pensare che &egrave; presente in natura negli organismi dei mammiferi, come prodotto del metabolismo. Si pu&ograve; disperdere nell&rsquo;ambiente a seguito di una combustione e per le sue caratteristiche &egrave; <strong>adoperata in molti settori industriali</strong>. Viene impiegata come conservante alimentare e per la fabbricazione dei prodotti pi&ugrave; disparati: dalle resine sintetiche ai disinfettanti, fino ai detergenti cosmetici.</p>
<h2>Esposizione alla formaldeide e rischio cancerogeno</h2>
<p><strong>La formaldeide &egrave; una sostanza cancerogena.</strong> L&rsquo;ha stabilito il <a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/895/oj/ita" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">regolamento UE N. 895/2014 del 14 agosto 2014</a>, che l&rsquo;ha inserita nella categoria 1B. Rientrano in questo gruppo le <a href="https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agenti-cancerogeni-e-mutageni/classificazione.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l&rsquo;uomo</a>.</p>
<p>La gravit&agrave; delle <strong>conseguenze</strong> dipende da numerosi fattori: la concentrazione di formaldeide dispersa nell&rsquo;aria, il tempo di esposizione e la suscettibilit&agrave; della singola persona esposta.</p>
<p>L&rsquo;esposizione pu&ograve; provocare:</p>
<ul>
<li><strong>irritazione</strong> agli occhi, alla pelle e alle mucose,</li>
<li><strong>sensibilizzazione</strong> allergica,</li>
<li>comparsa di <strong>patologie cancerogene</strong>.</li>
</ul>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-large wp-image-4364 aligncenter" src="https://stillab.it/wp-content/uploads/2019/10/uso-formaldeide-rischio-cancro-1024x536.jpg" alt="" width="1024" height="536"></p>
<h2>La formaldeide in metalmeccanica</h2>
<p>Come dicevamo, la formaldeide viene adoperata a livello industriale in tanti settori produttivi diversi. Uno degli ambiti pi&ugrave; esposti al rischio cancerogeno da formaldeide &egrave; il <strong>settore metalmeccanico</strong>.</p>
<p>Nelle industrie metalmeccaniche si fa un largo di oli minerali additivati con sostanze chimiche quali la formaldeide. Facciamo qualche esempio. I <strong>fluidi lubrorefrigeranti</strong> impiegati per limitare l&rsquo;usura dei macchinari, o gli <strong>oli solubili</strong> usati per evitare la formazione dei batteri, possono contenere componenti che rilasciano formaldeide. E questo nonostante i numerosi studi, dedicati all&rsquo;esposizione professionale a queste sostanze, abbiano evidenziato la loro pericolosit&agrave;.</p>
<h2>Cosa fare se c&rsquo;&egrave; rischio cancerogeno da formaldeide?</h2>
<ul>
<li>Il primo passo &egrave; controllare la <strong>scheda di sicurezza</strong> relativa alle sostanze impiegate, per verificare la possibile liberazione di formaldeide, e aggiornare la<strong> valutazione specifica dei rischi</strong> chimici e cancerogeni.</li>
<li>Se emerge la possibilit&agrave; di esposizione al rischio cancerogeno da formaldeide, &egrave; necessario approfondire la valutazione, anche attraverso il <strong>campionamento ambientale</strong>.</li>
<li>A questo punto &egrave; necessario stabilire <strong>misure di prevenzione e protezione</strong> per ridurre l&rsquo;esposizione dei lavoratori.</li>
</ul>
<h3>Come ridurre l&rsquo;esposizione?</h3>
<ol>
<li>La soluzione migliore, se praticabile, naturalmente &egrave; <strong>eliminare la sostanza</strong> incriminata. Oppure in alternativa si possono <strong>preferire prodotti a basso contenuto di formaldeide</strong>.</li>
<li>&Egrave; necessario<strong> adottare misure tecniche e organizzative</strong>, cos&igrave; da contenere la durata e l&rsquo;intensit&agrave; dell&rsquo;esposizione alla formaldeide e ridurre il numero dei lavoratori esposti.</li>
<li>A cadenza periodica si deve <strong>rilevare analiticamente la concentrazione di formaldeide</strong> dispersa nell&rsquo;aria, per verificare l&rsquo;efficacia delle misure contenitive.</li>
<li>Nel caso ci sia rischio cancerogeno, il datore di lavoro &egrave; anche tenuto a <strong>istituire e aggiornare il registro dei lavoratori esposti e stabilire un programma di sorveglianza sanitaria</strong> con la collaborazione del medico competente.</li>
</ol>
<p>Se sospetti che i tuoi lavoratori possano essere esposti alla formaldeide, non aspettare. Il rischio cancerogeno &egrave; pi&ugrave; subdolo di quello che puoi pensare. <a href="mailto:ambiente@stillab.it" class="a-breath">Contattaci subito</a>.</p>
</body></html>
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		<title>Rischio cancerogeno e mutageno: la nuova Direttiva 2019/983</title>
		<link>https://stillab.it/rischio-cancerogeno-mutageno-nuova-direttiva-2019-983/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 07:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[rischio cancerogeno]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'esposizione al <strong>rischio cancerogeno</strong> sul lavoro causa <strong>6.400 decessi all'anno</strong> in Italia. La Direttiva 2019/983 introduce <strong>nuovi limiti per gli agenti chimici</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/rischio-cancerogeno-mutageno-nuova-direttiva-2019-983/">Rischio cancerogeno e mutageno: la nuova Direttiva 2019/983</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Dalle falegnamerie alle raffinerie, passando per il petrolchimico e tanti altri settori. Gli <strong>ambienti di lavoro</strong> in cui &egrave; possibile venire in contatto con <strong>agenti cancerogeni e mutageni</strong>, pericolosi per la nostra salute, sono molti. Da una possibilit&agrave; cos&igrave; frequente derivano in Italia <strong>quasi 6.400 decessi ogni anno</strong>, tutti&nbsp;riconducibili a una <strong>patologia tumorale causata dall&rsquo;esposizione al rischio cancerogeno e mutageno sul luogo di lavoro</strong>.</p>
<p>6.400 corrispondono a circa il <strong>4% dei decessi per tumore</strong>: una stima che accomuna <strong>tutti i Paesi industrializzati</strong>. Proprio per questo motivo l&rsquo;Unione Europea si adopera da anni per dare forma a una <strong>normativa internazionale sempre pi&ugrave; rigorosa</strong>, a protezione della salute dei lavoratori.</p>
<p>La <strong>Direttiva (UE) 2019/983</strong> si muove in questa direzione. E introduce dei <strong>nuovi valori limite</strong> rispetto all&rsquo;esposizione ad <strong>alcuni agenti cancerogeni e mutageni</strong>.</p>
<h2>Quali sono le sostanze cancerogene e mutagene?</h2>
<p>Gli agenti chimici che &ndash;per inalazione, ingestione o contatto&ndash; possono causare neoplasie, vengono definiti <em>cancerogeni</em>. Gli agenti chimici che &ndash;con le stesse modalit&agrave; di interazione&ndash; possono causare alterazioni genetiche, vengono detti <em>mutageni</em>.</p>
<p>A livello internazionale esistono numerosi Enti che classificano le sostanze in base al loro rischio cancerogeno o mutageno. A livello nazionale, il <strong>sistema di classificazione</strong> in vigore &egrave; quello dell&rsquo;Unione Europea. Gli agenti chimici sono <a href="https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agenti-cancerogeni-e-mutageni/classificazione.html" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">suddivisi&nbsp;in categorie in base alla loro pericolosit&agrave;</a> per la salute dell&rsquo;uomo, accertata, presunta o sospetta.</p>
<h2>Cosa dice la legge sul rischio cancerogeno e mutageno?</h2>
<p>Il quadro normativo si compone di una <strong>legislazione nazionale</strong> e di una <strong>legislazione comunitaria</strong> che si integrano a vicenda. Per una visione d&rsquo;insieme ti consigliamo di consultare il <a href="https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agenti-cancerogeni-e-mutageni/normativa.html" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">riepilogo stilato dall&rsquo;INAIL dei principali regolamenti</a>&nbsp;a tutela dei lavoratori.</p>
<p>In questo articolo <strong>vogliamo concentrarci sulla Direttiva (UE) 2019/983</strong>, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell&rsquo;Unione Europea il 20 giugno 2019.</p>
<h3>La Direttiva (UE) 2019/983</h3>
<p>La nuova Direttiva introduce alcune <strong>modifiche alla Direttiva 2004/37/CE</strong>.</p>
<p>La disciplina esistente fornisce dei<strong> principi guida</strong>, in modo che la sua applicazione sia uniforme in tutti gli Stati membri. E prevede un <strong>livello coerente di protezione</strong> dal rischio cancerogeno e mutageno, attraverso la <strong>definizione di valori limite</strong> per l&rsquo;esposizione alle sostanze chimiche.</p>
<p>I valori limite vengono stabiliti in base alle informazioni disponibili. Per questo motivo possono essere <strong>modificati e integrati</strong> in funzione di <strong>dati tecnici e scientifici pi&ugrave; recenti</strong>. La nuova <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0983" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">Direttiva 2019/983</a> aggiorna la normativa precedente e introduce limiti stringenti in riferimento a:</p>
<ul>
<li>cadmio e suoi composti inorganici,</li>
<li>berillio e composti inorganici del berillio,</li>
<li>acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell&rsquo;arsenico,</li>
<li>formaldeide,</li>
<li>4,4&prime;-metilene-bis(2 cloroanilina).</li>
</ul>
<h2>Valutazione del rischio e misure di tutela</h2>
<p>Se sei un <strong>datore di lavoro</strong>, spetta a te la <strong>responsabilit&agrave; di valutare il rischio</strong> cancerogeno e mutageno per i tuoi lavoratori. L&rsquo;esito della verifica dev&rsquo;essere <a href="https://stillab.it/area-sicurezza/" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">attestato dal Documento di Valutazione dei Rischi</a> e, a seconda dei risultati, potresti dover adottare <strong>misure a protezione della salute e della sicurezza</strong> del tuo personale.</p>
<p>Per la <strong>tranquillit&agrave; tua e delle persone che lavorano con te</strong>, il nostro consiglio &egrave; non sottovalutare la possibilit&agrave; che anche nel tuo ambiente di lavoro possano esserci agenti chimici pericolosi. Se hai bisogno di chiarimenti o anche di una consulenza per la tua azienda, siamo qui per aiutarti.</p>
<p><a href="mailto:ambiente@stillab.it" class="a-breath">Scegli la sicurezza di Stillab</a>.</p>
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<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/rischio-cancerogeno-mutageno-nuova-direttiva-2019-983/">Rischio cancerogeno e mutageno: la nuova Direttiva 2019/983</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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