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	<title>Archivio Newsletter Archivi &#8226; Stillab</title>
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	<description>Analisi, Formazione &#38; Consulenza</description>
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	<title>Archivio Newsletter Archivi &#8226; Stillab</title>
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	<item>
		<title>ACCREDIA: il nuovo logo e il nuovo n. accreditamento dal 1° ottobre 2025</title>
		<link>https://stillab.it/accredia-nuovo-numero-di-accreditamento-per-il-nostro-laboratorio-dal-1-ottobre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 15:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Accredia]]></category>
		<category><![CDATA[Accreditamento ISO/IEC 17025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;ente di accreditamento Accredia ha recentemente aggiornato il suo regolamento, introducendo un nuovo logo e riassegnando un nuovo numero di accreditamento a tutti gli organismi, inclusi i laboratori di prova. Per Stillab Srl, questo cambiamento significa una nuova identificazione ufficiale: Vecchio numero di accreditamento: 1746L Nuovo numero di accreditamento:&#160; &#160; 01450 Cosa cambia per voi?&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><div id="chat-history" class="chat-history-scroll-container">
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<p>L&rsquo;ente di accreditamento <a href="https://www.accredia.it/" class="a-breath"><b>Accredia</b></a> ha recentemente aggiornato il suo regolamento, introducendo un <strong>nuovo logo</strong> e <strong>riassegnando un nuovo numero di accreditamento</strong> a tutti gli organismi, inclusi i laboratori di prova.</p>
<p>Per <strong>Stillab Srl</strong>, questo cambiamento significa una nuova identificazione ufficiale:</p>
<ul>
<li>Vecchio numero di accreditamento<b>:</b> 1746L</li>
<li><b>Nuovo numero di accreditamento:</b>&nbsp; &nbsp; <a href="https://www.accredia.it/banche-dati/" class="a-breath"><strong>01450</strong></a></li>
</ul>
<h4><b>Cosa cambia per voi?</b></h4>
<p>Accredia ha previsto un periodo di transizione che terminer&agrave; il <b>30 settembre 2025</b>, durante il quale i due marchi possono coesistere, a condizione che siano associati al rispettivo numero di accreditamento.</p>
<p>Questo significa che tutti i rapporti di prova emessi fino a quella data sono validi, indipendentemente dal logo e dal numero che riportano. Al termine della transizione, la nostra documentazione riporter&agrave; esclusivamente il nuovo marchio e il nuovo numero.</p>
<h4><b>Il nostro impegno resta invariato.</b></h4>
<p style="text-align: left;">Il nostro campo di accreditamento, le procedure operative e i livelli di incertezza rimangono invariati. Il nostro laboratorio continua a operare nel pieno rispetto della norma <b>UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018</b>, come attestato dal <a href="https://certificati.accredia.it/doc/db6f13d8a4dba770dbc1a36d9b9ddd8e/A" class="a-breath"><strong>nuovo certificato rilasciato da Accredia</strong></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
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</div>
<p><a href="mailto:%20laboratorio@stillab.it" class="a-breath"><strong>Contattaci ora</strong></a>, saremo lieti di darvi maggiori informazioni.</p>
</body></html>
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			</item>
		<item>
		<title>PFAS nelle acque potabili: il monitoraggio del Piemonte e le soluzioni per la sicurezza idrica</title>
		<link>https://stillab.it/pfas-nelle-acque-potabili-il-monitoraggio-del-piemonte-e-le-soluzioni-per-la-sicurezza-idrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 13:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[acqua pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[acque]]></category>
		<category><![CDATA[analisi acque]]></category>
		<category><![CDATA[pfas]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel 2024, la Regione Piemonte ha avviato un piano straordinario di monitoraggio per valutare la presenza di PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) nelle acque destinate al consumo umano. Un&#8217;azione cruciale che anticipa l&#8217;entrata in vigore dei limiti normativi europei, previsti a partire da gennaio 2026, considerando che queste sostanze chimiche sono potenzialmente tossiche e persistenti,&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p><span data-contrast="auto">Nel 2024, la Regione Piemonte ha avviato un piano straordinario di monitoraggio per valutare la presenza di </span><b><span data-contrast="auto">PFAS </span></b><span data-contrast="auto">(sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) nelle acque destinate al consumo umano. Un&rsquo;azione cruciale che anticipa l&rsquo;entrata in vigore dei limiti normativi europei, previsti a partire da gennaio 2026, considerando che queste sostanze chimiche sono </span><b><span data-contrast="auto">potenzialmente tossiche e persistenti</span></b><span data-contrast="auto">, con effetti dannosi sulla salute e sull&rsquo;ambiente.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p>
<p><span data-contrast="auto">Le acque giocano un ruolo fondamentale nella diffusione dei PFAS nell&rsquo;ambiente e nella contaminazione degli organismi viventi. Proprio per questo motivo, oltre a rispettare le normative nazionali ed europee gi&agrave; in vigore, la Regione Piemonte nel 2021 ha introdotto una legge specifica che regola anche gli scarichi di PFAS nelle acque superficiali (Legge Regionale n. 25/2021, art. 74 e Allegato A).</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p>
<p><span data-contrast="auto">I PFAS, ampiamente impiegati in processi industriali e prodotti di uso quotidiano, </span><b><span data-contrast="auto">possono accumularsi nell&rsquo;organismo umano</span></b><span data-contrast="auto">, con conseguenze preoccupanti. La loro caratteristica principale &egrave; l&rsquo;elevata persistenza nell&rsquo;ambiente: si diffondono facilmente tramite aria, suolo e soprattutto acqua, rappresentando una sfida crescente per la tutela della salute pubblica. Nonostante la loro presenza sia invisibile a occhio nudo, il rischio per la salute &egrave; concreto e impone un&rsquo;azione immediata.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p>
<p><span data-contrast="auto">Il piano di controllo, affidato ad ARPA Piemonte, alle ASL e ai gestori del servizio idrico, ha portato all&rsquo;analisi di </span><b><span data-contrast="auto">2.497 campioni d&rsquo;acqua</span></b><span data-contrast="auto">. I risultati parlano chiaro:</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p>
<ul>
<li data-leveltext="&#61623;" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props='{"335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"Symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"&#61623;","469777815":"multilevel"}' aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><b><span data-contrast="auto">Il 14,5% dei campioni conteneva PFAS</span></b><span data-contrast="auto"> ma con concentrazioni inferiori al limite di 0,1 &micro;g/l.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></li>
</ul>
<ul>
<li data-leveltext="&#61623;" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props='{"335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"Symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"&#61623;","469777815":"multilevel"}' aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1"><b><span data-contrast="auto">l&rsquo;1% dei campioni ha superato tale soglia</span></b><span data-contrast="auto">, e tra questi lo 0,24% riguarda acqua destinata al consumo umano.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></li>
</ul>
<p><span data-contrast="auto">In tutti i casi di superamento dei limiti, sono state immediatamente attuate misure correttive: dall&rsquo;esclusione delle fonti contaminate all&rsquo;installazione di filtri a carboni attivi, garantendo cos&igrave; la sicurezza della rete idrica.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p>
<h2><b><span data-contrast="auto">Cosa significa per i consulenti Stillab?</span></b></h2>
<p><span data-contrast="auto">Questa iniziativa conferma la necessit&agrave; di un approccio scientifico e tecnologico nella gestione della qualit&agrave; delle acque. Stillab, attiva nell&rsquo;analisi e sicurezza ambientale, sostiene interventi tempestivi e soluzioni innovative per </span><b><span data-contrast="auto">proteggere la popolazione e prevenire futuri rischi sanitari</span></b><span data-contrast="auto">.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p>
<p><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p>
<p><span data-contrast="auto">La contaminazione da PFAS &egrave; una sfida ambientale che richiede </span><b><span data-contrast="auto">azioni concrete, trasparenza e collaborazione tra istituzioni, aziende e cittadini</span></b><span data-contrast="auto">. Garantire un&rsquo;acqua sicura non &egrave; solo un obbligo normativo, ma una responsabilit&agrave; collettiva da affrontare con determinazione e competenza.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Contattaci ora</strong>, saremo lieti di darvi maggiori informazioni.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/pfas-nelle-acque-potabili-il-monitoraggio-del-piemonte-e-le-soluzioni-per-la-sicurezza-idrica/">PFAS nelle acque potabili: il monitoraggio del Piemonte e le soluzioni per la sicurezza idrica</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il rischio di esposizione all’inquinamento da PFAS e gli effetti sulla salute umana</title>
		<link>https://stillab.it/pfas-sostanze-perfluoroalchiliche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 13:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Newsletter]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>PFAS &#232; l&#8217;acronimo di &#8220;sostanze perfluoroalchiliche&#8220;, un gruppo di pi&#249; di 4.700 sostanze chimiche prodotte dall&#8217;uomo costituite da catene fluorurate di atomi di carbonio di varia lunghezza. Questi composti sono stati utilizzati a partire dagli anni &#8217;50 in numerosi prodotti di consumo e applicazioni industriali per aumentare la resistenza alle alte temperature e impermeabilizzare. La&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/pfas-sostanze-perfluoroalchiliche/">Il rischio di esposizione all’inquinamento da PFAS e gli effetti sulla salute umana</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p><strong>PFAS</strong> &egrave; l&rsquo;acronimo di &ldquo;<strong>sostanze perfluoroalchiliche</strong>&ldquo;, un gruppo di pi&ugrave; di 4.700 sostanze chimiche prodotte dall&rsquo;uomo costituite da catene fluorurate di atomi di carbonio di varia lunghezza.</p>
<p>Questi composti sono stati utilizzati a partire dagli anni &rsquo;50 in numerosi prodotti di consumo e applicazioni industriali per aumentare la resistenza alle alte temperature e impermeabilizzare.</p>
<p>La regione Piemonte, con <a href="https://www.fosan.org/wp-content/uploads/2023/05/Deliberazione-della-Giunta-Regionale-14-giugno-2022-n.-60-5220.pdf" class="a-breath"><strong>Delibera della Giunta del 14 giugno 2022</strong></a>, fornisce indicazioni in materia di scarico di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas), in particolare da indicazioni sull&rsquo;applicazione delle regole sui limiti di emissione per le sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS) negli scarichi in acque superficiali, in conformit&agrave; con la <a href="https://www.fosan.org/wp-content/uploads/2023/05/Legge-regionale-19-ottobre-2021-n.-25..pdf" class="a-breath"><strong>L.R. 25/2021</strong></a>.</p>
<p>I valori limite stabiliti dalla Regione con l&rsquo;articolo 74 della L.R. 25/2021 sono coerenti con l&rsquo;articolo 101, comma 2, del Dlgs 152/2006, che permette alle Regioni di stabilire valori-limite di emissione diversi da quelli dell&rsquo;allegato 5 alla Parte III.</p>
<p>L&rsquo;<strong>obiettivo</strong> &egrave; di proteggere le acque dalle PFAS mentre si attende una normativa nazionale.</p>
<h3><strong>A chi si applica la norma?</strong></h3>
<p>Nel paragrafo n. 3 del testo vengono individuate le categorie di impianti in cui &egrave; probabile l&rsquo;utilizzo e l&rsquo;emissione di sostanze PFAS negli scarichi in acque superficiali per i quali si rende prioritaria l&rsquo;attivazione dei controlli allo scarico.</p>
<p>Le categorie di impianti sono:</p>
<ul>
<li><strong>impianti soggetti ad AIA e AUA</strong>, con riferimento alle categorie di impianti per la <strong>produzione e trasformazione di metalli, industria chimica, pretrattamento o tintura di tessili, cartiere</strong>, ecc.</li>
<li>discariche e impianti di gestione rifiuti;</li>
<li>impianti per il trattamento di acque reflue urbane.</li>
</ul>
<p>La <strong>D.G.R. 14 giugno 2022 n. 60-5220</strong> ha fornito istruzioni operative sull&rsquo;applicazione dell&rsquo;articolo 74 della L.R. 25/2021, che ha stabilito <strong>valori limite</strong> per lo scarico di PFAS in acque superficiali in tutto il territorio regionale.</p>
<p>Le autorit&agrave; competenti e gli organi di controllo devono seguire queste indicazioni e, in base alle conoscenze tecniche e scientifiche attuali, concentrarsi sugli scarichi a maggiore rischio di presenza di PFAS.</p>
<p><strong>E&rsquo; vietato scaricare reflui contenenti PFAS sul suolo e nei primi strati del sottosuolo.</strong></p>
<p>A seguito dell&rsquo;emanazione della normativa regionale, <strong>A.R.P.A. Piemonte</strong> ha implementato una rete di monitoraggi mirati alla valutazione dell&rsquo;attuale stato di contaminazione da PFAS sul territorio regionale. Dai dati si &egrave; riscontrata la presenza di PFAS sia nelle acque superficiali che in quelle sotterranee.</p>
<p>In seguito all&rsquo;indagine di A.R.P.A. Piemonte:</p>
<ul>
<li>&egrave; chiaro il legame tra le materie prime industriali contenenti PFAS (tra cui l&rsquo;acqua), la generazione di rifiuti liquidi e di fanghi prodotti dal ciclo produttivo, e il trasferimento, ai depuratori finali e quindi agli scarichi industriali nei corpi idrici superficiali;</li>
<li>la presenza significativa di PFAS nelle schiume utilizzate per lo spegnimento incendi, che possono essere veicolati nell&rsquo;ambiente durante le prove antincendio</li>
</ul>
<h3><strong>Cosa devono fare le aziende presenti sul territorio piemontese?</strong></h3>
<p>In seguito a tale studio, si richiede principalmente alle aziende con un&rsquo;Autorizzazione Integrata Ambientale su territorio regionale, di verificare <strong>entro il 30/06/2024</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>verifica delle materie prime impiegate e i prodotti</strong> per l&rsquo;individuazione dell&rsquo;eventuale presenza di PFAS.</li>
<li>Se tra le materie prime &egrave; presente <strong>acqua sotterranea</strong> (emunta da pozzi) oppure <strong>acqua superficiale</strong> (derivata da corpi idrici), <strong>ad uso industriale</strong> (produzione di beni e servizi) o zootecnico/agricolo, eseguire un&rsquo;<em><strong>analisi dell&rsquo;acqua</strong></em>;</li>
<li>Se le prove antincendio vengono effettuate con acque derivanti da pozzi (diversi da quelli utilizzati a fini industriali o potabile), eseguire un&rsquo;<em><strong>analisi dell&rsquo;acqua</strong></em>.</li>
</ul>
<p><strong>Stillab,</strong> grazie alla sua esperienza nel campo delle analisi &egrave; in grado di determinare le <strong>sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)</strong> nelle acque.</p>
<p><a href="mailto:consulenza@stillab.it" class="a-breath"><strong>Contattaci ora</strong></a>, saremo lieti di affiancarti nella valutazione della tua posizione.</p>
<p>&nbsp;</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/pfas-sostanze-perfluoroalchiliche/">Il rischio di esposizione all’inquinamento da PFAS e gli effetti sulla salute umana</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Decreto 7 agosto 2023: i casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR</title>
		<link>https://stillab.it/decreto-7-agosto-2023-i-casi-di-esenzione-dalla-nomina-del-consulente-adr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 07:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[consulente ADR]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione ADR]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#200; stato ufficialmente pubblicato il Decreto MASE n. 119 del 10 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale. Questa ordinanza stabilisce le regole per l&#8217;attuazione semplificata delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall&#8217;articolo 214-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Il regolamento &#232; entrato in vigore il 16 settembre 2023. Cos&#8217;&#232;&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/decreto-7-agosto-2023-i-casi-di-esenzione-dalla-nomina-del-consulente-adr/">Decreto 7 agosto 2023: i casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>&Egrave; stato ufficialmente pubblicato il Decreto MASE <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-09-01&amp;atto.codiceRedazionale=23G00126&amp;elenco30giorni=true" class="a-breath">n. 119 del 10 luglio 2023</a> sulla Gazzetta Ufficiale. Questa ordinanza stabilisce le regole per l&rsquo;attuazione semplificata delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall&rsquo;articolo 214-ter del <a href="https://www.certifico.com/ambiente/documenti-ambiente/257-documenti-riservati-ambiente/3910-tua-testo-unico-ambiente" class="a-breath">decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006</a>. Il regolamento &egrave; entrato <strong>in vigore il 16 settembre 2023</strong>.</p>
<h2>Cos&rsquo;&egrave; il Decreto luglio 2023</h2>
<p>Nell&rsquo;ambito del trasporto di merci pericolose, la designazione di un <strong>consulente ADR</strong> rappresenta una componente fondamentale per assicurare che tali operazioni avvengano nel pieno rispetto delle norme vigenti.</p>
<p>Tuttavia, l&rsquo;avvento del recente &ldquo;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/20/23A05141/sg" class="a-breath">Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</a>&rdquo; datato 7 agosto 2023, ha introdotto nuove disposizioni in merito all&rsquo;<strong>esenzione dalla nomina di un consulente ADR</strong>, riscrivendo le regole e offrendo una chiara delineazione delle situazioni in cui tale nomina pu&ograve; essere evitata. Questo decreto, ufficializzato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2023, rappresenta una pietra miliare nella regolamentazione del settore e merita un&rsquo;analisi accurata.</p>
<p>Nel corso dell&rsquo;articolo, ci addentreremo nelle specifiche del decreto, esplorando in dettaglio le condizioni e i casi in cui l&rsquo;esclusione dalla nomina di un responsabile per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose su strada &egrave; permessa, fornendo alle aziende e agli operatori del settore una guida essenziale per navigare in questo nuovo panorama normativo.</p>
<h2>Cos&rsquo;&egrave; il Decreto 7 agosto 2023</h2>
<p>Il Decreto del 7 agosto 2023 ha introdotto nuove <strong>regole e chiarimenti riguardo all&rsquo;obbligo di nominare i consulenti ADR per le aziende coinvolte nel trasporto di merci pericolose</strong>. Questo importante documento legislativo ha come obiettivo principale quello di definire le situazioni in cui le aziende possono beneficiare dell&rsquo;esenzione da tale obbligo.</p>
<p>Nel contesto di spedizione e manipolazione di merci pericolose, l&rsquo;ADR rappresenta un riferimento fondamentale in Europa. Con l&rsquo;evoluzione del settore e l&rsquo;emergere di nuovi scenari operativi, c&rsquo;&egrave; stata la <strong>necessit&agrave; di aggiornare e chiarire le condizioni di esenzione dall&rsquo;obbligo di avere un responsabile ADR</strong>. Ecco dove entra in gioco il decreto di agosto 2023.</p>
<p>Questa ordinanza, oltre a specificare i casi in cui le aziende possono essere esentate, ha anche stabilito nuove prescrizioni di sicurezza e procedure per la relazione in caso di incidenti. Si tratta di una guida essenziale per tutte le aziende che operano nel settore del trasporto di merci pericolose, offrendo chiarezza e sicurezza sia per gli operatori del settore che per l&rsquo;ambiente circostante.</p>
<p>&Egrave; fondamentale sottolineare che, mentre l&rsquo;esenzione dalla nomina di un consulente ADR pu&ograve; rappresentare un vantaggio in termini di costi e flessibilit&agrave; operativa per alcune aziende, la responsabilit&agrave; della sicurezza e della conformit&agrave; con l&rsquo;ADR rimane di primaria importanza. Pertanto, le aziende che possono beneficiare di queste esenzioni devono comunque garantire il rispetto di tutte le altre normative ADR.</p>
<p>In altre parole, il Decreto del 7 agosto 2023 rappresenta un passo avanti nella modernizzazione e nell&rsquo;adattamento delle <strong>normative relative al trasporto di merci pericolose</strong>, garantendo che le esigenze delle aziende siano bilanciate con le necessit&agrave; di sicurezza e protezione dell&rsquo;ambiente.</p>
<h2>Esenzione nomina consulente ADR: 6 casi</h2>
<p>In base alle specifiche definite dal provvedimento di agosto 2023, <strong>i casi in cui le imprese sono esonerate dal nominare un consulente ADR</strong>, sono:</p>
<ul>
<li>per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali</li>
<li>per trasporti in colli</li>
<li>per spedizioni occasionali</li>
<li>per esclusione dal campo di applicazione.</li>
</ul>
<p>Sono comunque definite anche:</p>
<ul>
<li>le prescrizioni di sicurezza</li>
<li>la relazione di incidente.</li>
</ul>
<p>Di seguito, andremo ad analizzare nel dettaglio punto per punto.</p>
<h3>Natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali</h3>
<p>Nel dettaglio, l&rsquo;articolo 3 del decreto, specifica che <strong>l&rsquo;ambito operativo delle imprese esonerate dalla consulenza ADR</strong>, rientra in una delle seguenti categorie:</p>
<ol>
<li>a) Rientrano nelle casistiche di esenzione previste nell&rsquo;ADR;</li>
<li>b) Sono soggette a una dispensa per l&rsquo;applicazione delle condizioni di trasporto relative a:</li>
<li>Capitolo 3.3 dell&rsquo;ADR, &ldquo;Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti&rdquo;;</li>
<li>Capitolo 3.4 dell&rsquo;ADR, &ldquo;Merci pericolose imballate in quantit&agrave; limitate&rdquo;;</li>
</ol>
<p>iii. Capitolo 3.5 dell&rsquo;ADR, &ldquo;Merci pericolose imballate in quantit&agrave; esenti&rdquo;.</p>
<h3>Trasporti in colli</h3>
<p>Inoltre, <strong>non c&rsquo;&egrave; l&rsquo;obbligo del consulente ADR in situazioni specifiche per i trasporti in colli</strong>, con le seguenti condizioni:</p>
<ol>
<li>a) Ogni operatore &egrave; autorizzato a effettuare un massimo di ventiquattro operazioni all&rsquo;anno solare e tre operazioni al mese solare;</li>
<li>b) Ciascuna operazione deve rispettare i limiti quantitativi stabiliti nella tabella 1.1.3.6.3 dell&rsquo;ADR o nella sezione 1.1.3.6.4 dell&rsquo;ADR, se le merci appartengono a categorie di trasporto diverse;</li>
<li>c) Ogni impresa deve mantenere un registro interno dedicato al monitoraggio del numero di spedizioni effettuate annualmente, includendo informazioni sulla classificazione e identificazione di ciascuna spedizione, data di esecuzione, tipo di imballaggio (tipo di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e quantit&agrave; netta corrispondente. Questo registro, compilato per ciascun anno solare, deve essere conservato (in formato cartaceo o digitale) per almeno cinque anni e reso disponibile all&rsquo;amministrazione in caso di richiesta.</li>
</ol>
<p>Tuttavia, &egrave; importante notare che le materie appartenenti alla classe 7 non rientrano nelle esenzioni precedentemente menzionate.</p>
<h3>Spedizioni occasionali</h3>
<p>Le imprese di cui all&rsquo;art. 2, il cui operato comprende il trasporto saltuario o occasionale, a livello nazionale, di merci pericolose mediante spedizioni, trasporti, operazioni di riempimento o scarico di tali merci, <strong>sono dispensate dall&rsquo;obbligo di designare un consulente ADR</strong>. Questa dispensa &egrave; subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni:</p>
<ol>
<li>a) Le merci devono essere caricate in modalit&agrave; alla rinfusa o in cisterna.</li>
<li>b) Le merci devono appartenere al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro.</li>
<li>c) Il numero massimo di operazioni consentite &egrave; di dodici per ogni anno solare e di due per ogni mese solare, con un limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate in ogni anno solare.</li>
<li>d) Ogni impresa deve mantenere un registro interno apposito che tiene traccia del numero di spedizioni effettuate annualmente. Questo registro deve contenere i dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, la data di esecuzione, il tipo di confezionamento (alla rinfusa o in cisterna) e la quantit&agrave; netta relativa.</li>
</ol>
<p>Per ogni anno solare, il registro va redatto e conservato per almeno cinque anni in versione sia cartacea che elettronica. In caso di sollecitazione da parte dell&rsquo;amministrazione, esso deve essere fornito.</p>
<p>Anche in questo caso, sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.</p>
<h3>Esclusione dal campo di applicazione</h3>
<p><strong>Sono escluse dall&rsquo;obbligo di nominare un consulente&nbsp; per la sicurezza le aziende che ricevono spedizioni di merci pericolose</strong>, sia in confezioni singole, in cisterne o alla rinfusa, quando il luogo di ricezione funge da destinazione finale per tali merci. Questa categoria include le aziende destinatarie che gestiscono direttamente lo scarico delle confezioni, nonch&eacute; quelle che incaricano terze parti di svolgere operazioni di scarico delle confezioni, lo svuotamento delle cisterne o lo scarico delle merci alla rinfusa.</p>
<h3>Prescrizioni di sicurezza</h3>
<p>Il legale rappresentante dell&rsquo;azienda che desidera<strong> beneficiare delle esenzioni dalla designazione di un consulente per la sicurezza</strong>, come previsto dal presente decreto, deve garantire che tutte le altre disposizioni dell&rsquo;ADR siano diligentemente verificate e rispettate nella misura e nei modi in cui siano applicabili, tenendo conto degli eventuali aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.</p>
<p>Inoltre, il legale rappresentante dell&rsquo;azienda &egrave; responsabile della formazione continua in materia di trasporto di merci pericolose, conformemente a quanto stabilito nel capitolo 1.3 dell&rsquo;ADR. La documentazione relativa alla formazione ricevuta deve essere conservata per un periodo minimo di cinque anni e deve essere messa a disposizione dell&rsquo;autorit&agrave; competente su richiesta.</p>
<h3>Relazione di incidente</h3>
<p>Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti verificatisi durante le fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, che richiedano una notifica in base alle disposizioni della sezione 1.8.5 dell&rsquo;ADR, il legale rappresentante dell&rsquo;azienda coinvolta nell&rsquo;incidente &egrave; tenuto a garantire che venga inviato al competente ufficio di Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il rapporto come previsto dalla sezione 1.8.5.4 dell&rsquo;ADR. Questo rapporto deve includere, sulla pagina di copertina, la <strong>condizione di esenzione dalla nomina di un consulente trasporto merci pericolose</strong>.</p>
<h2>Consulenza ADR con Stillab</h2>
<p>Navigare nel mondo delle esenzioni relative alla nomina di un consulente ADR pu&ograve; risultare complesso. Fortunatamente, i consulenti Stillab sono qui per guidarti attraverso ogni passaggio. Forti di una profonda conoscenza e di una vasta esperienza in materia, sono pronti a fornirti tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.</p>
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<p><strong>Siamo sempre a disposizione per garantirti una consulenza accurata e su misura per le tue esigenze.</strong></p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/decreto-7-agosto-2023-i-casi-di-esenzione-dalla-nomina-del-consulente-adr/">Decreto 7 agosto 2023: i casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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		<title>Decreto 10 luglio 2023 n. 119: le regole per la preparazione al riutilizzo</title>
		<link>https://stillab.it/decreto-10-luglio-2023-n-119-le-regole-per-la-preparazione-al-riutilizzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 15:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[recupero rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[riutilizzo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#200; stato ufficialmente pubblicato il Decreto MASE n. 119 del 10 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale. Questa ordinanza stabilisce le regole per l&#8217;attuazione semplificata delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall&#8217;articolo 214-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Il regolamento &#232; entrato in vigore il 16 settembre 2023. Cos&#8217;&#232;&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>&Egrave; stato ufficialmente pubblicato il Decreto MASE <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-09-01&amp;atto.codiceRedazionale=23G00126&amp;elenco30giorni=true" class="a-breath">n. 119 del 10 luglio 2023</a> sulla Gazzetta Ufficiale. Questa ordinanza stabilisce le regole per l&rsquo;attuazione semplificata delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall&rsquo;articolo 214-ter del <a href="https://www.certifico.com/ambiente/documenti-ambiente/257-documenti-riservati-ambiente/3910-tua-testo-unico-ambiente" class="a-breath">decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006</a>. Il regolamento &egrave; entrato in vigore il 16 settembre 2023.</p>
<h2>Cos&rsquo;&egrave; il Decreto luglio 2023</h2>
<p>Il <strong>Decreto di luglio 2023</strong> riguarda le nuove regole per l&rsquo;autorizzazione in forma semplificata alla preparazione per il riutilizzo di determinati rifiuti ai sensi dell&rsquo;art. 214 del Codice dell&rsquo;Ambiente. Queste regole hanno lo scopo di favorire il <strong>riutilizzo di rifiuti che possono essere predisposti al reimpiego</strong> attraverso specifiche operazioni come il controllo, la pulizia, lo smontaggio e la riparazione. Tali operazioni assicurano che i prodotti o i componenti ottenuti siano conformi al modello originario.</p>
<p>Prima di avviare le attivit&agrave; di preparazione per il riutilizzo, &egrave; necessario inviare una comunicazione di inizio interventi alla Provincia. Una volta inviata bisogna attendere 90 giorni, durante i quali la Provincia verificher&agrave; la conformit&agrave; alle condizioni di legge.</p>
<p>Il Provvedimento stesso specifica i requisiti per i soggetti che vogliono avviare queste manovre, le dotazioni tecniche strutturali per i centri di preparazione per il riutilizzo, quali rifiuti possono essere utilizzati e in quale quantit&agrave; e quali rifiuti sono invece esclusi. Viene inoltre fornita una disciplina specifica per il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).</p>
<h2>Obiettivo del Regolamento sul riutilizzo dei rifiuti 119/23</h2>
<p>Il <strong>Regolamento per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata</strong> ha l&rsquo;obiettivo di indicare le modalit&agrave; operative e i requisiti minimi di qualificazione degli operatori, necessari per l&rsquo;esercizio di attivit&agrave; di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata. Inoltre, definisce:</p>
<ul>
<li>le dotazioni tecniche e strutturali necessarie;</li>
<li>le quantit&agrave; massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;</li>
<li>le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;</li>
<li>le condizioni specifiche per l&rsquo;esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.</li>
</ul>
<h2>Regole per la preparazione al riutilizzo</h2>
<p>La preparazione al riutilizzo si riferisce al processo attraverso il quale <strong>prodotti o componenti che sono diventati rifiuti vengono predisposti per essere riutilizzati</strong> senza necessit&agrave; di ulteriori pretrattamenti.</p>
<p>Questo &egrave; definito dall&rsquo;art. 183, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 152/2006 e comprende operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione. &Egrave; importante distinguere questa pratica dal riuso, che riguarda prodotti o componenti che non sono ancora diventati rifiuti, e dal riciclo, che trasforma i rifiuti in una forma o composizione differente da quella originaria.</p>
<p>Le <strong>attivit&agrave; incluse nella preparazione al riutilizzo </strong>sono le seguenti: controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di prodotti o componenti di prodotti precedentemente considerati rifiuti al fine di renderli adatti al riutilizzo senza necessit&agrave; di ulteriori trattamenti preliminari.</p>
<p>La conformit&agrave; &egrave; assicurata quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo permettono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che mantengono la stessa finalit&agrave; e le stesse caratteristiche merceologiche dei prodotti originari, rispettando le norme tecniche di settore e gli stessi requisiti richiesti per la loro commercializzazione.</p>
<p>Dopo l&rsquo;esecuzione delle operazioni menzionate va apposta un&rsquo;etichetta con la dicitura <strong>&ldquo;Prodotto appositamente preparato per il riutilizzo&rdquo;</strong>.</p>
<p>In quanto intervento di gestione dei rifiuti, la preparazione al riutilizzo deve avvenire in impianti autorizzati, ma pu&ograve; beneficiare di un regime semplificato come stabilito dall&rsquo;art. 214-ter del D.Lgs. 152/2006.</p>
<p>Dalla sua entrata in vigore il 16 settembre 2023, il<strong> Regolamento 119/23</strong> stabilisce che l&rsquo;attivit&agrave; pu&ograve; iniziare 90 giorni dopo la comunicazione alla Provincia competente, che avr&agrave; il compito di verificare la conformit&agrave; ai requisiti di legge nel dato periodo. Il decreto definisce anche i criteri per chi pu&ograve; intraprendere tali manovre, le specifiche tecniche e strutturali per i centri di preparazione, i rifiuti esclusi, le quantit&agrave; massime consentite e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili. Vi sono anche disposizioni particolari per i RAEE, allineando le prassi con l&rsquo;obiettivo della transizione verso un&rsquo;economia circolare.</p>
<h2>Operazioni per il riutilizzo in forma semplificata</h2>
<p>Le <strong>operazioni di preparazione per il riutilizzo</strong> rappresentano un insieme di procedure mirate a rendere idonei determinati rifiuti per il reimpiego. Vediamo quali sono.</p>
<ul>
<li><strong>Controllo</strong>: consiste nell&rsquo;ispezione visiva, nella cernita e nella prova funzionale al fine di valutare l&rsquo;idoneit&agrave; del rifiuto a essere preparato per un successivo riutilizzo.</li>
<li><strong>Pulizia</strong>: durante questa fase vengono rimosse le impurit&agrave; utilizzando acqua e liquidi specifici, come i detergenti ad azione disinfettante. Questo pu&ograve; avvenire anche con il vapore e comprende operazioni di disinfestazione contro i tarli.</li>
<li><strong>Smontaggio</strong>: comporta il disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti che possono essere riutilizzati singolarmente o nell&rsquo;ambito degli interventi di riparazione.</li>
<li><strong>Riparazione</strong>: prevede la sostituzione, la soppressione e/o il ripristino di qualsiasi componente del rifiuto. Comprende anche l&rsquo;installazione di impianti e componenti fissi, incluse attivit&agrave; come la sabbiatura, la verniciatura e la laccatura.</li>
</ul>
<h2>Le tipologie di rifiuti ammesse secondo il Regolamento 119/2023</h2>
<p>Sono state definite delle <strong>specifiche categorie di rifiuti ammesse nelle nuove regole stabilite dalla Normativa Ambientale 10 luglio 2023</strong>. Di seguito &egrave; riportato l&rsquo;elenco dei rifiuti adatti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo:</p>
<ul>
<li>biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti;</li>
<li>cucine a gas, mobili e loro componenti;</li>
<li>reti e materassi;</li>
<li>pneumatici per biciclette;</li>
<li>attrezzature sportive e ricreative e loro componenti;</li>
<li>attrezzature nautiche e loro componenti, che includono una vasta gamma di articoli come galleggianti, cime, catene, ecc.;</li>
<li>abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature e zaini;</li>
<li>cancelli in vari materiali e serrature e loro componenti;</li>
<li>attrezzi da giardino, suppellettili in diversi materiali e appendiabiti;</li>
<li>pentole, padelle e stoviglie;</li>
<li>pavimenti, rivestimenti e ceramiche;</li>
<li>elementi costruttivi come porte e finestre in vari materiali;</li>
<li>componenti di impianti di irrigazione, impianti agricoli e componenti di serre.</li>
</ul>
<p>Se hai bisogno di maggiori informazioni, il team di STILLAB &egrave; disponibile a fornirti la consulenza necessaria:&nbsp;<a class="a-breath" href="mailto:consulenza@stillab.it">contattaci</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&ldquo;</strong><a href="http://ABC%20dei%20rifiuti:%20dall%E2%80%99applicazione%20della%20normativa%20alla%20dichiarazione%20MUD,%20preparandosi%20all%E2%80%99avvio%20del%20RENTRI" class="a-breath">ABC dei rifiuti: dall&rsquo;applicazione della normativa alla dichiarazione MUD, preparandosi all&rsquo;avvio del RENTRI</a>&ldquo;</p>
</body></html>
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		<item>
		<title>Nuove esenzioni alla nomina del Consulente ADR</title>
		<link>https://stillab.it/nuove-esenzioni-alla-nomina-del-consulente-adr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 21:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[consulente ADR]]></category>
		<category><![CDATA[Merci pericolose]]></category>
		<category><![CDATA[Sostanze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In ottemperanza all&#8217;Accordo ADR 2019, a partire dal 1&#176; gennaio 2023&#160;l&#8217;obbligo di nomina del Consulente ADR &#232; stato esteso a ogni impresa le cui attivit&#224; comprendono la spedizione di merci pericolose su strada per conto proprio o per conto terzi. Con Prot. 21 dicembre 2022, n. 40141, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>In ottemperanza all&rsquo;Accordo ADR 2019, a partire dal <strong>1&deg; gennaio 2023</strong>&nbsp;l&rsquo;obbligo di nomina del Consulente ADR &egrave; stato esteso a ogni impresa le cui attivit&agrave; comprendono la spedizione di merci pericolose su strada per conto proprio o per conto terzi.</p>
<p>Con Prot. 21 dicembre 2022, n. 40141, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha conservato le <strong>deroghe</strong> previste dalle precedenti normative<strong> per le imprese che non sono tenute a nominare il Consulente ADR</strong>.</p>
<p>Secondo le indicazioni attuali, pertanto, la nomina del Consulente ADR <u>non</u> si applica:</p>
<ul>
<li>Come gi&agrave; previsto dal punto 1.8.3.2 dell&rsquo;Accordo ADR vigente, alle imprese le cui attivit&agrave; riguardano quantitativi, per ogni unit&agrave; di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6 e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 dell&rsquo;accordo ADR;</li>
<li>nel caso in cui le aziende effettuino <strong>occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose</strong>, o operazioni d&rsquo;imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosit&agrave; o un rischio di inquinamento minimi;</li>
<li>allo <strong>scarico e alla spedizione di merci pericolose a destinazione finale,</strong> come da D.Lgs. n. 40/2000. La direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale poich&eacute; quando la merce &egrave; arrivata al destinatario finale, il trasporto &egrave; ormai concluso; quindi, lo scarico di tali merci non influenza pi&ugrave; la sicurezza del trasporto. Le medesime esenzioni si applicano anche agli spedizionieri;</li>
<li>agli ulteriori casi di esenzione previsti dal D.Lgs. 40/2000, nel rispetto dei requisiti previsti in questa normativa, che si applicheranno anche agli spedizionieri.</li>
</ul>
<p><strong>Anche nelle condizioni di non obbligatoriet&agrave; dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall&rsquo;accordo.</strong></p>
<h2>Come pu&ograve; aiutarvi Stillab</h2>
<p>In STILLAB abbiamo le professionalit&agrave; adeguate per fornirti una consulenza specializzata nella valutazione della tua posizione.</p>
<p><strong><a href="mailto:laboratorio@stillab.it" class="a-breath">Contattaci</a></strong></p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/nuove-esenzioni-alla-nomina-del-consulente-adr/">Nuove esenzioni alla nomina del Consulente ADR</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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		<item>
		<title>Schede di Sicurezza dei prodotti chimici: novità dal 2023</title>
		<link>https://stillab.it/schede-di-sicurezza-dei-prodotti-chimici-novita-importanti-a-partire-dal-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 15:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti chimici]]></category>
		<category><![CDATA[rischio chimico]]></category>
		<category><![CDATA[schede di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sds]]></category>
		<category><![CDATA[Sostanze]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze chimiche]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo scorso 31/12/2022 &#232; scaduta la deroga all&#8217;utilizzo di schede di sicurezza dei prodotti chimici non rispondenti al Regolamento UE 2020/878, che modifica l&#8217;Allegato II del REACH relativo alle &#8220;Prescrizioni per la compilazione di dati di sicurezza (SdS)&#8221;. A partire dal 1&#176; gennaio 2023 non sono pi&#249; valide tutte le schede di sicurezza (SDS) non&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/schede-di-sicurezza-dei-prodotti-chimici-novita-importanti-a-partire-dal-2023/">Schede di Sicurezza dei prodotti chimici: novità dal 2023</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Lo scorso<strong> 31/12/2022 &egrave; scaduta la deroga all&rsquo;utilizzo di schede di sicurezza dei prodotti chimici non rispondenti al </strong><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&amp;from=EN" class="a-breath"><strong>Regolamento UE 2020/878</strong></a>, che modifica l&rsquo;Allegato II del REACH relativo alle &ldquo;Prescrizioni per la compilazione di dati di sicurezza (SdS)&rdquo;. A partire dal 1&deg; gennaio 2023 non sono pi&ugrave; valide tutte le schede di sicurezza (SDS) non conformi alle&nbsp;<b>nuove regole europee</b> sul rischio chimico.</p>
<h2>Cosa cambia dal 1&deg; gennaio 2023?</h2>
<p><strong>Dal 1&deg; gennaio 2023 &egrave; necessario disporre delle schede di sicurezza aggiornate. </strong>Terminato il regime transitorio, s&rsquo;incorrer&agrave; in <strong>sanzioni</strong> se le schede di sicurezza non saranno aggiornate.</p>
<p>Le schede di sicurezza riportano tutte le informazioni per l&rsquo;utilizzo di agenti chimici pericolosi, e le disposizioni normative per la redazione delle SDS sono contenute nell&rsquo;<strong><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907R(01)" class="a-breath">Allegato II del Regolamento 18/12/2006, n&deg; 1907</a></strong>, dove sono specificate sia le prescrizioni di carattere generale e il formato, sia le prescrizioni relative alla <strong>compilazione dettagliata di ogni sezione</strong>.</p>
<p>Tra<strong> novit&agrave; introdotte del nuovo Regolamento UE 2020/878</strong>, troviamo:</p>
<ul>
<li><strong>nuove prescrizioni specifiche</strong> sulle nanoforme delle sostanze previste dal regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1&deg; gennaio 2020;</li>
<li>l&rsquo;adeguamento alla sesta e settima revisione del GHS;</li>
<li>l&rsquo;inserimento dell&rsquo;<strong>identificatore unico di formula</strong> <strong>(UFI)</strong>, un codice alfanumerico di notifica delle sostanze e miscele pericolose funzionale al nuovo sistema europeo. Per determinate miscele non imballate, l&rsquo;UFI andr&agrave; riportato nella Scheda di Sicurezza</li>
<li>le indicazioni circa le sostanze e le miscele aventi <strong>propriet&agrave; di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini)</strong>;</li>
<li>l&rsquo;adeguamento per l&rsquo;inserimento di Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicit&agrave; acuta.</li>
</ul>
<h2>Perch&egrave; &egrave; necessario disporre delle SDS?</h2>
<p>L&rsquo;aggiornamento continuo di una SDS non &egrave; un mero atto formale.</p>
<p>Esistono delle precise circostanze per cui le schede di sicurezza devono essere aggiornate tempestivamente dai fornitori:</p>
<ul>
<li aria-level="1">in caso di&nbsp;<b>disponibilit&agrave; di nuove informazioni</b>&nbsp;che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o sui pericoli;</li>
<li aria-level="1">qualora un&rsquo;<b>autorizzazione venga accettata o rifiutata</b>;</li>
<li aria-level="1">quando viene&nbsp;<b>imposta una restrizione</b>.</li>
</ul>
<h2>Quali informazioni devono contenere le SDS?</h2>
<p>Una Scheda di Sicurezza deve contenere <strong>16 punti, </strong>tra i quali:</p>
<ul>
<li><b>identificazione della sostanza;</b></li>
<li>societ&agrave; produttrice;</li>
<li><b>classificazione del pericolo;</b></li>
<li>la composizione della sostanza:</li>
<li><b>informazioni sugli ingredienti</b>&nbsp;<b>della miscela;</b></li>
<li><b>misure di pronto soccorso</b> in caso di esposizione accidentale alla sostanza chimica;</li>
<li>misure da adottare per ridurre gli effetti negativi in caso di <strong>incendio</strong> coinvolga la determinata sostanza e/o di fuoriuscita o <strong>dispersione</strong> della stessa.</li>
</ul>
<p>Ciascuna Scheda di Sicurezza riporta, inoltre, informazioni che riguardano:</p>
<ul>
<li aria-level="1"><b>manipolazione e immagazzinamento</b>;</li>
<li aria-level="1"><strong>limiti di esposizione</strong> e le misure di controllo dell&rsquo;esposizione;</li>
<li aria-level="1"><b>informazioni tossicologiche</b>&nbsp;ed&nbsp;<b>ecologiche;</b></li>
<li aria-level="1">considerazioni sullo <b>smaltimento della sostanza</b>, sul&nbsp; trasporto e sulla legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente.</li>
</ul>
<p><strong>Verificate dunque di essere in possesso di SDS aggiornate </strong>e che l&rsquo;uso che fate della sostanza o del preparato, rispecchia quanto riportato sulla SDS stessa, ponendo particolare attenzione agli scenari di esposizione previsti!</p>
<h2>Come pu&ograve; aiutarvi Stillab</h2>
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		<title>Direttiva CSRD e la transizione verso un’economia più sostenibile</title>
		<link>https://stillab.it/direttiva-csrd-e-la-transizione-verso-uneconomia-piu-sostenibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 08:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio di sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[GRI]]></category>
		<category><![CDATA[Report Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability Reporting]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;informazione relativa alle prestazioni di un&#8217;azienda in ambito ESG (ambiente, sociale, governance) diventer&#224; presto un obbligo di legge. Lo scorso 10 novembre 2022 &#232; stata approvata dal consiglio dell&#8217;Unione Europea la nuova direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-35-2022-INIT/it/pdf), ovvero la Direttiva con le nuove regole per la rendicontazione della sostenibilit&#224; delle imprese. L&#8217;adozione della&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>L&rsquo;informazione relativa alle prestazioni di un&rsquo;azienda in ambito <strong>ESG (ambiente, sociale, governance)</strong> diventer&agrave; presto un <strong>obbligo di legge</strong>.</p>
<p>Lo scorso <strong>10 novembre 2022</strong> &egrave; stata approvata dal consiglio dell&rsquo;Unione Europea la <strong>nuova direttiva CSRD</strong> (Corporate Sustainability Reporting Directive <a href="https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-35-2022-INIT/it/pdf" class="a-breath">https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-35-2022-INIT/it/pdf</a>), ovvero la Direttiva con le nuove <strong>regole per la rendicontazione della sostenibilit&agrave; delle imprese</strong>.</p>
<p>L&rsquo;adozione della proposta da parte del Consiglio &egrave; prevista per il 28 novembre 2022, dopodich&eacute; sar&agrave; firmata e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell&rsquo;UE. <strong>La Direttiva entrer&agrave; in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione.</strong></p>
<p>La CSRD si presenta come un aggiornamento della Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (NFRD) UE 95 del 2014, l&rsquo;attuale quadro normativo relativo alla rendicontazione in ambito sostenibile, in Italia attuata nel D. Lgs 254/2016.</p>
<p>La novit&agrave; pi&ugrave; rilevante &egrave; la tipologia di societ&agrave; che saranno tenute a fornire informazione in materia ESG, mutamento che cambia sostanzialmente il contesto di riferimento passando dalle attuali 12 mila a <strong>oltre 50 mila grandi e PMI</strong>.</p>
<p>Inoltre, la direttiva prevede degli <strong>obblighi di trasparenza</strong> e l&rsquo;adozione dei <strong>principi di divulgazione</strong> pi&ugrave; dettagliati e in linea con gli obiettivi del Green Deal Europeo con l&rsquo;obiettivo diventare il <strong>primo continente a impatto climatico zero</strong>. &Egrave; anche previsto che l&rsquo;informazione sulla sostenibilit&agrave; raggiunga un gran numero di stakeholders, tra cui investitori e gestori di patrimoni, che desiderano sapere i rischi e l&rsquo;impatto dei loro investimenti sulle persone e sull&rsquo;ambiente. Altro importante portatore d&rsquo;interesse &egrave; la societ&agrave; civile, tra cui organizzazioni non governative che si aspettano un maggior impegno delle aziende verso le persone e l&rsquo;ambiente.</p>
<h2>Periodo di transizione</h2>
<p>Le misure saranno applicate in una modalit&agrave; flessibile <strong>tra il 2024 e il 2028</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Da gennaio 2024</strong> con scadenza della pubblicazione dei dati nel 2025 per le <strong>grandi imprese di interesse pubblico</strong> (definite all&rsquo;articolo 3, paragrafo 4 della <strong><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034" class="a-breath">direttiva 2013/34/UE</a></strong>) e gli enti di interesse pubblico (definiti all&rsquo;articolo 2, punto 1 della direttiva 2013/34/UE) con pi&ugrave; di 500 dipendenti soggette all&rsquo;obbligo di dichiarazione non finanziaria relativo alla direttiva UE 95 del 2014, riconosciuta come Non Finantial Reporting Directive (NFRD);</li>
<li><strong>Da gennaio 2025</strong> con scadenza della pubblicazione dei dati nel 2026 per le <strong>grandi impresse con pi&ugrave; di 250 dipendenti e/o fatturato di euro 40 milioni e/o euro 20 milioni di attivit&agrave; totali</strong>, non soggette all&rsquo;obbligo di dichiarazione non finanziaria relativo alla direttiva UE 95 del 2014;</li>
<li><strong>Da gennaio 2026</strong> con flessibilit&agrave; di partecipazione fino al 2028 per le <strong>PMI e altre imprese quotate</strong>.</li>
<li><strong>Dal 2028</strong> con scadenza della pubblicazione dei dati nel 2029 per le <strong>imprese non Europee che realizzano ricavi delle prestazioni superiori a euro 150 milioni nell&rsquo;UE</strong>.</li>
</ul>
<h2>GRI e ESRS</h2>
<p>La Global Reporting Iniciative (GRI) &egrave; attivamente coinvolta nello sviluppo dell&rsquo;ESRS e ha celebrato le nuove normative come un importante passo nell&rsquo;implementazione della CSRD. Le prime bozze delle normative ESRS sono state presentate alla commissione Europea dalla Sustainability Reporting Board (SRB) del Gruppo Consultivo Europeo sull&rsquo;Informativa Finanziaria (EFRAG).</p>
<p>Il contributo della GRI &egrave; concentrato sull&rsquo;assicurare un&rsquo;interoperabilit&agrave; tra i GRI standards e l&rsquo;ESRS: oggigiorno i GRI standards sono le linee guida pi&ugrave; utilizzate al mondo adottate dal 73% delle 250 maggiori aziende globali e dal 68% di un campione pi&ugrave; ampio di 5.800 aziende in tutto il mondo (fonte KPMG Survey of Sustainability Reporting del 2022 pubblicata a ottobre).</p>
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		<title>Etichettatura degli imballaggi: nuove Linee Guida a partire da gennaio 2023</title>
		<link>https://stillab.it/etichettatura-degli-imballaggi-nuove-linee-guida-a-partire-da-gennaio-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 09:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Etichettatura]]></category>
		<category><![CDATA[etichettatura imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato in data 21 novembre 2022&#160;il&#160;Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le Linee Guida sull&#8217;etichettatura ambientale ai sensi dell&#8217;art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi definiti dal&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il Ministero dell&rsquo;Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato in data 21 novembre 2022&nbsp;il&nbsp;<a href="https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/dm_360_28_09_2022.pdf" class="a-breath"><strong>Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022</strong></a>, che adotta le <strong>Linee Guida sull&rsquo;etichettatura ambientale</strong> ai sensi dell&rsquo;art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto adempimento degli <strong>obblighi di etichettatura degli imballaggi</strong> definiti dal D.Lgs. 116/2020.</p>
<p>La normativa ha come obiettivo quello di <strong>prevedere una regolamentazione chiara e specifica sul corretto adempimento dell&rsquo;obbligo di etichettatura </strong>che consenta:</p>
<ul>
<li>da una parte agli operatori di non incorrere in violazioni di legge</li>
<li>dall&rsquo;altra, per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.</li>
</ul>
<p>Secondo le nuove Linee Guida:</p>
<ul>
<li>su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) <strong>i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica</strong> prevista dalla Decisione 97/129/CE;</li>
<li><strong>tutti gli imballaggi devono essere etichettati</strong> nella forma e nei modi che l&rsquo;azienda ritiene pi&ugrave; idonei ed efficaci per il raggiungimento dell&rsquo;obiettivo, per il quale &egrave; sempre consentito il <strong>ricorso ai canali digitali</strong> (es. <strong>App, QR code, siti web</strong>), che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull&rsquo;imballaggio;</li>
<li><strong>sugli imballaggi destinati al consumatore </strong>devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella<strong> raccolta differenziata</strong>;</li>
<li>per gli <strong>imballaggi in plastica</strong> realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si pu&ograve; far <strong>riferimento alle norme UNI EN ISO 1043-1 per l&rsquo;identificazione</strong></li>
</ul>
<p>Le informazioni contenute nelle Linee Guida riguardano:</p>
<ul>
<li>o gli imballaggi che tal quali sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito;</li>
<li>o gli imballaggi che sotto forma di prodotto preconfezionato sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito.</li>
</ul>
<p>Risultano pertanto<strong> esclusi gli imballaggi destinati al canale commerciale/industriale.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come detto, in alternativa alla apposizione fisica di tali informazioni sull&rsquo;imballaggio, &egrave; possibile renderle disponibili tramite canali digitali a scelta, come App, QR code, siti web. Qualora si utilizzino canali digitali, dovranno essere rese facilmente note e accessibili all&rsquo;utente le istruzioni per intercettare le<strong> informazioni obbligatorie</strong> previste all&rsquo;interno delle Linee Guida.</p>
<p>Le indicazioni tecniche entreranno <strong>in vigore dal 1&deg; gennaio 2023</strong> e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.</p>
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		<title>Riutilizzo delle acque urbane in agricoltura</title>
		<link>https://stillab.it/riutilizzo-delle-acque-urbane-in-agricoltura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 09:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consumo idrico]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni industriali]]></category>
		<category><![CDATA[green deal]]></category>
		<category><![CDATA[irrigazione agricola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=7794</guid>

					<description><![CDATA[<p>In data 5&#160; agosto 2022, sono state pubblicate dalla Commissione europea le Linee Guida contenenti una serie di orientamenti finalizzati ad aiutare le autorit&#224; nazionali e le imprese competenti ad applicare le norme UE sul riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate per l&#8217;irrigazione agricola. In Italia il 60% dei consumi di acqua sono destinati&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>In data <strong>5&nbsp; agosto 2022</strong>, sono state pubblicate dalla Commissione europea le <a href="https://environment.ec.europa.eu/publications/minimum-requirements-water-reuse-guidelines_en" class="a-breath">Linee Guida</a> contenenti una serie di orientamenti finalizzati ad aiutare le autorit&agrave; nazionali e le imprese competenti ad applicare le norme UE sul <strong>riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate per l&rsquo;irrigazione agricola.</strong></p>
<p>In Italia il 60% dei consumi di acqua sono destinati all&rsquo;agricoltura.</p>
<p>Il riutilizzo delle acque controllato e consapevole pu&ograve; diventare uno <strong>strumento essenziale</strong> per garantire una fonte di acqua sicura e prevedibile, riducendo allo stesso tempo la pressione sui corpi idrici e migliorando la capacit&agrave; dell&rsquo;UE di adattarsi ai cambiamenti climatici.</p>
<p>Il regolamento sul riutilizzo dell&rsquo;acqua, <strong>applicabile dal mese di giugno 2023</strong>, stabilisce prescrizioni minime in materia di qualit&agrave;, gestione dei rischi e monitoraggio delle acque affinch&eacute; il <strong>riutilizzo dell&rsquo;acqua sia sicuro per le persone, gli animali e l&rsquo;ambiente</strong>.</p>
<p>Il riutilizzo dell&rsquo;acqua pu&ograve; limitare le estrazioni dalle acque superficiali e sotterranee e promuovere una gestione pi&ugrave; efficiente delle risorse idriche, attraverso i molteplici usi dell&rsquo;acqua all&rsquo;interno del ciclo idrico urbano, in linea con gli obiettivi dell&rsquo;UE nell&rsquo;ambito del <strong>Green Deal</strong> europeo.</p>
<p>Un utilizzo pi&ugrave; efficiente dell&rsquo;acqua, si riflette anche nella recente proposta della Commissione di rivedere la direttiva relativa alle <strong>emissioni industriali</strong>, richiedendo un <strong>consumo idrico pi&ugrave; efficiente in tutti i processi industriali</strong>.</p>
<p>La Comunit&agrave; Europea, sottolinea come le decisioni adottate dai singoli governi, dovranno essere regolarmente riviste per tenere conto delle proiezioni sui cambiamenti climatici e delle strategie nazionali, nonch&eacute; dei piani di gestione dei bacini fluviali istituiti ai sensi della <strong>Direttiva quadro sulle acque</strong>.</p>
<p>Le Linee guida contengono anche <strong>esempi pratici</strong>.</p>
<p>Una <strong><a href="https://economiacircolare.com/irrigazione-emilia-romagna-depuratori-enea/" class="a-breath">recente sperimentazione</a> </strong>condotta in Emilia Romagna, coordinata da&nbsp;<strong><a href="https://www.linkedin.com/company/enea_2/" class="a-breath">ENEA</a></strong>, al quale partecipano tra gli altri il gruppo Hera e l&rsquo;Universit&agrave; di Bologna &ndash; ha stimato che utilizzare le acque reflue depurate per irrigare e fertilizzare i campi permetterebbe di <strong>soddisfare fino al 70% del fabbisogno idrico irriguo</strong> della Regione Emilia-Romagna, riducendo anche l&rsquo;utilizzo di concimi.</p>
<p>Un approccio soluzione per&nbsp;limitare gli sprechi consistenti d&rsquo;acqua e&nbsp;per&nbsp;un&rsquo;agricoltura pi&ugrave; <strong>sostenibile</strong>.</p>
<p>Scopri il ns. approccio alla sostenibilit&agrave;, scopri <a href="https://stillab.it/greenstillab/" class="a-breath"><strong>GreenStillab</strong></a>.</p>
</body></html>
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