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	<title>XFIR &#8226; Stillab</title>
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	<description>Analisi, Formazione &#38; Consulenza</description>
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		<title>RENTRI e FIR digitale: cosa cambia dal 16 settembre 2026</title>
		<link>https://stillab.it/rentri-e-fir-digitale-cosa-cambia-dal-16-settembre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 13:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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		<category><![CDATA[GestioneRifiuti]]></category>
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<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/rentri-e-fir-digitale-cosa-cambia-dal-16-settembre-2026/">RENTRI e FIR digitale: cosa cambia dal 16 settembre 2026</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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<html><body><h3><strong>Scadenze, soggetti obbligati, sanzioni e istruzioni pratiche per la transizione definitiva al digitale</strong></h3>
<p>Il processo di digitalizzazione della tracciabilit&agrave; dei rifiuti si avvicina a una tappa fondamentale. Con l&rsquo;entrata in vigore del <strong>RENTRI</strong> e del <strong>FIR digitale (XFIR)</strong>, il legislatore ha previsto un periodo transitorio che consente alle imprese di adeguarsi gradualmente alle nuove modalit&agrave; operative. Questa fase terminer&agrave; il <strong>15 settembre 2026</strong>.</p>
<p>Grazie alle disposizioni introdotte dal <strong>Decreto Milleproroghe</strong>, fino a tale data il <strong>Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)</strong> pu&ograve; ancora essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dal <strong>D.M. 59/2023</strong>. Si tratta di un regime di <strong>&ldquo;doppio binario&rdquo;</strong> che permette alle aziende di continuare a utilizzare le procedure tradizionali mentre completano la transizione verso gli strumenti digitali.</p>
<p>In questo contesto, &egrave; importante ricordare che la scelta del formato spetta al <strong>produttore o detentore del rifiuto</strong> e vincola l&rsquo;intera filiera. Se il FIR viene emesso in formato digitale, anche <strong>trasportatore</strong> e <strong>destinatario</strong> dovranno gestirlo digitalmente. Al contrario, se il produttore sceglie il formato cartaceo, l&rsquo;intero processo dovr&agrave; proseguire utilizzando il medesimo supporto.</p>
<h4><strong>Cosa cambia dal 16 settembre 2026</strong></h4>
<p>Dal <strong>16 settembre 2026</strong> il quadro cambier&agrave; in modo significativo. Oltre alla conclusione del periodo transitorio, diventeranno applicabili le <strong>sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI</strong> dei dati contenuti nei formulari.</p>
<p>La proroga prevista dal legislatore ha infatti sospeso l&rsquo;applicazione di tali sanzioni fino al <strong>15 settembre 2026</strong>, concedendo alle imprese un periodo aggiuntivo per completare l&rsquo;adeguamento organizzativo e tecnologico richiesto dal nuovo sistema.</p>
<p><strong>Chi deve iscriversi al RENTRI</strong></p>
<p>Gli obblighi di iscrizione al <strong>RENTRI</strong> non sono cambiati e riguardano gli <strong>impianti di trattamento dei rifiuti</strong>, i <strong>produttori di rifiuti pericolosi</strong>, i produttori di specifiche tipologie di <strong>rifiuti non pericolosi con pi&ugrave; di dieci dipendenti</strong>, nonch&eacute; i <strong>trasportatori</strong>, gli <strong>intermediari</strong> e i <strong>commercianti di rifiuti</strong>.</p>
<p>Restano invece escluse alcune categorie, tra cui i <strong>piccoli imprenditori agricoli</strong> che rientrano nelle soglie previste dalla normativa, le imprese che trasportano esclusivamente i <strong>propri rifiuti non pericolosi</strong> e i professionisti che non operano in forma di <strong>impresa organizzata</strong>.</p>
<p><strong>Attenzione alle iscrizioni non obbligatorie</strong></p>
<p>Particolare attenzione deve essere prestata da chi risulta iscritto al <strong>RENTRI</strong> pur non essendovi obbligato. In questi casi pu&ograve; essere opportuno valutare la cancellazione dal portale, poich&eacute; il mantenimento dell&rsquo;iscrizione comporta il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal sistema.</p>
<p><strong>Il regime sanzionatorio</strong></p>
<p>Sul fronte delle <strong>sanzioni</strong>, il mancato adeguamento pu&ograve; comportare conseguenze economiche rilevanti. Oltre alle sanzioni previste per la <strong>mancata iscrizione</strong> e per l&rsquo;<strong>omessa trasmissione dei dati</strong>, restano applicabili quelle relative al <strong>trasporto dei rifiuti senza un formulario valido</strong>, alla <strong>non corretta tenuta dei registri di carico e scarico</strong> e alle altre violazioni documentali previste dalla normativa ambientale.</p>
<p><strong>Come prepararsi alla scadenza</strong></p>
<p>Per arrivare preparati alla scadenza &egrave; consigliabile verificare tempestivamente la propria posizione rispetto agli obblighi RENTRI, configurare gli strumenti di accesso e <strong>firma digitale</strong> tramite <strong>certificato di firma remota RENTRI</strong> oppure tramite <strong>SPID</strong>, <strong>CIE</strong> o <strong>CNS</strong>, aggiornare software e dispositivi utilizzati per la gestione dei rifiuti e formare adeguatamente il personale coinvolto nelle attivit&agrave; operative e amministrative.</p>
<p>&Egrave; inoltre opportuno confrontarsi con <strong>trasportatori</strong> e <strong>destinatari</strong> ed effettuare test preliminari per verificare il corretto funzionamento delle procedure digitali prima della scadenza definitiva.</p>
<p><strong>La gestione delle emergenze operative</strong></p>
<p>Un altro aspetto da non trascurare riguarda le <strong>procedure di emergenza</strong> da adottare in caso di indisponibilit&agrave; dei servizi RENTRI, della connessione Internet o dei sistemi di autenticazione digitale.</p>
<p>Il <strong>Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026</strong> ha definito specifiche modalit&agrave; operative per garantire la continuit&agrave; della gestione del <strong>FIR digitale</strong> anche in presenza di problemi tecnici. Le procedure da applicare dipendono dalla causa dell&rsquo;indisponibilit&agrave; e dal momento in cui essa si verifica.</p>
<p>Il decreto distingue infatti tra <strong>indisponibilit&agrave; dei servizi RENTRI</strong>, <strong>indisponibilit&agrave; della connessione Internet dell&rsquo;operatore</strong> e <strong>indisponibilit&agrave; dei sistemi di autenticazione digitale</strong>, prevedendo modalit&agrave; operative diverse per ciascuna situazione.</p>
<p><strong>Conclusioni</strong></p>
<p>Il <strong>15 settembre 2026</strong> non rappresenta soltanto la fine di una proroga, ma segna il passaggio definitivo verso un sistema di <strong>tracciabilit&agrave; dei rifiuti</strong> sempre pi&ugrave; digitale, integrato ed efficiente.</p>
<p>Le aziende che utilizzeranno questi mesi per organizzarsi, aggiornare i propri strumenti, formare il personale e testare le nuove procedure potranno affrontare la scadenza con maggiore serenit&agrave;, riducendo il rischio di <strong>errori</strong>, <strong>contestazioni</strong> e <strong>sanzioni</strong>. In questo scenario, una preparazione tempestiva rappresenta la migliore strategia per trasformare un obbligo normativo in un&rsquo;opportunit&agrave; di efficientamento e semplificazione gestionale.</p>
<p><a href="mailto:offerte@stillab.it" class="a-breath"><strong>Contattaci ora</strong></a>, saremo lieti di affiancarti passo dopo passo.</p>
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<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/rentri-e-fir-digitale-cosa-cambia-dal-16-settembre-2026/">RENTRI e FIR digitale: cosa cambia dal 16 settembre 2026</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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