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	<title>sostanze chimiche &#8226; Stillab</title>
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	<description>Analisi, Formazione &#38; Consulenza</description>
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	<title>sostanze chimiche &#8226; Stillab</title>
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		<title>Schede di Sicurezza dei prodotti chimici: novità dal 2023</title>
		<link>https://stillab.it/schede-di-sicurezza-dei-prodotti-chimici-novita-importanti-a-partire-dal-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 15:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti chimici]]></category>
		<category><![CDATA[rischio chimico]]></category>
		<category><![CDATA[schede di sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo scorso 31/12/2022 &#232; scaduta la deroga all&#8217;utilizzo di schede di sicurezza dei prodotti chimici non rispondenti al Regolamento UE 2020/878, che modifica l&#8217;Allegato II del REACH relativo alle &#8220;Prescrizioni per la compilazione di dati di sicurezza (SdS)&#8221;. A partire dal 1&#176; gennaio 2023 non sono pi&#249; valide tutte le schede di sicurezza (SDS) non&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Lo scorso<strong> 31/12/2022 &egrave; scaduta la deroga all&rsquo;utilizzo di schede di sicurezza dei prodotti chimici non rispondenti al </strong><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&amp;from=EN" class="a-breath"><strong>Regolamento UE 2020/878</strong></a>, che modifica l&rsquo;Allegato II del REACH relativo alle &ldquo;Prescrizioni per la compilazione di dati di sicurezza (SdS)&rdquo;. A partire dal 1&deg; gennaio 2023 non sono pi&ugrave; valide tutte le schede di sicurezza (SDS) non conformi alle&nbsp;<b>nuove regole europee</b> sul rischio chimico.</p>
<h2>Cosa cambia dal 1&deg; gennaio 2023?</h2>
<p><strong>Dal 1&deg; gennaio 2023 &egrave; necessario disporre delle schede di sicurezza aggiornate. </strong>Terminato il regime transitorio, s&rsquo;incorrer&agrave; in <strong>sanzioni</strong> se le schede di sicurezza non saranno aggiornate.</p>
<p>Le schede di sicurezza riportano tutte le informazioni per l&rsquo;utilizzo di agenti chimici pericolosi, e le disposizioni normative per la redazione delle SDS sono contenute nell&rsquo;<strong><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907R(01)" class="a-breath">Allegato II del Regolamento 18/12/2006, n&deg; 1907</a></strong>, dove sono specificate sia le prescrizioni di carattere generale e il formato, sia le prescrizioni relative alla <strong>compilazione dettagliata di ogni sezione</strong>.</p>
<p>Tra<strong> novit&agrave; introdotte del nuovo Regolamento UE 2020/878</strong>, troviamo:</p>
<ul>
<li><strong>nuove prescrizioni specifiche</strong> sulle nanoforme delle sostanze previste dal regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1&deg; gennaio 2020;</li>
<li>l&rsquo;adeguamento alla sesta e settima revisione del GHS;</li>
<li>l&rsquo;inserimento dell&rsquo;<strong>identificatore unico di formula</strong> <strong>(UFI)</strong>, un codice alfanumerico di notifica delle sostanze e miscele pericolose funzionale al nuovo sistema europeo. Per determinate miscele non imballate, l&rsquo;UFI andr&agrave; riportato nella Scheda di Sicurezza</li>
<li>le indicazioni circa le sostanze e le miscele aventi <strong>propriet&agrave; di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini)</strong>;</li>
<li>l&rsquo;adeguamento per l&rsquo;inserimento di Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicit&agrave; acuta.</li>
</ul>
<h2>Perch&egrave; &egrave; necessario disporre delle SDS?</h2>
<p>L&rsquo;aggiornamento continuo di una SDS non &egrave; un mero atto formale.</p>
<p>Esistono delle precise circostanze per cui le schede di sicurezza devono essere aggiornate tempestivamente dai fornitori:</p>
<ul>
<li aria-level="1">in caso di&nbsp;<b>disponibilit&agrave; di nuove informazioni</b>&nbsp;che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o sui pericoli;</li>
<li aria-level="1">qualora un&rsquo;<b>autorizzazione venga accettata o rifiutata</b>;</li>
<li aria-level="1">quando viene&nbsp;<b>imposta una restrizione</b>.</li>
</ul>
<h2>Quali informazioni devono contenere le SDS?</h2>
<p>Una Scheda di Sicurezza deve contenere <strong>16 punti, </strong>tra i quali:</p>
<ul>
<li><b>identificazione della sostanza;</b></li>
<li>societ&agrave; produttrice;</li>
<li><b>classificazione del pericolo;</b></li>
<li>la composizione della sostanza:</li>
<li><b>informazioni sugli ingredienti</b>&nbsp;<b>della miscela;</b></li>
<li><b>misure di pronto soccorso</b> in caso di esposizione accidentale alla sostanza chimica;</li>
<li>misure da adottare per ridurre gli effetti negativi in caso di <strong>incendio</strong> coinvolga la determinata sostanza e/o di fuoriuscita o <strong>dispersione</strong> della stessa.</li>
</ul>
<p>Ciascuna Scheda di Sicurezza riporta, inoltre, informazioni che riguardano:</p>
<ul>
<li aria-level="1"><b>manipolazione e immagazzinamento</b>;</li>
<li aria-level="1"><strong>limiti di esposizione</strong> e le misure di controllo dell&rsquo;esposizione;</li>
<li aria-level="1"><b>informazioni tossicologiche</b>&nbsp;ed&nbsp;<b>ecologiche;</b></li>
<li aria-level="1">considerazioni sullo <b>smaltimento della sostanza</b>, sul&nbsp; trasporto e sulla legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente.</li>
</ul>
<p><strong>Verificate dunque di essere in possesso di SDS aggiornate </strong>e che l&rsquo;uso che fate della sostanza o del preparato, rispecchia quanto riportato sulla SDS stessa, ponendo particolare attenzione agli scenari di esposizione previsti!</p>
<h2>Come pu&ograve; aiutarvi Stillab</h2>
<p>In STILLAB abbiamo le professionalit&agrave; adeguate per fornirti una consulenza specializzata nella valutazione della tua posizione.</p>
<p><strong><a href="mailto:consulenza@stillab.it" class="a-breath">Contattaci</a></strong></p>
</body></html>
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		<item>
		<title>8° Programma di Azione per l’Ambiente (PAA): vivere bene nei limiti del pianeta</title>
		<link>https://stillab.it/8-programma-di-azione-per-lambiente-paa-vivere-bene-nei-limiti-del-pianeta-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 08:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[#emissionizero]]></category>
		<category><![CDATA[#ProgrammaAzioneAmbiente]]></category>
		<category><![CDATA[#programmaLIFE]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze chimiche]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[tutela ambientale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 2 maggio 2022 entra in vigore l&#8217;8&#176; Programma di Azione per l&#8217;Ambiente (PAA) adottato dal Consiglio dell&#8217;Unione Europea, definisce gli obiettivi Ambientali e Climatici fino al 2030. Il nuovo PAA sostituisce quindi il 7&#176; programma conclusosi il 31/12/2020 e durer&#224; fino al 31/12/2030. I Programmi di Azione per l&#8217;Ambiente hanno indirizzato lo sviluppo della&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il 2 maggio 2022 entra in vigore l&rsquo;<strong>8&deg; Programma di Azione per l&rsquo;Ambiente (PAA)</strong> adottato dal Consiglio dell&rsquo;Unione Europea, definisce gli obiettivi Ambientali e Climatici fino al 2030. Il nuovo PAA sostituisce quindi il 7&deg; programma conclusosi il 31/12/2020 e <strong>durer&agrave; fino al 31/12/2030</strong>.</p>
<p>I Programmi di Azione per l&rsquo;Ambiente hanno indirizzato lo sviluppo della politica ambientale dell&rsquo;UE fin dai primi anni &rsquo;70.</p>
<p>La<strong> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.114.01.0022.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2022%3A114%3ATOC" class="a-breath">Decisione n. 2022/591/UE</a></strong> del 6 aprile 2022 del Parlamento Europeo (8&deg; PAA) si pone l&rsquo;obiettivo di <em>accelerare una transizione &ldquo;verde&rdquo; equa, inclusiva e climaticamente neutra</em>. Un ambiente sano &egrave; alla base del benessere di tutte le persone. Un ambiente in cui la biodiversit&agrave; &egrave; conservata e gli ecosistemi prosperano, la natura &egrave; protetta e ripristinata, permette una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici, alle catastrofi meteorologiche e ai rischi ambientali in genere.</p>
<h2><strong>Quali sono gli obiettivi del 8&deg; PAA?</strong></h2>
<p>I <strong>6 obiettivi tematici prioritari</strong> sono:</p>
<ol>
<li>ridurre le emissioni di gas a effetto serra;</li>
<li>rafforzare l&rsquo;adattamento ai cambiamenti climatici;</li>
<li>progredire verso un&rsquo;economia del benessere che restituisca al pianeta pi&ugrave; di quanto prenda;</li>
<li>perseguire l&rsquo;&laquo;inquinamento zero&raquo;, anche in relazione alle sostanze chimiche nocive;</li>
<li>proteggere, preservare e ripristinare la biodiversit&agrave; marina e terrestre, la biodiversit&agrave; delle acque interne e dello stato dell&rsquo;ambiente, in particolare l&rsquo;aria, l&rsquo;acqua e il suolo;</li>
<li>promuovere la riduzione degli impatti ambientali connessi a produzione e consumo.</li>
</ol>
<p>Il Consiglio e il Parlamento hanno concordato diverse <strong>condizioni che favoriranno il conseguimento degli obiettivi prioritari</strong>, in particolare:</p>
<ul>
<li>la riduzione dell&rsquo;impronta dei materiali e di quella dei consumi dell&rsquo;UE</li>
<li>il rafforzamento degli incentivi positivi sotto il profilo ambientale</li>
<li>l&rsquo;eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l&rsquo;ambiente, in particolare quelle a favore dei combustibili fossili</li>
</ul>
<p><strong>Entro il 31 marzo 2024</strong> la Commissione effettuer&agrave; un <strong>riesame intermedio dei progressi compiuti</strong> nel raggiungimento degli obiettivi tematici prioritari.</p>
<p>Il piano inoltre include un nuovo programma di monitoraggio volto a garantire che non ci si allontani dai traguardi ambientali che sar&agrave; gestito dalle <strong>Agenzie europee dell&rsquo;ambiente (Aea)</strong> e per le sostanze chimiche <strong>(Echa)</strong>.</p>
<h2><strong>Esistono strumenti per finanziare la transizione?</strong></h2>
<p>Per promuovere l&rsquo;economia circolare e l&rsquo;uso efficiente delle risorse &egrave; pertanto necessario cambiare il modo in cui materiali e prodotti sono <strong>progettati, prodotti, consumati, riparati, riutilizzati, riciclati e smaltiti</strong>, concentrandosi sull&rsquo;intero ciclo di vita dei prodotti. L&rsquo;Europa &egrave; attiva su numerosi fronti per tutelare l&rsquo;ambiente e uno degli strumenti pi&ugrave; rappresentativi &egrave; il <strong>programma LIFE</strong>.</p>
<p>LIFE &egrave; l&rsquo;acronimo della locuzione francese L&rsquo;Instrument Financier puor l&rsquo;Environnement, che tradotto &egrave; Strumento Finanziario per l&rsquo;Ambiente: &egrave; lo strumento di finanziamento dell&rsquo;Unione Europea per contribuire all&rsquo;attuazione e allo sviluppo della politica e della legislazione <strong>in materia di ambiente e clima</strong>. Unico fondo europeo dedicato in maniera specifica all&rsquo;ambiente e all&rsquo;azione per il clima, svolge un&nbsp; ruolo determinante cruciale nel sostenere gli stati membri dell&rsquo;Unione Europea nel raggiungimento degli obiettivi fissati in tale ambito.</p>
<p>Il <a href="https://www.mite.gov.it/pagina/il-nuovo-programma-l-ambiente-e-l-azione-il-clima-life-2021-2027" class="a-breath"><strong>programma LIFE 2021-2027</strong></a><strong>,</strong> con un budget pi&ugrave; ambizioso rispetto al passato (dotazione finanziaria complessiva di 5,45 miliardi di euro), contribuir&agrave; all&rsquo;integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell&rsquo;obiettivo generale di<strong> destinare almeno il 30 % dell&rsquo;importo totale della spesa di bilancio dell&rsquo;UE a sostegno degli obiettivi climatici</strong>.</p>
<p>A partire dal 2021 dunque, il Programma Life finanzier&agrave; &nbsp;azioni relative <strong>all&rsquo;efficienza energetica </strong>e <strong>alle energie rinnovabili </strong>su piccola scala (tramite il nuovo sottoprogramma per la Transizione all&rsquo;energia pulita).</p>
<p>Destinato a imprese (<strong>PMI o grandi imprese</strong>), enti locali, ONG e organizzazioni private senza scopo di lucro, LIFE sovvenzioner&agrave; progetti con <strong>ricadute positive su Ambiente, il Clima, l&rsquo;Energia e la Natura</strong>.</p>
<h2><strong>Quali sono le aree di intervento del programma LIFE?</strong></h2>
<p>Nello specifico, il programma Life comprende 2 settori di intervento e 4 sottoprogrammi.:</p>
<h3><strong>Settore AMBIENTE</strong></h3>
<ul>
<li>Natura e biodiversit&agrave;-NAT (2,150 miliardi di &euro;)</li>
<li>Economia circolare e qualit&agrave; della vita-ENV (1,350 miliardi di &euro;)</li>
</ul>
<h3><strong>Settore AZIONE PER IL CLIMA</strong></h3>
<ul>
<li>Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici-CLIMA (0,950 miliardi di &euro;)</li>
<li>Transizione all&rsquo;energia pulita-CET (1 miliardo di &euro;)</li>
</ul>
<p>Inoltre, il sottoprogramma Transizione all&rsquo;energia pulita finanzia i progetti dedicati all&rsquo;efficienza energetica e alle energie rinnovabili su piccola scala.</p>
<h2><strong>Le scadenze per il 2022</strong></h2>
<p>Le nuove Call 2022 di LIFE saranno pubblicate sul portale Funding &amp; Tender il <strong>17 maggio 2022</strong>.</p>
<p>I bandi in arrivo avranno le seguenti scadenze:</p>
<ul>
<li><strong>8 settembre 2022: </strong>Progetti strategici di tutela della natura e Progetti Strategici Integrati&nbsp; <strong>(concept note) </strong>&ndash; <strong>07 marzo 2023 (progetto completo)</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>8 settembre 2022: </strong>Progetti di Assistenza Tecnica</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>21 settembre 2022: </strong>Sovvenzioni per ONG e enti senza scopo di lucro</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>4 ottobre 2022: </strong>Progetti d&rsquo;azione Standard (SAP) per i sottoprogrammi &ldquo;Economia circolare e qualit&agrave; della vita&rdquo;, &ldquo;Natura e biodiversit&agrave;&rdquo;, &ldquo;Azione per il clima&rdquo;</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>16 novembre 2022: </strong>Progetti per il sottoprogramma &ldquo;Transizione verso l&rsquo;energia pulita&rdquo;</li>
</ul>
<h2><strong>In conclusione, cosa possiamo fare per te?</strong></h2>
<p><strong>Stillab</strong>, con il suo progetto <strong><a href="https://stillab.it/greenstillab/" class="a-breath">GreenStillab</a></strong>, desidera sostenere le Organizzazioni in questo percorso di transizione.</p>
<p>Per maggiori info: <a href="mailto:formazione@stillab.it" class="a-breath">contattaci</a>.</p>
</body></html>
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		<item>
		<title>Come si compilano le etichette delle sostanze chimiche pericolose?</title>
		<link>https://stillab.it/come-compilare-etichette-sostanze-chimiche-pericolose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 07:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze chimiche]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gli <strong>agenti chimici</strong> potenzialmente pericolosi sono molti. Per <strong>prevenire rischi per la salute</strong> dei lavoratori è fondamentale attenersi alle <strong>informazioni presenti sulle etichette</strong>. Ma come vanno compilate? L'<strong>INAIL</strong> ha raccolto in una guida <strong>tutte le indicazioni utili</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/come-compilare-etichette-sostanze-chimiche-pericolose/">Come si compilano le etichette delle sostanze chimiche pericolose?</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><div style="margin-top: 1rem;"></div>
<p>L&rsquo;utilizzo di sostanze chimiche &egrave; sempre pi&ugrave; controllato dalla legislazione internazionale. Questo per&ograve; non impedisce alle aziende di introdurne sempre di nuove, cos&igrave; che i lavoratori si trovano spesso a confrontarsi con nuovi <strong>agenti chimici potenzialmente nocivi</strong>. Per <strong>prevenire rischi</strong> per la salute &egrave; fondamentale attenersi alle <strong>istruzioni presenti sulle etichette delle sostanze chimiche</strong>.</p>
<h2>La normativa e le indicazioni dell&rsquo;INAIL</h2>
<p>Quando parliamo di <strong>sostanze chimiche</strong> e di gestione del rischio chimico sul luogo di lavoro, i testi normativi di riferimento sono essenzialmente due.</p>
<p>Il <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32006R1907R(01)" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">Regolamento (CE) n. 1907/2006</a>, meglio conosciuto come <strong>REACH</strong>, impone la <strong>registrazione</strong> all&rsquo;ECHA di <strong>tutte le sostanze chimiche</strong> prodotte o importante nell&rsquo;Unione Europea. Che si tratti di materie prime, semilavorati o prodotti finiti.</p>
<p>Il secondo testo &egrave; il <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1272" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">Regolamento (CE) n. 1272/2008</a>, noto anche come <strong>CLP</strong>, che modifica e integra alcune normative precedenti, tra cui anche il REACH, per garantire una protezione ancora pi&ugrave; elevata per la salute dell&rsquo;uomo e dell&rsquo;ambiente. In che modo? Attraverso il <strong>sistema di etichettatura e imballaggio</strong>. Il regolamento stabilisce infatti che fabbricanti e importatori devono etichettare le sostanze chimiche e imballarle in modo adeguato prima dell&rsquo;immissione sul mercato.</p>
<p>Con riferimento al REACH e al CLP, di recente l&rsquo;<strong>INAIL</strong> ha pubblicato una <strong>guida dedicata ai lavoratori</strong> per aiutarli a <strong>leggere e compilare le etichette </strong>in modo corretto, <strong>prevenire l&rsquo;esposizione</strong>&nbsp;agli agenti chimici pericolosi e <strong>gestire il rischio</strong> chimico.</p>
<h2>Etichettare le sostanze chimiche pericolose</h2>
<p><strong>Compilare l&rsquo;etichetta di una sostanza chimica in modo puntuale e completo</strong> &egrave; indispensabile per mettere il suo utilizzatore nella condizione di maneggiare la sostanza con consapevolezza.</p>
<p>La pubblicazione dell&rsquo;INAIL chiarisce che:</p>
<ul>
<li>l&rsquo;etichetta deve riportare
<ul>
<li><strong>nome</strong>, <strong>indirizzo</strong> e <strong>contatti</strong> del fornitore,</li>
<li><strong>quantit&agrave;</strong> di sostanza contenuta nel collo,</li>
<li><strong>nome e numero identificatore</strong> del prodotto;</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>inoltre, se la sostanza lo richiede, l&rsquo;etichetta deve riportare anche
<ul>
<li><strong>pittogrammi</strong> di pericolo,</li>
<li><strong>avvertenze</strong>,</li>
<li><strong>indicazioni</strong> di pericolo,</li>
<li><strong>consigli</strong> di prudenza,</li>
<li><strong>informazioni</strong> supplementari.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Se poi la sostanza &egrave; fornita al pubblico, l&rsquo;etichetta deve dare istruzioni anche per lo smaltimento della sostanza o dell&rsquo;imballaggio. Restano esclusi i casi in cui lo smaltimento stesso pu&ograve; rappresentare un rischio per la salute dell&rsquo;uomo o dell&rsquo;ambiente.</p>
<p>Le <strong>indicazioni</strong> possono essere inserite <strong>in qualunque ordine</strong> sull&rsquo;etichetta. &Egrave; sufficiente che siano <strong>chiare e complete</strong>. E naturalmente devono essere <strong>leggibili e indelebili</strong>.</p>
<p>Il documento redatto dall&rsquo;INAIL, e intitolato <a href="https://www.inail.it/cs/internet/docs/pubb-agenti-chimici-pericolosi-2018-allegato_6443124855992.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath"><em>Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori</em></a>, &egrave; disponibile in pdf. Naturalmente se hai bisogno di un aiuto per compilare le tue etichette in modo conforme, puoi rivolgerti ai nostri <strong>consulenti ambientali</strong> che saranno felici di aiutarti.</p>
<p><a href="mailto:ambiente@stillab.it" class="a-breath">Contattaci</a>, siamo a tua disposizione.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/come-compilare-etichette-sostanze-chimiche-pericolose/">Come si compilano le etichette delle sostanze chimiche pericolose?</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Relazione di riferimento AIA: il nuovo decreto ministeriale</title>
		<link>https://stillab.it/relazione-di-riferimento-aia-il-nuovo-decreto-ministeriale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 07:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[AIA]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze chimiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=4376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se la tua <strong>attività industriale</strong> utilizza, produce o scarica <strong>sostanze pericolose</strong> con il rischio di contaminare il suolo e le acque sotterranee, devi allegare la <strong>relazione di riferimento</strong> alla richiesta di <strong>Autorizzazione Integrata Ambientale</strong>. La relazione permette di confrontare l’eventuale stato di contaminazione iniziale con quello successivo alla fine dell’attività produttiva. Scopri di più.</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/relazione-di-riferimento-aia-il-nuovo-decreto-ministeriale/">Relazione di riferimento AIA: il nuovo decreto ministeriale</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><div style="margin-top: 1rem;"></div>
<p>Il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/26/19G00103/sg" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">Decreto Ministeriale 15 aprile 2019 n. 95</a> definisce il <strong>nuovo regolamento per compilare la relazione di riferimento AIA</strong>, Autorizzazione Integrata Ambientale.</p>
<p>La relazione di riferimento dev&rsquo;essere allegata all&rsquo;istanza AIA nel caso in cui l&rsquo;<strong>attivit&agrave; industriale </strong>utilizzi, produca o scarichi<strong> sostanze pericolose</strong>, con il <strong>rischio di contaminare il suolo e le acque sotterranee.</strong> La relazione permette anzitutto di confrontare l&rsquo;eventuale stato di contaminazione iniziale con quello successivo alla fine dell&rsquo;attivit&agrave; produttiva. E in un secondo momento di adottare le misure di ripristino adeguate, nel caso ci sia un peggioramento delle condizioni ambientali.</p>
<h2>A quali impianti si applica la relazione di riferimento AIA?</h2>
<p>Il nuovo decreto si riconduce agli allegati del <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&amp;atto.codiceRedazionale=006G0171" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152</a> e stabilisce che <strong>devono presentare la relazione di riferimento</strong>:</p>
<ul>
<li>gli impianti elencati nell&rsquo;Allegato XII alla parte seconda, ai punti 1, 3, 4 e 5;</li>
<li>gli impianti elencati al punto 2 dell&rsquo;Allegato XII alla parte seconda, nel caso in cui siano alimentati, anche solo in parte, da combustibili diversi dal gas naturale;</li>
<li>le installazioni per le quali esiste l&rsquo;obbligo di presentare la relazione di riferimento secondo l&rsquo;articolo 4 dello stesso D. M. 15 aprile 2019 n. 95.</li>
</ul>
<h2>Cosa prevede il nuovo decreto ministeriale?</h2>
<p>Tra le indicazioni pi&ugrave; rilevanti del nuovo decreto troviamo:</p>
<ul>
<li>la <strong>procedura</strong> per individuare le sostanze pericolose pertinenti,</li>
<li>i <strong>contenuti minimi</strong> della relazione di riferimento,</li>
<li>i <strong>criteri</strong> per reperire le informazioni sullo stato del suolo e delle acque sotterranee.</li>
</ul>
<h3>Procedura per identificare sostanze pericolose pertinenti</h3>
<p>La procedura si articola in tre fasi:</p>
<ol>
<li><strong>verificare la presenza di sostanze pericolose</strong> impiegate, prodotte e emesse dall&rsquo;azienda, specificando anche la loro classe di pericolosit&agrave;;</li>
<li><strong>valutare il superamento delle soglie di rilevanza</strong> delle sostanze individuate;</li>
<li><strong>analizzare la possibile contaminazione del suolo e delle acque sotterranee</strong>, nel caso in cui le soglie di rilevanza siano state superate.</li>
</ol>
<h3>Contenuti minimi della relazione di riferimento</h3>
<p>Il decreto stabilisce nel dettaglio i contenuti minimi della relazione da allegare all&rsquo;istanza AIA. Dalla <strong>descrizione delle attivit&agrave; precedenti</strong> svolte nel sito industriale all&rsquo;<strong>uso attuale del sito</strong> stesso, fino a un&rsquo;eventuale <strong>destinazione d&rsquo;uso diversa per il futuro</strong>. Quindi informazioni sul <strong>contesto geologico e idrogeologico</strong> e ancora un resoconto dettagliato dei <strong>campionamenti</strong> e delle <strong>misurazioni</strong> eseguite per rilevare la presenza e la concentrazione di sostanze pericolose.</p>
<p>Queste e altre informazioni devono essere riportate nella relazione di riferimento per poter delineare una previsione quanto pi&ugrave; specifica possibile dell&rsquo;impatto ambientale della produzione.</p>
<h3>Criteri per l&rsquo;acquisizione di informazioni</h3>
<p>Nell&rsquo;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/26/19G00103/sg" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">Allegato 3</a> al nuovo decreto sono stabiliti i <strong>criteri analitici</strong> per raccogliere informazioni sullo <strong>stato del suolo e delle acque sotterranee</strong> e valutare la presenza di sostanze pericolose. In particolare, vengono illustrate le diverse <strong>strategie di campionamento</strong> in base alle caratteristiche del sito industriale e al contesto geologico e idrogeologico in cui &egrave; collocato.</p>
<h2>Come possiamo aiutarti?</h2>
<p>L&rsquo;argomento &egrave; complesso, lo sappiamo bene. Ma <strong>per qualunque dubbio o richiesta</strong> puoi sempre rivolgerti ai nostri <a href="https://stillab.it/area-ambiente/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">consulenti ambientali</a>. Possiamo aiutarti a eseguire i <strong>campionamenti</strong> necessari per la tua attivit&agrave; produttiva, a redigere la <strong>relazione</strong> di riferimento e presentare la <strong>richiesta</strong> di Autorizzazione Integrata Ambientale.</p>
<p><a href="mailto:ambiente@stillab.it" class="a-breath">Contattaci subito</a>, siamo a tua disposizione.</p>
</body></html>
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		<title>Formaldeide: rischio cancerogeno in metalmeccanica</title>
		<link>https://stillab.it/formaldeide-rischio-cancerogeno-in-metalmeccanica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 07:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[formaldeide]]></category>
		<category><![CDATA[rischio cancerogeno]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze chimiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=4359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Torniamo a parlare di sostanze pericolose per la salute. Sai che la <strong>formaldeide</strong> è ancora molto <strong>utilizzata in metalmeccanica</strong> anche se è riconosciuta come <strong>cancerogena</strong>?</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Abbiamo gi&agrave; parlato di <a href="https://stillab.it/2019/07/26/rischio-cancerogeno-mutageno-nuova-direttiva-2019-983/" class="a-breath">sostanze cancerogene adoperate nel settore produttivo</a> e di quanto siano pericolose per la salute dei lavoratori. Con questo articolo torniamo sull&rsquo;argomento per prendere in esame una sostanza in particolare, la <strong>formaldeide</strong>, e il <strong>rischio cancerogeno</strong> che pu&ograve; generare in <strong>metalmeccanica</strong>.</p>
<h2>Cos&rsquo;&egrave; la formaldeide?</h2>
<p>La formaldeide &egrave; una <strong>sostanza incolore</strong> ma con un <strong>forte odore irritante</strong>. &Egrave; molto diffusa, basta pensare che &egrave; presente in natura negli organismi dei mammiferi, come prodotto del metabolismo. Si pu&ograve; disperdere nell&rsquo;ambiente a seguito di una combustione e per le sue caratteristiche &egrave; <strong>adoperata in molti settori industriali</strong>. Viene impiegata come conservante alimentare e per la fabbricazione dei prodotti pi&ugrave; disparati: dalle resine sintetiche ai disinfettanti, fino ai detergenti cosmetici.</p>
<h2>Esposizione alla formaldeide e rischio cancerogeno</h2>
<p><strong>La formaldeide &egrave; una sostanza cancerogena.</strong> L&rsquo;ha stabilito il <a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/895/oj/ita" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">regolamento UE N. 895/2014 del 14 agosto 2014</a>, che l&rsquo;ha inserita nella categoria 1B. Rientrano in questo gruppo le <a href="https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agenti-cancerogeni-e-mutageni/classificazione.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l&rsquo;uomo</a>.</p>
<p>La gravit&agrave; delle <strong>conseguenze</strong> dipende da numerosi fattori: la concentrazione di formaldeide dispersa nell&rsquo;aria, il tempo di esposizione e la suscettibilit&agrave; della singola persona esposta.</p>
<p>L&rsquo;esposizione pu&ograve; provocare:</p>
<ul>
<li><strong>irritazione</strong> agli occhi, alla pelle e alle mucose,</li>
<li><strong>sensibilizzazione</strong> allergica,</li>
<li>comparsa di <strong>patologie cancerogene</strong>.</li>
</ul>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-large wp-image-4364 aligncenter" src="https://stillab.it/wp-content/uploads/2019/10/uso-formaldeide-rischio-cancro-1024x536.jpg" alt="" width="1024" height="536"></p>
<h2>La formaldeide in metalmeccanica</h2>
<p>Come dicevamo, la formaldeide viene adoperata a livello industriale in tanti settori produttivi diversi. Uno degli ambiti pi&ugrave; esposti al rischio cancerogeno da formaldeide &egrave; il <strong>settore metalmeccanico</strong>.</p>
<p>Nelle industrie metalmeccaniche si fa un largo di oli minerali additivati con sostanze chimiche quali la formaldeide. Facciamo qualche esempio. I <strong>fluidi lubrorefrigeranti</strong> impiegati per limitare l&rsquo;usura dei macchinari, o gli <strong>oli solubili</strong> usati per evitare la formazione dei batteri, possono contenere componenti che rilasciano formaldeide. E questo nonostante i numerosi studi, dedicati all&rsquo;esposizione professionale a queste sostanze, abbiano evidenziato la loro pericolosit&agrave;.</p>
<h2>Cosa fare se c&rsquo;&egrave; rischio cancerogeno da formaldeide?</h2>
<ul>
<li>Il primo passo &egrave; controllare la <strong>scheda di sicurezza</strong> relativa alle sostanze impiegate, per verificare la possibile liberazione di formaldeide, e aggiornare la<strong> valutazione specifica dei rischi</strong> chimici e cancerogeni.</li>
<li>Se emerge la possibilit&agrave; di esposizione al rischio cancerogeno da formaldeide, &egrave; necessario approfondire la valutazione, anche attraverso il <strong>campionamento ambientale</strong>.</li>
<li>A questo punto &egrave; necessario stabilire <strong>misure di prevenzione e protezione</strong> per ridurre l&rsquo;esposizione dei lavoratori.</li>
</ul>
<h3>Come ridurre l&rsquo;esposizione?</h3>
<ol>
<li>La soluzione migliore, se praticabile, naturalmente &egrave; <strong>eliminare la sostanza</strong> incriminata. Oppure in alternativa si possono <strong>preferire prodotti a basso contenuto di formaldeide</strong>.</li>
<li>&Egrave; necessario<strong> adottare misure tecniche e organizzative</strong>, cos&igrave; da contenere la durata e l&rsquo;intensit&agrave; dell&rsquo;esposizione alla formaldeide e ridurre il numero dei lavoratori esposti.</li>
<li>A cadenza periodica si deve <strong>rilevare analiticamente la concentrazione di formaldeide</strong> dispersa nell&rsquo;aria, per verificare l&rsquo;efficacia delle misure contenitive.</li>
<li>Nel caso ci sia rischio cancerogeno, il datore di lavoro &egrave; anche tenuto a <strong>istituire e aggiornare il registro dei lavoratori esposti e stabilire un programma di sorveglianza sanitaria</strong> con la collaborazione del medico competente.</li>
</ol>
<p>Se sospetti che i tuoi lavoratori possano essere esposti alla formaldeide, non aspettare. Il rischio cancerogeno &egrave; pi&ugrave; subdolo di quello che puoi pensare. <a href="mailto:ambiente@stillab.it" class="a-breath">Contattaci subito</a>.</p>
</body></html>
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		<title>POP Persistent Organic Pollutants: cosa sono e come sono regolamentati</title>
		<link>https://stillab.it/persistent-organic-pollutants-cosa-sono-come-sono-regolamentati-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 07:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze chimiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=4308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli <strong>inquinanti organici persistenti</strong> sono stanze particolarmente nocive. Grazie alla loro <strong>capacità di propagarsi e permeare gli ecosistemi</strong>, rappresentano un pericolo per la salute dell'ambiente e dell'uomo a livello internazionale. Vediamo come si sta muovendo il sistema normativo per <strong>ridurre ed eliminare la loro emissione</strong>.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il <strong>25 giugno 2019</strong> &egrave; stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell&rsquo;Unione Europea il nuovo regolamento che disciplina in modo ancora pi&ugrave; rigoroso la <strong>gestione dei Persistent Organic Pollutants</strong>. Ma cosa sono gli inquinanti organici persistenti? E perch&eacute; richiedono una normativa stringente e condivisa a livello internazionale? Vediamolo insieme, prima di parlare delle novit&agrave; legislative.</p>
<h2>Cosa sono i Persistent Organic Pollutants?</h2>
<p>I <strong>Persistent Organic Pollutants</strong>, abbreviati in <strong>POP</strong>, sono <strong>sostanze inquinanti particolarmente pericolose e nocive</strong> per la salute dell&rsquo;uomo e dell&rsquo;ambiente.</p>
<p>Le sostanze attualmente riconosciute come <strong>inquinanti organici persistenti</strong> possono essere suddivise in <strong>tre categorie</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>pesticidi</strong> (aldrin, clordano, clordecone, DDT, dieldrin, endrin, eptacloro, esclorobenzene, esaclorocicloesano, mirex e toxafene),</li>
<li><strong>prodotti industriali</strong> (PCB e PBB ritardanti di fiamma),</li>
<li><strong>sottoprodotti non desiderati</strong> (diossine, furani e alcuni IPA).</li>
</ul>
<p>Queste sostanze chimiche sono <strong>trasportate</strong> attraverso le frontiere internazionali e depositate lontano dal luogo di emissione. <strong>Persistono nell&rsquo;ambiente</strong> <strong>e sono soggette a bioaccumulo</strong> attraverso la catena alimentare.</p>
<p>Un primo passo verso la risoluzione del problema &egrave; stato fatto il 22 maggio 2001, con la firma della <strong>Convenzione di Stoccolma</strong>.</p>
<h2>Cosa prevede la Convenzione di Stoccolma?</h2>
<p>La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, sottoscritta da 179 firmatari inclusi i Paesi dell&rsquo;Unione Europea, <strong>stabilisce la fine della produzione, dell&rsquo;uso e della movimentazione di POP</strong>.</p>
<p>L&rsquo;obiettivo &egrave; quello di <strong>ridurre al minimo l&rsquo;emissione di queste sostanze nell&rsquo;ambiente</strong>. E per questo scopo i Paesi che hanno aderito si sono presi l&rsquo;impegno di sviluppare dei piani d&rsquo;azione, mirati all&rsquo;uso di prodotti e processi alternativi.</p>
<h2>Il nuovo Regolamento (UE) 2019 /1021</h2>
<p>Il <strong>nuovo regolamento</strong> &egrave; in linea con le pi&ugrave; recenti <strong>modifiche della convenzione di Stoccolma</strong>, che fornisce il quadro giuridico globale per eliminare la produzione, l&rsquo;uso, l&rsquo;importazione e l&rsquo;esportazione di inquinanti organici persistenti. Diverse modifiche avvicinano il regolamento alla normativa generale dell&rsquo;UE in materia di sostanze chimiche, apportando <strong>maggiore chiarezza, trasparenza e maggiore possibilit&agrave; di interpretazioni univoche</strong>.</p>
<p>Il pi&ugrave; recente <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1021&amp;from=IT" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">Regolamento (UE) 2019/1021</a> stringe pertanto le maglie della normativa esistente con provvedimenti importanti. Vediamone alcuni.</p>
<ul>
<li>La commercializzazione e l&rsquo;uso dei Persistent Organic Pollutants sono gi&agrave; stati gradualmente eliminati entro i confini dell&rsquo;Unione Europea. Il nuovo regolamento <strong>proibisce la fabbricazione degli inquinanti e riduce al minimo le deroghe</strong>.</li>
<li>Le aziende che possiedono queste <strong>sostanze</strong>, o materiali contenenti queste sostanze, devono gestirle <strong>come se fossero rifiuti</strong>. E assicurarsi che vengano <strong>smaltiti in modo che i POP siano distrutti in modo irreversibile</strong>.</li>
<li>Il regolamento sancisce l&rsquo;importanza di <strong>identificare e separare alla fonte rifiuti consistenti in inquinanti organici persistenti</strong>, ovvero sostanze che li contengono o da essi contaminate, al fine di minimizzare la diffusione di tali sostanze chimiche in altri tipi di rifiuti.</li>
<li>Sono introdotte alcune <strong>indicazioni relative ai codici CER</strong> sicuramente coinvolti da questa tipologia di inquinanti e le relative <strong>modalit&agrave; autorizzate di gestione dei rifiuti</strong>.</li>
<li>Trascorsi due anni dall&rsquo;entrata in vigore del regolamento, i Paesi dell&rsquo;Unione Europea devono <strong>redigere e mantenere un inventario delle sostanze rilasciate</strong> nell&rsquo;ambiente. Inoltre, devono comunicare il loro piano d&rsquo;azione rivolto a minimizzare le emissioni.</li>
</ul>
<p>In questo modo, il <strong>sistema normativo</strong> relativo alla tutela dell&rsquo;ambiente e dell&rsquo;uomo dalle sostanze chimiche si fa <strong>ancora pi&ugrave; stratificato</strong>. Naturalmente i nostri tecnici di laboratorio sono a tua disposizione per <a href="https://stillab.it/laboratorio/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">effettuare tutti i rilievi necessari e valutare le emissioni della tua attivit&agrave; produttiva</a>. Se hai bisogno di chiarimenti e di un supporto concreto, <a href="mailto:laboratorio@stillab.it" class="a-breath">contattaci</a>.</p>
</body></html>
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		<title>Sai che il rischio chimico esiste anche in metalmeccanica?</title>
		<link>https://stillab.it/rischio-chimico-in-metalmeccanica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 07:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze chimiche]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Anche le aziende del settore metalmeccanico si devono confrontare con aspetti collaterali al loro core business, che talvolta vengono sottovalutati: è il caso del <strong>rischio chimico</strong>. Gestirlo correttamente è fondamentale per la sicurezza dei lavoratori, vediamo insieme alcune <strong>implicazioni per le aziende metalmeccaniche</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/rischio-chimico-in-metalmeccanica/">Sai che il rischio chimico esiste anche in metalmeccanica?</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Come tutte le imprese, anche le <strong>aziende del settore metalmeccanico</strong> si devono confrontare con <strong>aspetti collaterali alla loro attivit&agrave;</strong>. Sono esigenze, e talvolta criticit&agrave;, che nascono nell&rsquo;ambito della catena di fornitura e non sono meno importanti di quelle proprie del core business di un&rsquo;impresa. Capita per&ograve; che questi aspetti vengano <strong>sottovalutati</strong>: &egrave; il caso del <strong>rischio chimico in metalmeccanica</strong>.</p>
<h2>REACH e rischio chimico in metalmeccanica</h2>
<p>Sono tante le aziende metalmeccaniche che si trovano a <strong>gestire sostanze chimiche</strong>, nelle vesti di <strong>importatori</strong> o di <strong>utilizzatori</strong> a valle lungo una catena di fornitura. Questo le sottopone al <strong>Regolamento REACH</strong> e assegna loro obblighi specifici per la <strong>gestione sicura delle sostanze</strong>, sia nei confronti dei lavoratori sia nei confronti dell&rsquo;ambiente.</p>
<p>Di fatto, le<strong> imprese metalmeccaniche</strong> spesso <strong>non hanno una preparazione adeguata e mancano di informazioni complete</strong> per poter fare una <strong>corretta valutazione del rischio chimico</strong>. Non &egrave; una questione di negligenza, perch&eacute; <a href="https://stillab.it/2019/07/12/regolamento-reach-novita-gestione-sostanze-chimiche/" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">l&rsquo;attenzione al tema della sicurezza nella gestione delle sostanze &egrave; in costante crescita</a>. Il problema &egrave; proprio l&rsquo;<strong>applicazione delle normative al tessuto industriale</strong>. Il risultato &egrave; un<strong> sistema complesso e stratificato</strong>, in cui un&rsquo;impresa a volte non sa come muoversi nonostante tutti i suoi sforzi.</p>
<p>Quali sono le <strong>difficolt&agrave;</strong> che pu&ograve; incontrare? Facciamo <strong>qualche esempio concreto</strong> a partire da alcuni casi di studio presentati nell&rsquo;ambito del convegno <em>REACH Metalmeccanica. L&rsquo;applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nel comparto metalmeccanico</em>, che si &egrave; tenuto a Modena nel 2017.</p>
<h3>Se l&rsquo;azienda importa sostanze chimiche&hellip;</h3>
<p>&hellip;possono verificarsi due situazioni, in base alla provenienza dei materiali.</p>
<ul>
<li>Per le <strong>sostanze chimiche che hanno origine nell&rsquo;Unione Europea</strong>, l&rsquo;azienda metalmeccanica che le importa si identifica come <strong>utilizzatore a valle</strong> e deve soddisfare una serie di obblighi stabiliti dal REACH.</li>
<li>Per le <strong>sostanze che hanno origine extra UE</strong>, l&rsquo;azienda che le importa viene considerata <strong>importatore</strong> e dunque <strong>responsabile della loro immissione sul mercato europeo</strong>. Di conseguenza i requisiti che dovr&agrave; rispettare saranno molto pi&ugrave; stringenti.</li>
</ul>
<p>L&rsquo;<strong>azienda</strong> deve quindi essere ben <strong>consapevole del ruolo che ricopre</strong> lungo la catena di fornitura e <strong>allinearsi di conseguenza</strong> a quanto stabilito dalla normativa UE.</p>
<p><img decoding="async" class="size-large wp-image-4284 alignnone" src="https://stillab.it/wp-content/uploads/2019/08/reach-clp-metalmeccanica-1024x536.jpg" alt="" width="1024" height="536" style="margin-top:2rem;" srcset="https://stillab.it/wp-content/uploads/2019/08/reach-clp-metalmeccanica-1024x536.jpg 1024w, https://stillab.it/wp-content/uploads/2019/08/reach-clp-metalmeccanica-300x157.jpg 300w, https://stillab.it/wp-content/uploads/2019/08/reach-clp-metalmeccanica-768x402.jpg 768w, https://stillab.it/wp-content/uploads/2019/08/reach-clp-metalmeccanica-960x502.jpg 960w, https://stillab.it/wp-content/uploads/2019/08/reach-clp-metalmeccanica-600x314.jpg 600w, https://stillab.it/wp-content/uploads/2019/08/reach-clp-metalmeccanica.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<h3>Se l&rsquo;azienda deve registrare le sostanze chimiche&hellip;</h3>
<p>&hellip;ha bisogno di conoscere la loro composizione. Infatti, la <strong>registrazione delle sostanze</strong> secondo il Regolamento REACH, o anche l&rsquo;esclusione dalla registrazione, dipende dalla loro <strong>composizione quali-quantitativa</strong>. Il problema &egrave; che un&rsquo;azienda metalmeccanica spesso:</p>
<ul>
<li>non sa di dover richiedere queste informazioni,</li>
<li>riceve sostanze non correttamente classificate,</li>
<li>non sa come gestire le informazioni che ottiene,</li>
<li>non pu&ograve; eseguire un&rsquo;efficace valutazione del rischio.</li>
</ul>
<p>Di conseguenza, a prescindere dalla registrazione delle sostanze, <strong>un&rsquo;azienda metalmeccanica in genere non ha le competenze</strong> per determinare in modo accurato la loro pericolosit&agrave;. Tutto questo pu&ograve; compromettere la corretta gestione del rischio chimico, della sicurezza sul lavoro e dell&rsquo;impatto ambientale.</p>
<h3>Se l&rsquo;azienda deve certificare una conformit&agrave;&hellip;</h3>
<p>&hellip;non pu&ograve; limitarsi a inoltrare dei documenti. Quando un&rsquo;impresa metalmeccanica <strong>riceve da un cliente una richiesta di conformit&agrave;</strong> per le sostanze chimiche impiegate nel processo produttivo, <strong>tende a girare la richiesta ai suoi fornitori</strong> di tali sostanze, per avere una certificazione da passare al cliente. L&rsquo;azienda in questo modo <strong>non ha il pieno controllo sulla sicurezza dei suoi prodotti</strong>.</p>
<h2>I vantaggi della corretta gestione del rischio chimico</h2>
<p>Una <strong>gestione pi&ugrave; consapevole e strutturata delle sostanze chimiche in metalmeccanica</strong> permette, da un lato, di <strong>ridurre il rischio per la salute dei lavoratori e per l&rsquo;ambiente</strong>. Dall&rsquo;altro lato abilita l&rsquo;impresa a <strong>sviluppare le proprie competenze</strong>, cos&igrave; da rispondere in modo pi&ugrave; agile ed efficiente alle richieste dei clienti e da accrescere il suo vantaggio competitivo.</p>
<p>Se tu volessi approfondire l&rsquo;argomento, gli atti del convegno sono disponibili nella pubblicazione <a href="http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F9%252F4%252FD.2e6321eda946e48c2f55/P/BLOB%3AID%3D32198/E/pdf" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">REACH 2017. L&rsquo;applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro</a> a cura di C.Govoni, G.Gargaro e R.Ricci.</p>
<p>E naturalmente, <strong>i nostri referenti per la sicurezza sul lavoro</strong> sono a tua disposizione. Se desideri ricevere ulteriori informazioni o chiarimenti, <a href="mailto:sicurezza@stillab.it" class="a-breath">contattaci subito</a>.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/rischio-chimico-in-metalmeccanica/">Sai che il rischio chimico esiste anche in metalmeccanica?</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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		<item>
		<title>Regolamento REACH: novità per la gestione delle sostanze chimiche</title>
		<link>https://stillab.it/regolamento-reach-novita-gestione-sostanze-chimiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 07:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze chimiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=4226</guid>

					<description><![CDATA[<p>La <strong>tutela della salute umana e dell’ambiente</strong> sono temi forti, per questo le normative UE sono sempre più specifiche e stringenti. Se la tua azienda produce, utilizza o movimenta <strong>sostanze chimiche</strong>, e se vuoi mantenere il mercato dei tuoi prodotti, non puoi non conoscere il <strong>Regolamento REACH</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/regolamento-reach-novita-gestione-sostanze-chimiche/">Regolamento REACH: novità per la gestione delle sostanze chimiche</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il 2 luglio 2019 &egrave; entrato in vigore il <strong>Regolamento (UE) 2019/957</strong>, che introduce una <strong>modifica importante</strong> nel Regolamento (CE) 1907/2006, meglio conosciuto come REACH. Prima di entrare nel dettaglio delle nuove disposizioni, per&ograve;, ripassiamo in breve cos&rsquo;&egrave; e cosa prevede il <strong>Regolamento REACH</strong>.</p>
<h2>Cos&rsquo;&egrave; il Regolamento REACH?</h2>
<p>REACH sta per <em>Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals</em>. Il <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21282" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">Regolamento (CE) n. 1907/2006</a> riguarda infatti la <strong>registrazione</strong>, la <strong>valutazione</strong>, l&rsquo;<strong>autorizzazione delle sostanze chimiche</strong>. Il suo obiettivo &egrave; <strong>tutelare la salute dell&rsquo;ambiente e dell&rsquo;uomo</strong> dai rischi correlati alla loro gestione, con l&rsquo;introduzione di procedure pi&ugrave; rigorose e pi&ugrave; sicure.</p>
<p>Il regolamento stabilisce la <strong>registrazione di tutte le sostanze chimiche prodotte</strong> <strong>o importate</strong> all&rsquo;interno dell&rsquo;<strong>Unione Europea</strong> in quantit&agrave; che superano la tonnellata nell&rsquo;arco di un anno. Registrare una sostanza significa compilare un <strong>dossier</strong> e sottoporlo all&rsquo;<strong>ECHA</strong>, la European Chemicals Agency, per la valutazione.</p>
<p>Il REACH si applica a tutte le sostanze chimiche: <strong>materie prime</strong>, <strong>semilavorati</strong> e <strong>prodotti finiti</strong>. Proprio per questo motivo le <strong>attivit&agrave; coinvolte</strong> si posizionano <strong>lungo tutta la catena di fornitura</strong>: dalle aziende che producono a quelle che importano, da quelle che si occupano della movimentazione e distribuzione fino agli utilizzatori a valle.</p>
<h3>L&rsquo;onere della prova</h3>
<p><strong>Spetta a te identificare e prevenire i rischi</strong> correlati alle sostanze chimiche nell&rsquo;ambito della tua attivit&agrave;. Il Regolamento REACH infatti attribuisce alle imprese l&rsquo;<strong>onere della prova</strong>: sei tenuto a dimostrare all&rsquo;ECHA come impieghi in sicurezza tali sostanze. E devi informare chi le adopera sulle misure preventive da adottare, a tutela dell&rsquo;ambiente e dell&rsquo;incolumit&agrave; delle persone.</p>
<p>La <strong>corretta registrazione delle sostanze chimiche</strong> &egrave; fondamentale se vuoi continuare a <strong>utilizzarle senza limitazioni</strong>.</p>
<h2>Modifica dell&rsquo;allegato XVII</h2>
<p>La <strong>prevenzione dei rischi per la salute umana e per l&rsquo;ambiente</strong> sono temi forti. Per questa ragione il quadro normativo dell&rsquo;Unione Europea si arricchisce continuamente di <strong>norme e direttive pi&ugrave; specifiche e stringenti</strong>. Uno dei tanti esempi &egrave; proprio la <strong>modifica all&rsquo;allegato XVII del Regolamento REACH</strong>, relativo a &ldquo;Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi&rdquo;.</p>
<p>La modifica da poco approvata con il <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0957&amp;from=EN" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">Regolamento (UE) 2019/957</a> riguarda <strong>(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo o uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati (TDFA)</strong>. Tali sostanze rappresentano un <strong>rischio per la salute umana</strong>. Se associate a solventi organici nei prodotti spray per trattamenti protettivi o impregnanti, provocano lesioni polmonari gravi.</p>
<p>Considerata la loro pericolosit&agrave;, l&rsquo;ECHA ha stabilito che:</p>
<ul>
<li>nelle miscele contenenti solventi organici, la presenza di (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo o di uno qualsiasi dei TDFA deve avere un <strong>limite di concentrazione in peso di 2 ppb</strong>;</li>
<li>in <strong>concentrazioni pari o superiori</strong> a questo limite, a partire dal <strong>2 gennaio 2021</strong>, tali miscele <strong>non potranno pi&ugrave; essere immesse sul mercato</strong> in prodotti spray per la vendita al pubblico;</li>
<li>l&rsquo;<strong>imballaggio dei prodotti spray</strong> contenenti tali sostanze e immessi sul mercato deve presentare in modo chiaro le diciture &ldquo;Uso riservato agli utilizzatori professionali&rdquo; e &ldquo;Letale se inalato&rdquo;, insieme al pittogramma GHS06.</li>
</ul>
<h2>Cosa possiamo fare per te?</h2>
<p>Conformarti al REACH ti tutela dalle sanzioni e ti permette di mantenere e consolidare il mercato per i tuoi prodotti. Se hai bisogno di un <a href="https://stillab.it/area-ambiente/" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">supporto per orientarti con gli adempimenti REACH</a> necessari per la tua attivit&agrave;, <a href="mailto:ambiente@stillab.it" class="a-breath">siamo a tua disposizione</a>.</p>
</body></html>
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