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	<title>riutilizzo &#8226; Stillab</title>
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	<description>Analisi, Formazione &#38; Consulenza</description>
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	<title>riutilizzo &#8226; Stillab</title>
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		<title>Decreto 10 luglio 2023 n. 119: le regole per la preparazione al riutilizzo</title>
		<link>https://stillab.it/decreto-10-luglio-2023-n-119-le-regole-per-la-preparazione-al-riutilizzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 15:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[recupero rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[riutilizzo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#200; stato ufficialmente pubblicato il Decreto MASE n. 119 del 10 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale. Questa ordinanza stabilisce le regole per l&#8217;attuazione semplificata delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall&#8217;articolo 214-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Il regolamento &#232; entrato in vigore il 16 settembre 2023. Cos&#8217;&#232;&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/decreto-10-luglio-2023-n-119-le-regole-per-la-preparazione-al-riutilizzo/">Decreto 10 luglio 2023 n. 119: le regole per la preparazione al riutilizzo</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>&Egrave; stato ufficialmente pubblicato il Decreto MASE <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-09-01&amp;atto.codiceRedazionale=23G00126&amp;elenco30giorni=true" class="a-breath">n. 119 del 10 luglio 2023</a> sulla Gazzetta Ufficiale. Questa ordinanza stabilisce le regole per l&rsquo;attuazione semplificata delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall&rsquo;articolo 214-ter del <a href="https://www.certifico.com/ambiente/documenti-ambiente/257-documenti-riservati-ambiente/3910-tua-testo-unico-ambiente" class="a-breath">decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006</a>. Il regolamento &egrave; entrato in vigore il 16 settembre 2023.</p>
<h2>Cos&rsquo;&egrave; il Decreto luglio 2023</h2>
<p>Il <strong>Decreto di luglio 2023</strong> riguarda le nuove regole per l&rsquo;autorizzazione in forma semplificata alla preparazione per il riutilizzo di determinati rifiuti ai sensi dell&rsquo;art. 214 del Codice dell&rsquo;Ambiente. Queste regole hanno lo scopo di favorire il <strong>riutilizzo di rifiuti che possono essere predisposti al reimpiego</strong> attraverso specifiche operazioni come il controllo, la pulizia, lo smontaggio e la riparazione. Tali operazioni assicurano che i prodotti o i componenti ottenuti siano conformi al modello originario.</p>
<p>Prima di avviare le attivit&agrave; di preparazione per il riutilizzo, &egrave; necessario inviare una comunicazione di inizio interventi alla Provincia. Una volta inviata bisogna attendere 90 giorni, durante i quali la Provincia verificher&agrave; la conformit&agrave; alle condizioni di legge.</p>
<p>Il Provvedimento stesso specifica i requisiti per i soggetti che vogliono avviare queste manovre, le dotazioni tecniche strutturali per i centri di preparazione per il riutilizzo, quali rifiuti possono essere utilizzati e in quale quantit&agrave; e quali rifiuti sono invece esclusi. Viene inoltre fornita una disciplina specifica per il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).</p>
<h2>Obiettivo del Regolamento sul riutilizzo dei rifiuti 119/23</h2>
<p>Il <strong>Regolamento per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata</strong> ha l&rsquo;obiettivo di indicare le modalit&agrave; operative e i requisiti minimi di qualificazione degli operatori, necessari per l&rsquo;esercizio di attivit&agrave; di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata. Inoltre, definisce:</p>
<ul>
<li>le dotazioni tecniche e strutturali necessarie;</li>
<li>le quantit&agrave; massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;</li>
<li>le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;</li>
<li>le condizioni specifiche per l&rsquo;esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.</li>
</ul>
<h2>Regole per la preparazione al riutilizzo</h2>
<p>La preparazione al riutilizzo si riferisce al processo attraverso il quale <strong>prodotti o componenti che sono diventati rifiuti vengono predisposti per essere riutilizzati</strong> senza necessit&agrave; di ulteriori pretrattamenti.</p>
<p>Questo &egrave; definito dall&rsquo;art. 183, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 152/2006 e comprende operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione. &Egrave; importante distinguere questa pratica dal riuso, che riguarda prodotti o componenti che non sono ancora diventati rifiuti, e dal riciclo, che trasforma i rifiuti in una forma o composizione differente da quella originaria.</p>
<p>Le <strong>attivit&agrave; incluse nella preparazione al riutilizzo </strong>sono le seguenti: controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di prodotti o componenti di prodotti precedentemente considerati rifiuti al fine di renderli adatti al riutilizzo senza necessit&agrave; di ulteriori trattamenti preliminari.</p>
<p>La conformit&agrave; &egrave; assicurata quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo permettono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che mantengono la stessa finalit&agrave; e le stesse caratteristiche merceologiche dei prodotti originari, rispettando le norme tecniche di settore e gli stessi requisiti richiesti per la loro commercializzazione.</p>
<p>Dopo l&rsquo;esecuzione delle operazioni menzionate va apposta un&rsquo;etichetta con la dicitura <strong>&ldquo;Prodotto appositamente preparato per il riutilizzo&rdquo;</strong>.</p>
<p>In quanto intervento di gestione dei rifiuti, la preparazione al riutilizzo deve avvenire in impianti autorizzati, ma pu&ograve; beneficiare di un regime semplificato come stabilito dall&rsquo;art. 214-ter del D.Lgs. 152/2006.</p>
<p>Dalla sua entrata in vigore il 16 settembre 2023, il<strong> Regolamento 119/23</strong> stabilisce che l&rsquo;attivit&agrave; pu&ograve; iniziare 90 giorni dopo la comunicazione alla Provincia competente, che avr&agrave; il compito di verificare la conformit&agrave; ai requisiti di legge nel dato periodo. Il decreto definisce anche i criteri per chi pu&ograve; intraprendere tali manovre, le specifiche tecniche e strutturali per i centri di preparazione, i rifiuti esclusi, le quantit&agrave; massime consentite e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili. Vi sono anche disposizioni particolari per i RAEE, allineando le prassi con l&rsquo;obiettivo della transizione verso un&rsquo;economia circolare.</p>
<h2>Operazioni per il riutilizzo in forma semplificata</h2>
<p>Le <strong>operazioni di preparazione per il riutilizzo</strong> rappresentano un insieme di procedure mirate a rendere idonei determinati rifiuti per il reimpiego. Vediamo quali sono.</p>
<ul>
<li><strong>Controllo</strong>: consiste nell&rsquo;ispezione visiva, nella cernita e nella prova funzionale al fine di valutare l&rsquo;idoneit&agrave; del rifiuto a essere preparato per un successivo riutilizzo.</li>
<li><strong>Pulizia</strong>: durante questa fase vengono rimosse le impurit&agrave; utilizzando acqua e liquidi specifici, come i detergenti ad azione disinfettante. Questo pu&ograve; avvenire anche con il vapore e comprende operazioni di disinfestazione contro i tarli.</li>
<li><strong>Smontaggio</strong>: comporta il disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti che possono essere riutilizzati singolarmente o nell&rsquo;ambito degli interventi di riparazione.</li>
<li><strong>Riparazione</strong>: prevede la sostituzione, la soppressione e/o il ripristino di qualsiasi componente del rifiuto. Comprende anche l&rsquo;installazione di impianti e componenti fissi, incluse attivit&agrave; come la sabbiatura, la verniciatura e la laccatura.</li>
</ul>
<h2>Le tipologie di rifiuti ammesse secondo il Regolamento 119/2023</h2>
<p>Sono state definite delle <strong>specifiche categorie di rifiuti ammesse nelle nuove regole stabilite dalla Normativa Ambientale 10 luglio 2023</strong>. Di seguito &egrave; riportato l&rsquo;elenco dei rifiuti adatti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo:</p>
<ul>
<li>biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti;</li>
<li>cucine a gas, mobili e loro componenti;</li>
<li>reti e materassi;</li>
<li>pneumatici per biciclette;</li>
<li>attrezzature sportive e ricreative e loro componenti;</li>
<li>attrezzature nautiche e loro componenti, che includono una vasta gamma di articoli come galleggianti, cime, catene, ecc.;</li>
<li>abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature e zaini;</li>
<li>cancelli in vari materiali e serrature e loro componenti;</li>
<li>attrezzi da giardino, suppellettili in diversi materiali e appendiabiti;</li>
<li>pentole, padelle e stoviglie;</li>
<li>pavimenti, rivestimenti e ceramiche;</li>
<li>elementi costruttivi come porte e finestre in vari materiali;</li>
<li>componenti di impianti di irrigazione, impianti agricoli e componenti di serre.</li>
</ul>
<p>Se hai bisogno di maggiori informazioni, il team di STILLAB &egrave; disponibile a fornirti la consulenza necessaria:&nbsp;<a class="a-breath" href="mailto:consulenza@stillab.it">contattaci</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&ldquo;</strong><a href="http://ABC%20dei%20rifiuti:%20dall%E2%80%99applicazione%20della%20normativa%20alla%20dichiarazione%20MUD,%20preparandosi%20all%E2%80%99avvio%20del%20RENTRI" class="a-breath">ABC dei rifiuti: dall&rsquo;applicazione della normativa alla dichiarazione MUD, preparandosi all&rsquo;avvio del RENTRI</a>&ldquo;</p>
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<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/decreto-10-luglio-2023-n-119-le-regole-per-la-preparazione-al-riutilizzo/">Decreto 10 luglio 2023 n. 119: le regole per la preparazione al riutilizzo</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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