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	<title>responsabile salute lavoratori &#8226; Stillab</title>
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	<description>Analisi, Formazione &#38; Consulenza</description>
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	<title>responsabile salute lavoratori &#8226; Stillab</title>
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		<title>Aggiornamento RLS</title>
		<link>https://stillab.it/aggiornamento-rls/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 14:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[novità INAIL]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile dei lavoratori per la sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il D.Lgs. n. 81/2008, all&#8217;art. 2 definisce che il &#8220;Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza&#8221; &#232; la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Tale figura deve essere eletta in tutte le aziende, o unit&#224; produttive: 1 rappresentante per le aziende&#8230;</p>
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<html><body><p>Il D.Lgs. n. 81/2008, all&rsquo;art. 2 definisce che il &ldquo;<strong>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</strong>&rdquo; &egrave; la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.</p>
<p>Tale figura deve essere eletta in tutte le aziende, o unit&agrave; produttive:</p>
<ul>
<li>1 rappresentante per le aziende o unit&agrave; produttive sino a 200 dipendenti;</li>
<li>3 rappresentanti per le aziende o unit&agrave; produttive da 201 a 1000 lavoratori;</li>
<li>6 rappresentanti per tutte le aziende o unit&agrave; produttive oltre i 1000 lavoratori per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.</li>
</ul>
<p>Al fine di eleggere un RLS dovr&agrave; essere indetta un&rsquo;assemblea dei lavoratori, redigendo un verbale di elezione e la registrazione dei partecipanti con la firma.</p>
<p>In seguito all&rsquo;elezione, il datore di Lavoro dovr&agrave; comunicare il nominativo all&rsquo;<a href="https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/comunicazione-nominativo-rls.html" class="a-breath">INAIL</a> tramite il sito. Anche la variazione del nominativo, dovr&agrave; essere comunicata all&rsquo;Inail.</p>
<p><strong>L&rsquo;art. 37 del D. Lgs. 81/2008</strong> prevede che il <strong>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceva una formazione particolare e adeguata in materia di sicurezza e salute</strong>, che tenga conto sia delle informazioni di carattere generale rispetto alla&nbsp;sicurezza nei luoghi di lavoro&nbsp;sia dei rischi specifici che riguardano l&rsquo;impresa in cui svolge l&rsquo;attivit&agrave; lavorativa.</p>
<p>Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce, all&rsquo;art. 47, che in tutte le aziende o unit&agrave; produttive sia eletto o designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il diritto di ricevere, a cura e spese del datore di lavoro, la formazione necessaria (art. 37, comma 10 e 11) ad interagire con questi, rappresentando i lavoratori nella consultazione e partecipazione alla gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro.</p>
<p><strong>La formazione che deve essere garantita ad un RLS</strong> per poter operare ha una durata minima <strong>di 32 ore con verifica di apprendimento</strong>, 12 delle quali inerenti i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.</p>
<p>La legge prevede un obbligo <strong>di aggiornamento periodico della durata non inferiore a 4 ore annue</strong> per le imprese che occupano <strong>dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue</strong> per le imprese che occupano <strong>pi&ugrave; di 50 lavoratori</strong>.</p>
<p><strong>Si consiglia comunque un aggiornamento periodico di formazione 4 ore anche alle aziende al di sotto dei 15 lavoratori</strong>, infatti il comma 6 del succitato Art. 37, definisce che &laquo;La formazione dei lavoratori e dei loro Rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all&rsquo;evoluzione dei rischi o all&rsquo;insorgenza di nuovi rischi&raquo;.</p>
</body></html>
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