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	<title>recupero rifiuti &#8226; Stillab</title>
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	<description>Analisi, Formazione &#38; Consulenza</description>
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	<title>recupero rifiuti &#8226; Stillab</title>
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		<title>Decreto 10 luglio 2023 n. 119: le regole per la preparazione al riutilizzo</title>
		<link>https://stillab.it/decreto-10-luglio-2023-n-119-le-regole-per-la-preparazione-al-riutilizzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 15:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[recupero rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[riutilizzo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#200; stato ufficialmente pubblicato il Decreto MASE n. 119 del 10 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale. Questa ordinanza stabilisce le regole per l&#8217;attuazione semplificata delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall&#8217;articolo 214-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Il regolamento &#232; entrato in vigore il 16 settembre 2023. Cos&#8217;&#232;&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/decreto-10-luglio-2023-n-119-le-regole-per-la-preparazione-al-riutilizzo/">Decreto 10 luglio 2023 n. 119: le regole per la preparazione al riutilizzo</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>&Egrave; stato ufficialmente pubblicato il Decreto MASE <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-09-01&amp;atto.codiceRedazionale=23G00126&amp;elenco30giorni=true" class="a-breath">n. 119 del 10 luglio 2023</a> sulla Gazzetta Ufficiale. Questa ordinanza stabilisce le regole per l&rsquo;attuazione semplificata delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall&rsquo;articolo 214-ter del <a href="https://www.certifico.com/ambiente/documenti-ambiente/257-documenti-riservati-ambiente/3910-tua-testo-unico-ambiente" class="a-breath">decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006</a>. Il regolamento &egrave; entrato in vigore il 16 settembre 2023.</p>
<h2>Cos&rsquo;&egrave; il Decreto luglio 2023</h2>
<p>Il <strong>Decreto di luglio 2023</strong> riguarda le nuove regole per l&rsquo;autorizzazione in forma semplificata alla preparazione per il riutilizzo di determinati rifiuti ai sensi dell&rsquo;art. 214 del Codice dell&rsquo;Ambiente. Queste regole hanno lo scopo di favorire il <strong>riutilizzo di rifiuti che possono essere predisposti al reimpiego</strong> attraverso specifiche operazioni come il controllo, la pulizia, lo smontaggio e la riparazione. Tali operazioni assicurano che i prodotti o i componenti ottenuti siano conformi al modello originario.</p>
<p>Prima di avviare le attivit&agrave; di preparazione per il riutilizzo, &egrave; necessario inviare una comunicazione di inizio interventi alla Provincia. Una volta inviata bisogna attendere 90 giorni, durante i quali la Provincia verificher&agrave; la conformit&agrave; alle condizioni di legge.</p>
<p>Il Provvedimento stesso specifica i requisiti per i soggetti che vogliono avviare queste manovre, le dotazioni tecniche strutturali per i centri di preparazione per il riutilizzo, quali rifiuti possono essere utilizzati e in quale quantit&agrave; e quali rifiuti sono invece esclusi. Viene inoltre fornita una disciplina specifica per il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).</p>
<h2>Obiettivo del Regolamento sul riutilizzo dei rifiuti 119/23</h2>
<p>Il <strong>Regolamento per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata</strong> ha l&rsquo;obiettivo di indicare le modalit&agrave; operative e i requisiti minimi di qualificazione degli operatori, necessari per l&rsquo;esercizio di attivit&agrave; di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata. Inoltre, definisce:</p>
<ul>
<li>le dotazioni tecniche e strutturali necessarie;</li>
<li>le quantit&agrave; massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;</li>
<li>le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;</li>
<li>le condizioni specifiche per l&rsquo;esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.</li>
</ul>
<h2>Regole per la preparazione al riutilizzo</h2>
<p>La preparazione al riutilizzo si riferisce al processo attraverso il quale <strong>prodotti o componenti che sono diventati rifiuti vengono predisposti per essere riutilizzati</strong> senza necessit&agrave; di ulteriori pretrattamenti.</p>
<p>Questo &egrave; definito dall&rsquo;art. 183, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 152/2006 e comprende operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione. &Egrave; importante distinguere questa pratica dal riuso, che riguarda prodotti o componenti che non sono ancora diventati rifiuti, e dal riciclo, che trasforma i rifiuti in una forma o composizione differente da quella originaria.</p>
<p>Le <strong>attivit&agrave; incluse nella preparazione al riutilizzo </strong>sono le seguenti: controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di prodotti o componenti di prodotti precedentemente considerati rifiuti al fine di renderli adatti al riutilizzo senza necessit&agrave; di ulteriori trattamenti preliminari.</p>
<p>La conformit&agrave; &egrave; assicurata quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo permettono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che mantengono la stessa finalit&agrave; e le stesse caratteristiche merceologiche dei prodotti originari, rispettando le norme tecniche di settore e gli stessi requisiti richiesti per la loro commercializzazione.</p>
<p>Dopo l&rsquo;esecuzione delle operazioni menzionate va apposta un&rsquo;etichetta con la dicitura <strong>&ldquo;Prodotto appositamente preparato per il riutilizzo&rdquo;</strong>.</p>
<p>In quanto intervento di gestione dei rifiuti, la preparazione al riutilizzo deve avvenire in impianti autorizzati, ma pu&ograve; beneficiare di un regime semplificato come stabilito dall&rsquo;art. 214-ter del D.Lgs. 152/2006.</p>
<p>Dalla sua entrata in vigore il 16 settembre 2023, il<strong> Regolamento 119/23</strong> stabilisce che l&rsquo;attivit&agrave; pu&ograve; iniziare 90 giorni dopo la comunicazione alla Provincia competente, che avr&agrave; il compito di verificare la conformit&agrave; ai requisiti di legge nel dato periodo. Il decreto definisce anche i criteri per chi pu&ograve; intraprendere tali manovre, le specifiche tecniche e strutturali per i centri di preparazione, i rifiuti esclusi, le quantit&agrave; massime consentite e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili. Vi sono anche disposizioni particolari per i RAEE, allineando le prassi con l&rsquo;obiettivo della transizione verso un&rsquo;economia circolare.</p>
<h2>Operazioni per il riutilizzo in forma semplificata</h2>
<p>Le <strong>operazioni di preparazione per il riutilizzo</strong> rappresentano un insieme di procedure mirate a rendere idonei determinati rifiuti per il reimpiego. Vediamo quali sono.</p>
<ul>
<li><strong>Controllo</strong>: consiste nell&rsquo;ispezione visiva, nella cernita e nella prova funzionale al fine di valutare l&rsquo;idoneit&agrave; del rifiuto a essere preparato per un successivo riutilizzo.</li>
<li><strong>Pulizia</strong>: durante questa fase vengono rimosse le impurit&agrave; utilizzando acqua e liquidi specifici, come i detergenti ad azione disinfettante. Questo pu&ograve; avvenire anche con il vapore e comprende operazioni di disinfestazione contro i tarli.</li>
<li><strong>Smontaggio</strong>: comporta il disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti che possono essere riutilizzati singolarmente o nell&rsquo;ambito degli interventi di riparazione.</li>
<li><strong>Riparazione</strong>: prevede la sostituzione, la soppressione e/o il ripristino di qualsiasi componente del rifiuto. Comprende anche l&rsquo;installazione di impianti e componenti fissi, incluse attivit&agrave; come la sabbiatura, la verniciatura e la laccatura.</li>
</ul>
<h2>Le tipologie di rifiuti ammesse secondo il Regolamento 119/2023</h2>
<p>Sono state definite delle <strong>specifiche categorie di rifiuti ammesse nelle nuove regole stabilite dalla Normativa Ambientale 10 luglio 2023</strong>. Di seguito &egrave; riportato l&rsquo;elenco dei rifiuti adatti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo:</p>
<ul>
<li>biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti;</li>
<li>cucine a gas, mobili e loro componenti;</li>
<li>reti e materassi;</li>
<li>pneumatici per biciclette;</li>
<li>attrezzature sportive e ricreative e loro componenti;</li>
<li>attrezzature nautiche e loro componenti, che includono una vasta gamma di articoli come galleggianti, cime, catene, ecc.;</li>
<li>abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature e zaini;</li>
<li>cancelli in vari materiali e serrature e loro componenti;</li>
<li>attrezzi da giardino, suppellettili in diversi materiali e appendiabiti;</li>
<li>pentole, padelle e stoviglie;</li>
<li>pavimenti, rivestimenti e ceramiche;</li>
<li>elementi costruttivi come porte e finestre in vari materiali;</li>
<li>componenti di impianti di irrigazione, impianti agricoli e componenti di serre.</li>
</ul>
<p>Se hai bisogno di maggiori informazioni, il team di STILLAB &egrave; disponibile a fornirti la consulenza necessaria:&nbsp;<a class="a-breath" href="mailto:consulenza@stillab.it">contattaci</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&ldquo;</strong><a href="http://ABC%20dei%20rifiuti:%20dall%E2%80%99applicazione%20della%20normativa%20alla%20dichiarazione%20MUD,%20preparandosi%20all%E2%80%99avvio%20del%20RENTRI" class="a-breath">ABC dei rifiuti: dall&rsquo;applicazione della normativa alla dichiarazione MUD, preparandosi all&rsquo;avvio del RENTRI</a>&ldquo;</p>
</body></html>
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			</item>
		<item>
		<title>Riciclo di rifiuti da costruzione e demolizione: nuovo decreto MITE</title>
		<link>https://stillab.it/riciclo-di-rifiuti-da-costruzione-e-demolizione-nuovo-decreto-mite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 07:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[costruzione e demolizione]]></category>
		<category><![CDATA[end of waste]]></category>
		<category><![CDATA[recupero rifiuti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 15 luglio 2022 &#232; stato firmato dal Ministro della Transizione Ecologica (MITE) il decreto n. 278 del 15 luglio 2022 .&#160; Questo stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti derivanti dalle attivit&#224; di costruzione e di demolizione, e gli altri inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il <strong>15 luglio 2022</strong> &egrave; stato firmato dal Ministro della Transizione Ecologica (MITE) il <a href="http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa_restyle/news/bozza_eow_inerti_luglio22_1_.1658234881.pdf" class="a-breath"><strong>decreto n. 278 del 15 luglio 2022 .</strong></a>&nbsp; Questo stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i <strong>rifiuti derivanti dalle attivit&agrave; di costruzione e di demolizione</strong>, e gli altri inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti.</p>
<p>Il decreto contiene la procedura per la produzione di <strong>aggregati riciclati</strong> derivanti dal trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione, stabilendo:</p>
<ul>
<li>i rifiuti interessati tra i quali, ad esempio, i CER <strong>170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904 </strong>ma anche i CER <strong>010408, 010409, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 191209;</strong></li>
<li>i <strong>criteri di conformit&agrave;</strong> ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;</li>
<li>gli <strong>scopi specifici</strong> di utilizzabilit&agrave; dei materiali ottenuti (es. sottofondi stradali, ferroviari,&nbsp; miscele legate con leganti idraulici ecc.);</li>
<li>gli <strong>obblighi documentali.</strong></li>
</ul>
<h2>Quali sono gli obblighi dei produttori?</h2>
<p>Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato &egrave; responsabile della <strong>corretta attribuzione dei Codici CER e delle caratteristiche di pericolo</strong>, nonch&eacute; della <strong>compilazione del formulario di identificazione del rifiuto</strong> (FIR).</p>
<p>Ai fini della prova della sussistenza dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, il produttore <strong>conserva per cinque anni,</strong> un <strong>campione di aggregato recuperato prelevato</strong>.</p>
<p>Il produttore, <strong>entro 180 giorni</strong> dalla data di entrata in vigore del decreto, presenta all&rsquo;autorit&agrave; competente:</p>
<ul>
<li>un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell&rsquo;articolo 216 del del D.Lgs. 152/2006, indicando la <strong>quantit&agrave; massima recuperabile;</strong></li>
<li><em>oppure</em>, un&rsquo;istanza di aggiornamento dell&rsquo;autorizzazione concessa ai sensi del Titolo III bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006.</li>
</ul>
<h2>Quali sono gli obblighi dei gestori?</h2>
<p><strong>Entro 180 giorni</strong>, dall&rsquo;entrata in vigore del citato decreto, i gestori di impianti di trattamento rifiuti titolari di precedenti &ldquo;comunicazioni&rdquo; e/o &ldquo;autorizzazioni&rdquo; al trattamento rifiuti, sono obbligati:</p>
<ul>
<li>per gli Impianti autorizzati ai sensi dell&rsquo;art. 216, a <strong>presentare un aggiornamento</strong> della precedente &ldquo;comunicazione di inizio attivit&agrave; trattamento rifiuti&rdquo;;</li>
<li>per gli Impianti autorizzati ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (ad esempio autorizzati ai sensi dell&rsquo;art. 208) a presentare una specifica <strong>istanza di adeguamento</strong> dell&rsquo;autorizzazione in essere.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>I consulenti del <strong>settore ambiente</strong> di&nbsp;<a href="https://stillab.it/" class="a-breath">Stillab</a> potranno supportarti nel percorso di adeguamento alla nuova normativa.</p>
<p><a href="mailto:ambiente@stillab.it" class="a-breath">Contattaci</a>!</p>
</body></html>
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			</item>
		<item>
		<title>Rifiuti: scadono il 30 aprile le iscrizioni per il recupero in regime semplificato e per il trasporto</title>
		<link>https://stillab.it/rifiuti-scadenze-recupero-regime-semplificato-trasporto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 15:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[recupero rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto rifiuti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Se hai un'attività di recupero rifiuti in regime semplificato, oppure se sei un trasportatore di rifiuti, hai tempo fino alla fine del mese per il <strong>versamento dei diritti annuali</strong> di iscrizione. Scopri di più.</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/rifiuti-scadenze-recupero-regime-semplificato-trasporto/">Rifiuti: scadono il 30 aprile le iscrizioni per il recupero in regime semplificato e per il trasporto</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>&nbsp;</p>
<h2>Hai un&rsquo;attivit&agrave; di recupero rifiuti in regime semplificato?</h2>
<p>In questo caso, hai <strong>tempo fino al 30 aprile</strong> per effettuare il <strong>versamento</strong> dei diritti annuali di <strong>iscrizione al registro provinciale delle imprese</strong> che eseguono recupero rifiuti in regime semplificato.</p>
<p>Di seguito gli importi da versare a seconda della quantit&agrave; annua di rifiuti recuperabili:</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-large wp-image-3926 alignnone" src="https://stillab.it/wp-content/uploads/2019/04/Stillab-iscrizione-registro-recupero-rifiuti-regime-semplificato-1024x401.png" alt="Stillab iscrizione registro recupero rifiuti regime semplificato" width="1024" height="401" srcset="https://stillab.it/wp-content/uploads/2019/04/Stillab-iscrizione-registro-recupero-rifiuti-regime-semplificato-1024x401.png 1024w, https://stillab.it/wp-content/uploads/2019/04/Stillab-iscrizione-registro-recupero-rifiuti-regime-semplificato-300x117.png 300w, https://stillab.it/wp-content/uploads/2019/04/Stillab-iscrizione-registro-recupero-rifiuti-regime-semplificato-768x301.png 768w, https://stillab.it/wp-content/uploads/2019/04/Stillab-iscrizione-registro-recupero-rifiuti-regime-semplificato-600x235.png 600w, https://stillab.it/wp-content/uploads/2019/04/Stillab-iscrizione-registro-recupero-rifiuti-regime-semplificato.png 1793w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<h3>Come si procede per il pagamento?</h3>
<p>Il <strong>versamento</strong> deve essere effettuato sul <strong>c.c. postale n. 216101</strong>, intestato all&rsquo;Amministrazione della Citt&agrave; metropolitana di Torino &ndash; Servizio Tesoreria &ndash; via Bogino, 12 &ndash; 10123 Torino.</p>
<p>Nella <strong>causale</strong> devi indicare:</p>
<ul>
<li>la denominazione della tua impresa,</li>
<li>l&rsquo;attivit&agrave; di recupero o autosmaltimento,</li>
<li>la classe ai sensi del D.M. 350/98,</li>
<li>la sede legale,</li>
<li>la sede operativa,</li>
<li>la Partita. IVA o Codice Fiscale,</li>
<li>l&rsquo;iscrizione per l&rsquo;anno di interesse.</li>
</ul>
<h2>Sei un trasportatore di rifiuti?</h2>
<p>Allora ricorda che il <strong>30 aprile</strong> scade il termine per il <strong>versamento del diritto annuale di iscrizione all&rsquo;Albo Nazionale Gestori Ambientali</strong> per attivit&agrave; di trasporto rifiuti.</p>
<h3>Come si effettua il pagamento?</h3>
<p>Puoi eseguire il versamento tramite il <strong>servizio telematico</strong> predisposto sul sito ufficiale. Vediamo come devi procedere.</p>
<p>Dal portale <a href="http://www.albogestoririfiuti.it" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">www.albogestoririfiuti.it</a> accedi all&rsquo;<strong>area riservata</strong> della tua attivit&agrave; attraverso il <em>Login Imprese</em>: i dati di accesso sono il <strong>codice fiscale</strong> della tua azienda e la <strong>password</strong>, di cui sei gi&agrave; in possesso se sei un utente gi&agrave; registrato. Se non sei ancora registrato, o hai smarrito la password, puoi richiedere le credenziali di accesso attraverso la funzione <em>Password Dimenticata</em>.</p>
<p>Una volta entrato nella tua area riservata, nella sezione <em>Diritti</em> trovi il <a href="https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/Documenti/Iscrizione_Diritti.pdf" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">dettaglio degli importi dovuti</a>, suddivisi per categorie e classi, e le <strong>modalit&agrave; di pagamento</strong> telematico disponibili:</p>
<ul>
<li>Carta di credito su circuito Visa/MasterCard,</li>
<li>MAV Elettronico Bancario, pagabile senza commissione da qualsiasi istituto bancario, sia on-line sia allo sportello (restano esclusi da questa modalit&agrave; Poste Italiane e Banco Posta),</li>
<li>Telemaco Pay o IConto, utilizzabili solo se nello stesso pagamento sono compresi anche versamenti per bolli e/o diritti di segreteria.</li>
</ul>
<p>La sezione regionale del Piemonte non accetta i pagamenti effettuati su c/c postale o con bonifico bancario.</p>
<h3>Attenzione!</h3>
<p>Se <strong>non esegui il pagamento</strong> del diritto annuale, <strong>la tua azienda viene sospesa</strong> d&rsquo;ufficio dall&rsquo;Albo per la categoria interessata, fino a quando non dimostri alla tua sezione regionale di aver versato quanto dovuto (art. 24, c. 7, del decreto n. 120/2014).</p>
<p>Durante il periodo di sospensione non puoi svolgere l&rsquo;attivit&agrave; della categoria sospesa. Inoltre, non ti vengono rilasciate n&eacute; visure, n&eacute; certificati, n&eacute; vengono deliberate variazioni e/o rinnovi.</p>
<h2>Come pu&ograve; aiutarti Stillab?</h2>
<p>Se hai bisogno di <strong>chiarimenti</strong> o di <strong>supporto</strong> in merito alle prossime scadenze, o vuoi <strong>verificare l&rsquo;importo</strong> da versare, siamo a tua disposizione.</p>
<p><a href="https://stillab.it/contatti/" class="a-breath">Contattaci</a> oppure rivolgiti direttamente ai nostri referenti per la <strong>consulenza ambientale</strong>, <a href="mailto:montafia@stillab.it" class="a-breath">Giuseppe Montafia</a> e <a href="mailto:perrone@stillab.it" class="a-breath">Daniele Perrone</a>.</p>
</body></html>
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