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	<title>gestione rifiuti &#8226; Stillab</title>
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	<description>Analisi, Formazione &#38; Consulenza</description>
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	<title>gestione rifiuti &#8226; Stillab</title>
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		<title>Decreto RENTRI: pubblicate le nuove istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico ed il formulario rifiuti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Roberto Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 07:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 19 dicembre 2023 &#232; stato diffuso il Decreto Direttoriale sulla sicurezza energetica n. 251 del Ministero dell&#8217;Ambiente, il quale stabilisce le procedure per la compilazione dei modelli indicati negli articoli 4 e 5 del Decreto Ministeriale n. 59 del 2023 (noto come Decreto RENTRI). In particolare, le novit&#224; riguardano: &#8211; Allegato 1 &#8211; Modalit&#224;&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/decreto-rentri-pubblicate-le-nuove-istruzioni-per-la-compilazione-del-registro-di-carico-e-scarico-ed-il-formulario-rifiuti/">Decreto RENTRI: pubblicate le nuove istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico ed il formulario rifiuti</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p class="p1">Il 19 dicembre 2023 &egrave; stato diffuso il Decreto Direttoriale sulla sicurezza energetica n. 251 del Ministero dell&rsquo;Ambiente, il quale stabilisce le procedure per la compilazione dei modelli indicati negli articoli 4 e 5 del Decreto Ministeriale n. 59 del 2023 (noto come Decreto RENTRI). In particolare, le novit&agrave; riguardano:</p>
<p class="p1">&ndash; <b>Allegato 1 </b>&ndash; Modalit&agrave; di compilazione del modello di cui all&rsquo;art.4 &ldquo;Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti&rdquo;;</p>
<p class="p1">&ndash; <b>Allegato 2</b> &ndash; Modalit&agrave; di compilazione del modello di cui all&rsquo;art.5 &ldquo;Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto&rdquo;.</p>
<p class="p1">Il decreto contribuisce al perfezionamento del<b> nuovo sistema di tracciabilit&agrave; dei rifiuti digitale</b>, supervisionato dal Ministero dell&rsquo;Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico-operativo dell&rsquo;Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.</p>
<h2 class="p1"><b>Allegato I &ndash; Registro carico e scarico dei rifiuti&nbsp;</b></h2>
<p class="p1">Ricordiamo che <b>i soggetti obbligati all&rsquo;iscrizione</b>, sono:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li1"><b>enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con pi&ugrave; di cinquanta dipendenti</b> a partire dal <b>15 dicembre 2024</b>;</li>
<li class="li1"><b>enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con pi&ugrave; di dieci dipendenti</b> a partire dal <b>15 giugno 2025</b>;</li>
<li class="li1">tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell&rsquo;articolo 12, comma 1, a partire dal <b>15 dicembre 2025</b>.</li>
</ul>
<p class="p1"><b>Il registro cartaceo sar&agrave; obbligatorio a partire dal 13 febbraio 2025 </b>e potr&agrave; essere stampato mediante il formato messo a disposizione sul portale del RENTRI e dovr&agrave; essere vidimato dalla CCIAA prima della compilazione.</p>
<p class="p1"><b>Gli enti tenuti all&rsquo;iscrizione al RENTRI dal 15 dicembre 2024 </b>dovranno, invece, <b>utilizzare il registro in formato digitale una volta completata l&rsquo;iscrizione</b>.</p>
<p class="p1">In sostanza, la data di iscrizione al RENTRI far&agrave; da spartiacque tra la gestione del registro in modalit&agrave; cartacea e quella in modalit&agrave; digitale:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li1"><b>prima dell&rsquo;iscrizione</b>: stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti;</li>
<li class="li1"><b>dopo l&rsquo;iscrizione</b>: modalit&agrave; digitale, con vidimazione digitale mediante l&rsquo;assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio.</li>
</ul>
<p class="p1">Le <b>istruzioni per la compilazione del registro</b> cronologico di carico e scarico sono organizzate in cinque sezioni, che comprendono:</p>
<ol class="ol1">
<li class="li1">i produttori iniziali e i detentori, sia per i rifiuti prodotti/detenuti in una propria unit&agrave; locale, sia per i rifiuti prodotti fuori dall&rsquo;unit&agrave; locale;</li>
<li class="li1">i nuovi produttori, per i rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti;</li>
<li class="li1">gli impianti di trattamento di rifiuti, per i rifiuti ricevuti da terzi e trattati in impianto;</li>
<li class="li1">i trasportatori di rifiuti, sia per i trasporti ordinari che per la microraccolta;</li>
<li class="li1">gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.</li>
</ol>
<p class="p1">In particolare, si segnalano alcune novit&agrave; quali:</p>
<p class="p1">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la sezione &ldquo;<b>Provenienza del rifiuto</b>&rdquo; sar&agrave; necessaria unicamente per i gestori degli impianti di recupero o smaltimento che accettano rifiuti provenienti da terzi, intermediari e commercianti;</p>
<p class="p1">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il campo &ldquo;<b>Stoccaggio istantaneo</b>&rdquo; sar&agrave; richiesta esclusivamente durante le ispezioni da parte degli organi di controllo, ed &egrave; a carico solo dei gestori degli impianti di recupero o smaltimento;</p>
<p class="p1">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il campo &ldquo;<b>Respingimento</b>&rdquo; permette di segnalare se il rifiuto &egrave; stato respinto integralmente o in parte; questa annotazione elimina la necessit&agrave; di riprendere in carico la quantit&agrave; di rifiuto respinto;</p>
<p class="p2">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il campo &ldquo;<b>Rettifica</b>&rdquo; consente di modificare una registrazione, riportandone integralmente tutti i dati, anche quelli non modificati o annullare una registrazione, indicando solo il codice EER e la provenienza (rifiuto urbano o speciale) e la motivazione dell&rsquo;annullamento nel campo &ldquo;<i>Annotazioni</i>&rdquo;.</p>
<h2 class="p1"><b>Allegato II &ndash; Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)</b></h2>
<p class="p2">Il nuovo modello di formulario &egrave; stato reso pubblico e sar&agrave; utilizzato su supporto cartaceo a partire dal 13 febbraio 2025. Sar&agrave; generato tramite l&rsquo;applicazione disponibile nel portale del RENTRI, previa registrazione dell&rsquo;impresa, e verr&agrave; gi&agrave; vidimato (con un codice univoco di vidimazione incluso nel modulo scaricato).</p>
<p class="p2">A differenza del passato, il formulario non sar&agrave; pi&ugrave; in 4 copie a ricalco, ma <b>verr&agrave; duplicato con fotocopie per agevolare la gestione da parte dei diversi soggetti coinvolti nel trasporto</b>.</p>
<p class="p2">Solo dal 13 febbraio 2026<b>, il medesimo modello di formulario dovr&agrave; essere interamente digitale</b> nel caso di trasporti di rifiuti pericolosi.</p>
<p class="p2">Il nuovo formulario di trasporto e le relative istruzioni di compilazione presentano le seguenti <b>novit&agrave;</b>:</p>
<p class="p2">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l&rsquo;indicazione se il soggetto che interviene nel trasporto (produttore/detentore, trasportatore, destinatario o intermediario) &egrave; soggetto o meno alla tenuta del registro di carico e scarico;</p>
<p class="p2">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>una sezione per il detentore, identificato come la persona, diversa dal produttore, che &egrave; in possesso del rifiuto</b>;</p>
<p class="p2">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; una sezione per l&rsquo;intermediario o commerciante senza detenzione del rifiuto;</p>
<p class="p2">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il campo &ldquo;<b>Caratteristiche chimico/fisiche&rdquo;;</b></p>
<p class="p2">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il campo <b>&ldquo;analisi/rapporti di prova&rdquo;</b> nel caso si disponga di un&rsquo;analisi del rifiuto;</p>
<p class="p2">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il campo &ldquo;<b>Classificazione&rdquo;</b>: che va barrato nel caso in cui, insieme all&rsquo;analisi sia stata redatta una <b>relazione tecnica della procedura di classificazione del rifiuto</b>;</p>
<p class="p2">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; per i rifiuti da manutenzione, che vengono trasferiti dall&rsquo;effettivo luogo di produzione alla sede dell&rsquo;impresa, la possibilit&agrave; di indicare tale luogo di produzione nella sezione relativa al produttore al posto dell&rsquo;unit&agrave; locale nel campo <b>&ldquo;Luogo di produzione se diverso dall&rsquo;unit&agrave; locale&rdquo;.</b></p>
<h2 class="p1"><b>Conclusione</b></h2>
<p class="p2">In conclusione, il Decreto Direttoriale sulla sicurezza energetica n. 251 e il Decreto Ministeriale n. 59 del 2023 rappresentano <b>passi importanti nel settore della gestione dei rifiuti</b>, evidenziando l&rsquo;importanza di un approccio responsabile e informato.</p>
<p class="p2">Per le aziende e gli enti pubblici che cercano di navigare in questo panorama normativo in continuo aggiornamento, <b>noi di Stillab offriamo una gamma completa di servizi di consulenza, analisi e formazione</b>. Con la nostra esperienza nei settori dell&rsquo;ambiente, dell&rsquo;igiene e della sicurezza sul lavoro, siamo in grado di fornire un supporto unico e integrato, coprendo tutto, dalla consulenza su ambiente e sicurezza, alle analisi di laboratorio, fino alla formazione professionale.</p>
<p class="p2">Se desideri approfondire come queste nuove normative possano impattare la tua organizzazione o hai bisogno di una guida esperta per rimanere conforme alle pi&ugrave; recenti disposizioni, contattaci oggi stesso per scoprire come possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi in maniera efficiente e conforme.</p>
<p><strong>Non esitare e <a href="mailto:consulenza@stillab.it" class="a-breath">contattaci</a> oggi stesso! </strong></p>
<p><strong>Siamo sempre a disposizione per garantirti una consulenza accurata e su misura per le tue esigenze.</strong></p>
</body></html>
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			</item>
		<item>
		<title>Decreto 10 luglio 2023 n. 119: le regole per la preparazione al riutilizzo</title>
		<link>https://stillab.it/decreto-10-luglio-2023-n-119-le-regole-per-la-preparazione-al-riutilizzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 15:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[recupero rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[riutilizzo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#200; stato ufficialmente pubblicato il Decreto MASE n. 119 del 10 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale. Questa ordinanza stabilisce le regole per l&#8217;attuazione semplificata delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall&#8217;articolo 214-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Il regolamento &#232; entrato in vigore il 16 settembre 2023. Cos&#8217;&#232;&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>&Egrave; stato ufficialmente pubblicato il Decreto MASE <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-09-01&amp;atto.codiceRedazionale=23G00126&amp;elenco30giorni=true" class="a-breath">n. 119 del 10 luglio 2023</a> sulla Gazzetta Ufficiale. Questa ordinanza stabilisce le regole per l&rsquo;attuazione semplificata delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall&rsquo;articolo 214-ter del <a href="https://www.certifico.com/ambiente/documenti-ambiente/257-documenti-riservati-ambiente/3910-tua-testo-unico-ambiente" class="a-breath">decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006</a>. Il regolamento &egrave; entrato in vigore il 16 settembre 2023.</p>
<h2>Cos&rsquo;&egrave; il Decreto luglio 2023</h2>
<p>Il <strong>Decreto di luglio 2023</strong> riguarda le nuove regole per l&rsquo;autorizzazione in forma semplificata alla preparazione per il riutilizzo di determinati rifiuti ai sensi dell&rsquo;art. 214 del Codice dell&rsquo;Ambiente. Queste regole hanno lo scopo di favorire il <strong>riutilizzo di rifiuti che possono essere predisposti al reimpiego</strong> attraverso specifiche operazioni come il controllo, la pulizia, lo smontaggio e la riparazione. Tali operazioni assicurano che i prodotti o i componenti ottenuti siano conformi al modello originario.</p>
<p>Prima di avviare le attivit&agrave; di preparazione per il riutilizzo, &egrave; necessario inviare una comunicazione di inizio interventi alla Provincia. Una volta inviata bisogna attendere 90 giorni, durante i quali la Provincia verificher&agrave; la conformit&agrave; alle condizioni di legge.</p>
<p>Il Provvedimento stesso specifica i requisiti per i soggetti che vogliono avviare queste manovre, le dotazioni tecniche strutturali per i centri di preparazione per il riutilizzo, quali rifiuti possono essere utilizzati e in quale quantit&agrave; e quali rifiuti sono invece esclusi. Viene inoltre fornita una disciplina specifica per il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).</p>
<h2>Obiettivo del Regolamento sul riutilizzo dei rifiuti 119/23</h2>
<p>Il <strong>Regolamento per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata</strong> ha l&rsquo;obiettivo di indicare le modalit&agrave; operative e i requisiti minimi di qualificazione degli operatori, necessari per l&rsquo;esercizio di attivit&agrave; di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata. Inoltre, definisce:</p>
<ul>
<li>le dotazioni tecniche e strutturali necessarie;</li>
<li>le quantit&agrave; massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;</li>
<li>le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;</li>
<li>le condizioni specifiche per l&rsquo;esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.</li>
</ul>
<h2>Regole per la preparazione al riutilizzo</h2>
<p>La preparazione al riutilizzo si riferisce al processo attraverso il quale <strong>prodotti o componenti che sono diventati rifiuti vengono predisposti per essere riutilizzati</strong> senza necessit&agrave; di ulteriori pretrattamenti.</p>
<p>Questo &egrave; definito dall&rsquo;art. 183, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 152/2006 e comprende operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione. &Egrave; importante distinguere questa pratica dal riuso, che riguarda prodotti o componenti che non sono ancora diventati rifiuti, e dal riciclo, che trasforma i rifiuti in una forma o composizione differente da quella originaria.</p>
<p>Le <strong>attivit&agrave; incluse nella preparazione al riutilizzo </strong>sono le seguenti: controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di prodotti o componenti di prodotti precedentemente considerati rifiuti al fine di renderli adatti al riutilizzo senza necessit&agrave; di ulteriori trattamenti preliminari.</p>
<p>La conformit&agrave; &egrave; assicurata quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo permettono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che mantengono la stessa finalit&agrave; e le stesse caratteristiche merceologiche dei prodotti originari, rispettando le norme tecniche di settore e gli stessi requisiti richiesti per la loro commercializzazione.</p>
<p>Dopo l&rsquo;esecuzione delle operazioni menzionate va apposta un&rsquo;etichetta con la dicitura <strong>&ldquo;Prodotto appositamente preparato per il riutilizzo&rdquo;</strong>.</p>
<p>In quanto intervento di gestione dei rifiuti, la preparazione al riutilizzo deve avvenire in impianti autorizzati, ma pu&ograve; beneficiare di un regime semplificato come stabilito dall&rsquo;art. 214-ter del D.Lgs. 152/2006.</p>
<p>Dalla sua entrata in vigore il 16 settembre 2023, il<strong> Regolamento 119/23</strong> stabilisce che l&rsquo;attivit&agrave; pu&ograve; iniziare 90 giorni dopo la comunicazione alla Provincia competente, che avr&agrave; il compito di verificare la conformit&agrave; ai requisiti di legge nel dato periodo. Il decreto definisce anche i criteri per chi pu&ograve; intraprendere tali manovre, le specifiche tecniche e strutturali per i centri di preparazione, i rifiuti esclusi, le quantit&agrave; massime consentite e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili. Vi sono anche disposizioni particolari per i RAEE, allineando le prassi con l&rsquo;obiettivo della transizione verso un&rsquo;economia circolare.</p>
<h2>Operazioni per il riutilizzo in forma semplificata</h2>
<p>Le <strong>operazioni di preparazione per il riutilizzo</strong> rappresentano un insieme di procedure mirate a rendere idonei determinati rifiuti per il reimpiego. Vediamo quali sono.</p>
<ul>
<li><strong>Controllo</strong>: consiste nell&rsquo;ispezione visiva, nella cernita e nella prova funzionale al fine di valutare l&rsquo;idoneit&agrave; del rifiuto a essere preparato per un successivo riutilizzo.</li>
<li><strong>Pulizia</strong>: durante questa fase vengono rimosse le impurit&agrave; utilizzando acqua e liquidi specifici, come i detergenti ad azione disinfettante. Questo pu&ograve; avvenire anche con il vapore e comprende operazioni di disinfestazione contro i tarli.</li>
<li><strong>Smontaggio</strong>: comporta il disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti che possono essere riutilizzati singolarmente o nell&rsquo;ambito degli interventi di riparazione.</li>
<li><strong>Riparazione</strong>: prevede la sostituzione, la soppressione e/o il ripristino di qualsiasi componente del rifiuto. Comprende anche l&rsquo;installazione di impianti e componenti fissi, incluse attivit&agrave; come la sabbiatura, la verniciatura e la laccatura.</li>
</ul>
<h2>Le tipologie di rifiuti ammesse secondo il Regolamento 119/2023</h2>
<p>Sono state definite delle <strong>specifiche categorie di rifiuti ammesse nelle nuove regole stabilite dalla Normativa Ambientale 10 luglio 2023</strong>. Di seguito &egrave; riportato l&rsquo;elenco dei rifiuti adatti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo:</p>
<ul>
<li>biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti;</li>
<li>cucine a gas, mobili e loro componenti;</li>
<li>reti e materassi;</li>
<li>pneumatici per biciclette;</li>
<li>attrezzature sportive e ricreative e loro componenti;</li>
<li>attrezzature nautiche e loro componenti, che includono una vasta gamma di articoli come galleggianti, cime, catene, ecc.;</li>
<li>abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature e zaini;</li>
<li>cancelli in vari materiali e serrature e loro componenti;</li>
<li>attrezzi da giardino, suppellettili in diversi materiali e appendiabiti;</li>
<li>pentole, padelle e stoviglie;</li>
<li>pavimenti, rivestimenti e ceramiche;</li>
<li>elementi costruttivi come porte e finestre in vari materiali;</li>
<li>componenti di impianti di irrigazione, impianti agricoli e componenti di serre.</li>
</ul>
<p>Se hai bisogno di maggiori informazioni, il team di STILLAB &egrave; disponibile a fornirti la consulenza necessaria:&nbsp;<a class="a-breath" href="mailto:consulenza@stillab.it">contattaci</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&ldquo;</strong><a href="http://ABC%20dei%20rifiuti:%20dall%E2%80%99applicazione%20della%20normativa%20alla%20dichiarazione%20MUD,%20preparandosi%20all%E2%80%99avvio%20del%20RENTRI" class="a-breath">ABC dei rifiuti: dall&rsquo;applicazione della normativa alla dichiarazione MUD, preparandosi all&rsquo;avvio del RENTRI</a>&ldquo;</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/decreto-10-luglio-2023-n-119-le-regole-per-la-preparazione-al-riutilizzo/">Decreto 10 luglio 2023 n. 119: le regole per la preparazione al riutilizzo</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>15 giugno 2023 entra in vigore il R.E.N.T.R.I.: nuove regole per la gestione dei rifiuti</title>
		<link>https://stillab.it/15-06-2023-arriva-il-rentri-nuove-regole-per-gestione-rifiuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 12:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[formulari]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[registri]]></category>
		<category><![CDATA[rentri]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In data 31/05/2023 &#232; stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 regolamento recante: &#171;Disciplina del sistema di tracciabilit&#224; dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilit&#224; dei rifiuti ai sensi dell&#8217;articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152&#187; Il disposto normativo entra in vigore il 15/06/2023 ma prevede un&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/15-06-2023-arriva-il-rentri-nuove-regole-per-gestione-rifiuti/">15 giugno 2023 entra in vigore il R.E.N.T.R.I.: nuove regole per la gestione dei rifiuti</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>In data 31/05/2023 &egrave; stato pubblicato il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/31/23G00065/sg" class="a-breath">Decreto 4 aprile 2023, n. 59</a> regolamento recante: &laquo;Disciplina del sistema di tracciabilit&agrave; dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilit&agrave; dei rifiuti ai sensi dell&rsquo;articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152&raquo;</p>
<p>Il <strong>disposto normativo entra in vigore il 15/06/2023</strong> ma prevede un <u>periodo transitorio: i soggetti obbligati potranno aderire al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende per i produttori e delle attivit&agrave; svolte.</u></p>
<p>Il decreto introduce <strong>nuovi modelli di registri di carico e scarico e formulari</strong>, che saranno utilizzati in formato cartaceo dai soggetti non obbligati all&rsquo;iscrizione alla piattaforma.</p>
<h2>Molte le novit&agrave;</h2>
<ul>
<li>I soggetti obbligati dovranno utilizzare i nuovi modelli di registro e formulari in formato digitale a partire dalla data d&rsquo;iscrizione, per inviare i dati sulle movimentazioni di rifiuti.</li>
<li>i formulari digitali potranno essere visualizzati anche su dispositivi mobili durante il trasporto;</li>
<li>il funzionamento del RENTRI, incluse le modalit&agrave; di <strong>trasmissione </strong>dei dati relativi ai registri e FIR;</li>
<li>la&nbsp;<strong>condivisione </strong>dei dati del RENTRI con l&rsquo;Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto;</li>
<li>l&rsquo;interoperabilit&agrave; per l&rsquo;acquisizione della documentazione sulla <strong>spedizione di rifiuti</strong>;</li>
<li>lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell&rsquo;Albo nazionale gestori ambientali;</li>
<li>l&rsquo;accesso ai dati del RENTRI da parte degli&nbsp;<strong>organi di controllo</strong>;</li>
<li>la verifica e l&rsquo;invio della comunicazione dell&rsquo;avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti;&ugrave;le responsabilit&agrave; da attribuire all&rsquo;<strong>intermediario</strong>.</li>
</ul>
<p>Durante il periodo transitorio, verranno affinate le istruzioni operative per la gestione della piattaforma, sia attraverso gli applicativi forniti alle aziende, sia garantendo l&rsquo;interoperabilit&agrave; con i principali gestionali presenti sul mercato.</p>
<h2>Soggetti obbligati e tempistiche di iscrizione</h2>
<p>L&rsquo;articolo 12 decreta che <strong>i soggetti obbligati all&rsquo;iscrizione</strong>, sono:</p>
<ul>
<li><strong>enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con pi&ugrave; di cinquanta dipendenti</strong>, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all&rsquo;articolo 18, a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi <strong>(15/12/2024)</strong></li>
<li><strong>enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con pi&ugrave; di dieci dipendenti</strong>, a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi <strong>(15/06/2025)</strong></li>
<li>tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell&rsquo;articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi <strong>(15/12/2025)</strong>.</li>
</ul>
<p>L&rsquo;obbligo di iscrizione al sistema ricade anche su enti e imprese che trasportano solo i propri rifiuti speciali pericolosi e non, iscritti all&rsquo;Albo nazionale gestori ambientali.</p>
<h2>Quanto costa iscriversi al RENTRI?</h2>
<p>L&rsquo;iscrizione alla piattaforma costa 10 euro di diritti di segreteria per tutti. A tale cifra sono da aggiungere i contributi annuali che variano per il primo anno da 100 a 15 euro, mentre, negli anni successivi all&rsquo;iscrizione il contributo varia da 50 a 10 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se hai bisogno di maggiori informazioni, il team di STILLAB &egrave; disponibile a fornirti la consulenza necessaria: <a href="mailto:consulenza@stillab.it" class="a-breath">contattaci</a></p>
<p>oppure iscriviti al <strong>nostro prossimo corso</strong>:&nbsp;<a href="https://stillab.it/corso/promo_abc-dei-rifiuti-lapplicazione-della-normativa/" class="a-breath">https://stillab.it/corso/promo_abc-dei-rifiuti-lapplicazione-della-normativa/</a></p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/15-06-2023-arriva-il-rentri-nuove-regole-per-gestione-rifiuti/">15 giugno 2023 entra in vigore il R.E.N.T.R.I.: nuove regole per la gestione dei rifiuti</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione MUD 2023: la scadenza slitta al 08 luglio 2023</title>
		<link>https://stillab.it/dichiarazione-mud-2023-la-scadenza-slitta-al-08-luglio-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 16:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione MUD]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[MUD]]></category>
		<category><![CDATA[MUD 2023]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti industriali]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti pericolosi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo scorso 10/03/2023 &#232; stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale), il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI&#160;3 febbraio 2023&#160;recante l&#8217;approvazione del Modello unico di dichiarazione ambientale per l&#8217;anno 2023, che sar&#224; utilizzato a partire dalle dichiarazioni riferite all&#8217;anno 2022. Il termine per la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) &#232; fissato&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/dichiarazione-mud-2023-la-scadenza-slitta-al-08-luglio-2023/">Dichiarazione MUD 2023: la scadenza slitta al 08 luglio 2023</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Lo scorso 10/03/2023 &egrave; stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale), il <strong><a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/10/23A01607/sg" class="a-breath">DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI&nbsp;3 febbraio 2023</a></strong>&nbsp;recante l&rsquo;approvazione del <strong>Modello unico di dichiarazione ambientale</strong> per l&rsquo;anno 2023, che sar&agrave; utilizzato a partire dalle dichiarazioni riferite all&rsquo;anno 2022.</p>
<p>Il termine per la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) &egrave; fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD 2023 dovr&agrave; avvenire <span style="color: #ff0000;"><strong>entro il giorno 8 luglio 2023</strong></span>.</p>
<p>Manca ancora un po&rsquo; di tempo, ma l&rsquo;analisi e l&rsquo;elaborazione dei dati possono richiedere parecchio tempo, soprattutto se le aziende devono dichiarare un numero consistente di rifiuti. <strong>Ti consigliamo quindi&nbsp;di organizzarti prima possibile</strong>.</p>
<h2><strong>3 ottimi motivi per scegliere Stillab</strong></h2>
<p>Raccogliere i dati e compilare e comunicare la dichiarazione MUD non &egrave; una cosa semplice, ed &egrave; bene farsi aiutare da <strong>consulenti professionisti come noi di Stillab</strong>. Siamo in grado di:</p>
<ol>
<li>Mettere a tua disposizione un&nbsp;<strong>team di esperti consulenti ambientali</strong>, capaci di effettuare la dichiarazione&nbsp;<strong>MUD rispondente alle ultime novit&agrave;</strong>&nbsp;legislative.</li>
<li>Occuparci dell&rsquo;<strong>elaborazione di tutte le informazioni&nbsp;</strong>relative alla gestione dei tuoi rifiuti. Controlliamo la tenuta dei&nbsp;<strong>registri di carico e scarico</strong>&nbsp;e analizziamo i&nbsp;<strong>formulari di identificazione</strong>. Predisponiamo la&nbsp;<strong>documentazione</strong>&nbsp;necessaria e provvediamo all&rsquo;<strong>invio telematico&nbsp;</strong>del MUD.</li>
<li>Farci carico <strong>dell&rsquo;invio</strong>&nbsp;della comunicazione, se non ti occorre aiuto per la compilazione dei dati.</li>
</ol>
<p>Abbiamo reso disponibili in formato Word editabile la<span style="color: #0000ff;"><strong> <a style="color: #0000ff;" href="https://stillab.it/wp-content/uploads/2023/03/stillab-tabella-raccolta-dati-MUD-2023.docx" class="a-breath">tabella</a>&nbsp;</strong></span>per la raccolta dei dati e la<strong>&nbsp;<a href="https://stillab.it/wp-content/uploads/2023/03/stillab-delega-trasmissione-MUD-2023.docx" class="a-breath"><span style="color: #0000ff;">delega</span></a>&nbsp;</strong>per l&rsquo;invio telematico della dichiarazione. <span style="color: #db0f0f;"><strong>Ti basta compilare i moduli e restituirceli entro il 22 maggio 2023.</strong></span></p>
<h2><strong>Promozione &ldquo;MUD con Stillab&rdquo;: sconto del 5% per la tua azienda</strong></h2>
<p>Per agevolarti nell&rsquo;adempimento della comunicazione MUD 2023, abbiamo previsto per te uno sconto del 5% se ci restituisci <strong>tutti i dati compilati entro il</strong>&nbsp;<strong>30 aprile 2023</strong>.</p>
<h2><strong>Chi deve presentare il MUD 2023? </strong></h2>
<p>Sono tenuti a presentare il MUD 2023:</p>
<ul>
<li>le imprese e gli enti&nbsp;<strong>produttori iniziali di rifiuti pericolosi</strong>,</li>
<li>le imprese e gli enti produttori che hanno&nbsp;<strong>pi&ugrave; di 10 dipendenti</strong>&nbsp;e sono&nbsp;<strong>produttori iniziali di rifiuti non pericolosi</strong>, derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attivit&agrave; di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall&rsquo;abbattimento dei fumi, come previsto dall&rsquo;articolo 184 del&nbsp;<a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl3.htm" class="a-breath">D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152</a>, comma 3 lettere c), d) e g).</li>
<li>Chiunque effettua a titolo professionale <strong>attivit&agrave; di raccoIta e trasporto di rifiuti</strong></li>
<li>Commercianti ed <strong>intermediari di rifiuti senza detenzione</strong></li>
<li>Imprese ed enti che effettuano operazioni di<strong> recupero e smaltimento dei rifiuti&nbsp;</strong></li>
<li>Consorzi e i sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti (esclusi i Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi).</li>
<li>I <strong>gestori del servizio pubblico di raccolta rifiuti</strong> (arti. 183 comma 1 lettera pp e art. 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006).</li>
</ul>
<h2><strong>Dichiarazione e presentazione MUD</strong></h2>
<h3><strong>La struttura della dichiarazione 2023</strong></h3>
<p><strong>La struttura non cambia</strong>. &Egrave; presente una sezione anagrafica composta dalla&nbsp;<strong>Scheda SA1</strong>,&nbsp;obbligatoria per tutte le sezioni tranne la Comunicazione Rifiuti semplificata, e dalla&nbsp;<strong>Scheda Autorizzazioni,&nbsp;</strong>obbligatoria per tutti i soggetti autorizzati a svolgere attivit&agrave; di gestione dei rifiuti. Alle due schede si aggiungono sei&nbsp;<strong>comunicazioni</strong>:</p>
<ol>
<li>Rifiuti,</li>
<li>Veicoli Fuori Uso,</li>
<li>Imballaggi, comunicazione composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio,</li>
<li>Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche,</li>
<li>Rifiuti Urbani, Assimilati e Raccolti in convenzione,</li>
<li>Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.</li>
</ol>
<p>Le&nbsp;<strong>Camere di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura competenti</strong>&nbsp;sono:</p>
<ul>
<li>per i produttori, smaltitori e recuperatori, quelle in cui ha sede l&rsquo;unit&agrave; locale dell&rsquo;impresa,</li>
<li>per i soggetti che svolgono attivit&agrave; di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione, quelle in cui &egrave; presente la sede legale dell&rsquo;impresa.</li>
</ul>
<h2><strong>La presentazione del MUD</strong></h2>
<p>La presentazione del MUD deve essere fatta&nbsp;<strong>esclusivamente tramite invio telematico&nbsp;</strong>sul portale&nbsp;<a href="http://www.mudtelematico.it/" class="a-breath">www.mudtelematico.it</a>.<br>
L&rsquo;accesso al portale sar&agrave; riattivato per l&rsquo;invio della Comunicazioni 2023 con riferimento al 2022: sul sito&nbsp;<a href="https://www.ecocamere.it/" class="a-breath">www.ecocamere.it</a>&nbsp;verranno pubblicate informazioni aggiornate.</p>
<p>Per procedere all&rsquo;invio, i soggetti dichiaranti devono avere un&nbsp;<strong>dispositivo di firma digitale in corso di validit&agrave;</strong>: Smart Card, Carta Nazionale dei Servizi o Business Key. Inoltre, sul portale sar&agrave; resa disponibile un&rsquo;applicazione per verificare la&nbsp;<strong>correttezza del formato del file</strong>&nbsp;da inviare.</p>
<h2><strong>Chi pu&ograve; presentare il MUD semplificato?</strong></h2>
<p>Anche per il 2023 puoi completare la dichiarazione MUD attraverso una comunicazione semplificata, a patto che rispetti questi tre parametri contemporaneamente:</p>
<ul>
<li>devi essere un produttore iniziale di&nbsp;<strong>non pi&ugrave; di 7 tipologie di rifiuti&nbsp;</strong>(CER),</li>
<li>i rifiuti sono prodotti&nbsp;<strong>nell&rsquo;unit&agrave; locale a cui si riferisce la dichiarazione</strong>,</li>
<li>per ciascun rifiuto&nbsp;<strong>non utilizzi pi&ugrave; di 3 trasportatori e pi&ugrave; di 3 destinatari</strong>.</li>
</ul>
<p>Sono invece&nbsp;<strong>esclusi&nbsp;</strong>dalla comunicazione semplificata:</p>
<ul>
<li>i&nbsp;<strong>gestori&nbsp;</strong>di rifiuti, che effettuano attivit&agrave; di recupero, smaltimento e trasporto,</li>
<li>i&nbsp;<strong>produttori&nbsp;</strong>di rifiuti che non ricadono nelle condizioni suddette,</li>
<li>i&nbsp;<strong>nuovi produttori</strong>, cio&egrave; quei soggetti che svolgono attivit&agrave; di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti, quindi impianti che nel trattamento finale di rifiuti ne producono di nuovi.</li>
</ul>
<p>Come vedi, ci sono tanti fattori di cui tenere conto per la compilazione del MUD 2023. Per questo <strong>noi consulenti Stillab siamo a tua disposizione</strong> per aiutarti a orientarti e fornirti tutte le informazioni e i chiarimenti di cui puoi avere bisogno.</p>
<p><a href="mailto:consulenza@stillab.it" class="a-breath"><strong>Contattaci ora</strong></a>, saremo lieti di affiancarti passo dopo passo.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/dichiarazione-mud-2023-la-scadenza-slitta-al-08-luglio-2023/">Dichiarazione MUD 2023: la scadenza slitta al 08 luglio 2023</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione MUD 2023: quali sono le novità e come può supportarti Stillab</title>
		<link>https://stillab.it/presentazione-mud-2023-novita-e-come-puo-supportarti-stillab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 22:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione MUD]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[MUD]]></category>
		<category><![CDATA[MUD 2023]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti industriali]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti pericolosi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=8228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come previsto dalla vigente normativa, per quest&#8217;anno la data di presentazione del MUD &#232;&#160;fissata al 02 maggio 2023. Manca ancora un po&#8217; di tempo, ma l&#8217;analisi e l&#8217;elaborazione dei dati possono richiedere parecchio tempo, soprattutto se le aziende devono dichiarare un numero consistente di rifiuti. Ti consigliamo quindi&#160;di organizzarti prima possibile. 3 ottimi motivi per&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/presentazione-mud-2023-novita-e-come-puo-supportarti-stillab/">Dichiarazione MUD 2023: quali sono le novità e come può supportarti Stillab</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Come previsto dalla vigente normativa, per quest&rsquo;anno la <strong>data di presentazione del MUD &egrave;</strong>&nbsp;<strong>fissata al <span style="color: #cc0e0e;">02 maggio 2023</span></strong>.</p>
<p>Manca ancora un po&rsquo; di tempo, ma l&rsquo;analisi e l&rsquo;elaborazione dei dati possono richiedere parecchio tempo, soprattutto se le aziende devono dichiarare un numero consistente di rifiuti. <strong>Ti consigliamo quindi&nbsp;di organizzarti prima possibile</strong>.</p>
<h2><strong>3 ottimi motivi per scegliere Stillab</strong></h2>
<p>Raccogliere i dati e compilare e comunicare la dichiarazione MUD non &egrave; una cosa semplice, ed &egrave; bene farsi aiutare da <strong>consulenti professionisti come noi di Stillab</strong>. Siamo in grado di:</p>
<ol>
<li>Mettere a tua disposizione un&nbsp;<strong>team di esperti consulenti ambientali</strong>, capaci di effettuare la dichiarazione&nbsp;<strong>MUD rispondente alle ultime novit&agrave;</strong>&nbsp;legislative.</li>
<li>Occuparci dell&rsquo;<strong>elaborazione di tutte le informazioni&nbsp;</strong>relative alla gestione dei tuoi rifiuti. Controlliamo la tenuta dei&nbsp;<strong>registri di carico e scarico</strong>&nbsp;e analizziamo i&nbsp;<strong>formulari di identificazione</strong>. Predisponiamo la&nbsp;<strong>documentazione</strong>&nbsp;necessaria e provvediamo all&rsquo;<strong>invio telematico&nbsp;</strong>del MUD.</li>
<li>Farci carico <strong>dell&rsquo;invio</strong>&nbsp;della comunicazione, se non ti occorre aiuto per la compilazione dei dati.</li>
</ol>
<p>Abbiamo reso disponibili in formato Word editabile la<span style="color: #0000ff;"><strong> <a style="color: #0000ff;" href="https://stillab.it/wp-content/uploads/2023/03/stillab-tabella-raccolta-dati-MUD-2023.docx" class="a-breath">tabella</a>&nbsp;</strong></span>per la raccolta dei dati e la<strong>&nbsp;<a href="https://stillab.it/wp-content/uploads/2023/03/stillab-delega-trasmissione-MUD-2023.docx" class="a-breath"><span style="color: #0000ff;">delega</span></a>&nbsp;</strong>per l&rsquo;invio telematico della dichiarazione. <span style="color: #db0f0f;"><strong>Ti basta compilare i moduli e restituirceli entro il 20 marzo 2023.</strong></span></p>
<h2><strong>Promozione &ldquo;MUD con Stillab&rdquo;: sconto del 5% per la tua azienda</strong></h2>
<p>Per agevolarti nell&rsquo;adempimento della comunicazione MUD 2023, abbiamo previsto per te uno sconto del 5% se ci restituisci <strong>tutti i dati compilati entro il</strong>&nbsp;<strong>10 marzo 2023</strong>.</p>
<h2><strong>MUD 2023: uno sguardo alle novit&agrave; intervenute nel 2022.</strong></h2>
<ul>
<li>Inserimento nella Sezione Anagrafica di una nuova&nbsp;<strong>scheda&nbsp;&ldquo;Riciclaggio&rdquo;</strong>&nbsp;da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall&rsquo;attivit&agrave; di recupero.</li>
<li>Tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani sono stati inseriti i soggetti che, per effetto dell&rsquo;art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche, che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione, in particolare il&nbsp;<strong>modulo &ldquo;RT-non Pub&rdquo;</strong>&nbsp;(rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU.</li>
<li>La&nbsp;<strong>scheda &ldquo;CG- costi di gestione&rdquo;</strong>&nbsp;della Comunicazione Rifiuti Urbani &egrave; stata revisionata per garantire una maggiore facilit&agrave; nella compilazione: in particolare &egrave; stata data la possibilit&agrave; di inserire valori con tre cifre decimali e di inserire valori negativi ad alcune voci.</li>
<li>Sono state apportate integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti urbani.</li>
</ul>
<h2><strong>Chi deve presentare il MUD 2023? </strong></h2>
<p>Sono tenuti a presentare il MUD 2023:</p>
<ul>
<li>le imprese e gli enti&nbsp;<strong>produttori iniziali di rifiuti pericolosi</strong>,</li>
<li>le imprese e gli enti produttori che hanno&nbsp;<strong>pi&ugrave; di 10 dipendenti</strong>&nbsp;e sono&nbsp;<strong>produttori iniziali di rifiuti non pericolosi</strong>, derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attivit&agrave; di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall&rsquo;abbattimento dei fumi, come previsto dall&rsquo;articolo 184 del&nbsp;<a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl3.htm" class="a-breath">D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152</a>, comma 3 lettere c), d) e g).</li>
</ul>
<h2><strong>Dichiarazione e presentazione MUD</strong></h2>
<h3><strong>La struttura della dichiarazione 2023</strong></h3>
<p><strong>La struttura non cambia</strong>. &Egrave; presente una sezione anagrafica composta dalla&nbsp;<strong>Scheda SA1</strong>,&nbsp;obbligatoria per tutte le sezioni tranne la Comunicazione Rifiuti semplificata, e dalla&nbsp;<strong>Scheda Autorizzazioni,&nbsp;</strong>obbligatoria per tutti i soggetti autorizzati a svolgere attivit&agrave; di gestione dei rifiuti. Alle due schede si aggiungono sei&nbsp;<strong>comunicazioni</strong>:</p>
<ol>
<li>Rifiuti,</li>
<li>Veicoli Fuori Uso,</li>
<li>Imballaggi, comunicazione composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio,</li>
<li>Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche,</li>
<li>Rifiuti Urbani, Assimilati e Raccolti in convenzione,</li>
<li>Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.</li>
</ol>
<p>Le&nbsp;<strong>Camere di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura competenti</strong>&nbsp;sono:</p>
<ul>
<li>per i produttori, smaltitori e recuperatori, quelle in cui ha sede l&rsquo;unit&agrave; locale dell&rsquo;impresa,</li>
<li>per i soggetti che svolgono attivit&agrave; di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione, quelle in cui &egrave; presente la sede legale dell&rsquo;impresa.</li>
</ul>
<h2><strong>La presentazione del MUD</strong></h2>
<p>La presentazione del MUD deve essere fatta&nbsp;<strong>esclusivamente tramite invio telematico&nbsp;</strong>sul portale&nbsp;<a href="http://www.mudtelematico.it/" class="a-breath">www.mudtelematico.it</a>.<br>
L&rsquo;accesso al portale sar&agrave; riattivato per l&rsquo;invio della Comunicazioni 2023 con riferimento al 2022: sul sito&nbsp;<a href="https://www.ecocamere.it/" class="a-breath">www.ecocamere.it</a>&nbsp;verranno pubblicate informazioni aggiornate.</p>
<p>Per procedere all&rsquo;invio, i soggetti dichiaranti devono avere un&nbsp;<strong>dispositivo di firma digitale in corso di validit&agrave;</strong>: Smart Card, Carta Nazionale dei Servizi o Business Key. Inoltre, sul portale sar&agrave; resa disponibile un&rsquo;applicazione per verificare la&nbsp;<strong>correttezza del formato del file</strong>&nbsp;da inviare.</p>
<h2><strong>Chi pu&ograve; presentare il MUD semplificato?</strong></h2>
<p>Anche per il 2023 puoi completare la dichiarazione MUD attraverso una comunicazione semplificata, a patto che rispetti questi tre parametri contemporaneamente:</p>
<ul>
<li>devi essere un produttore iniziale di&nbsp;<strong>non pi&ugrave; di 7 tipologie di rifiuti&nbsp;</strong>(CER),</li>
<li>i rifiuti sono prodotti&nbsp;<strong>nell&rsquo;unit&agrave; locale a cui si riferisce la dichiarazione</strong>,</li>
<li>per ciascun rifiuto&nbsp;<strong>non utilizzi pi&ugrave; di 3 trasportatori e pi&ugrave; di 3 destinatari</strong>.</li>
</ul>
<p>Sono invece&nbsp;<strong>esclusi&nbsp;</strong>dalla comunicazione semplificata:</p>
<ul>
<li>i&nbsp;<strong>gestori&nbsp;</strong>di rifiuti, che effettuano attivit&agrave; di recupero, smaltimento e trasporto,</li>
<li>i&nbsp;<strong>produttori&nbsp;</strong>di rifiuti che non ricadono nelle condizioni,</li>
<li>i&nbsp;<strong>nuovi produttori</strong>, cio&egrave; quei soggetti che svolgono attivit&agrave; di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti, quindi impianti che nel trattamento finale di rifiuti ne producono di nuovi.</li>
</ul>
<p>Come vedi, ci sono tanti fattori di cui tenere conto per la compilazione del MUD 2023. Per questo <strong>noi consulenti Stillab siamo a tua disposizione</strong> per aiutarti a orientarti e fornirti tutte le informazioni e i chiarimenti di cui puoi avere bisogno.</p>
<p><strong>Contattaci ora</strong>, saremo lieti di affiancarti passo dopo passo.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/presentazione-mud-2023-novita-e-come-puo-supportarti-stillab/">Dichiarazione MUD 2023: quali sono le novità e come può supportarti Stillab</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione MUD 2022: quali sono le novità e come può supportarti Stillab</title>
		<link>https://stillab.it/dichiarazione-mud-2022-quali-sono-le-novita-e-come-puo-supportarti-stillab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 15:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[MUD 2021]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti industriali]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti pericolosi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=7386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come previsto dal D.P.C.M. 17/12/2021, la data di presentazione del MUD &#232;&#160;fissata al 21 maggio 2022. Mancano ancora alcuni mesi, ma l&#8217;analisi e l&#8217;elaborazione dei dati possono richiedere parecchio tempo, soprattutto se le aziende devono dichiarare un numero consistente di rifiuti. Ti consigliamo quindi&#160;di organizzarti prima possibile. 3 ottimi motivi per scegliere Stillab Raccogliere i&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/dichiarazione-mud-2022-quali-sono-le-novita-e-come-puo-supportarti-stillab/">Dichiarazione MUD 2022: quali sono le novità e come può supportarti Stillab</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Come previsto dal D.P.C.M. 17/12/2021, la <strong>data di presentazione del MUD &egrave;</strong>&nbsp;<strong>fissata al 21 maggio 2022</strong>.</p>
<p>Mancano ancora alcuni mesi, ma l&rsquo;analisi e l&rsquo;elaborazione dei dati possono richiedere parecchio tempo, soprattutto se le aziende devono dichiarare un numero consistente di rifiuti. <strong>Ti consigliamo quindi&nbsp;di organizzarti prima possibile</strong>.</p>
<h2><strong>3 ottimi motivi per scegliere Stillab</strong></h2>
<p>Raccogliere i dati e compilare e comunicare la dichiarazione MUD non &egrave; una cosa semplice, ed &egrave; bene farsi aiutare da <strong>consulenti professionisti come noi di Stillab</strong>. Siamo in grado di:</p>
<ol>
<li>Mettere a tua disposizione un&nbsp;<strong>team di esperti consulenti ambientali</strong>, capaci di effettuare la dichiarazione&nbsp;<strong>MUD rispondente alle ultime novit&agrave;</strong>&nbsp;legislative.</li>
<li>Occuparci dell&rsquo;<strong>elaborazione di tutte le informazioni&nbsp;</strong>relative alla gestione dei tuoi rifiuti. Controlliamo la tenuta dei&nbsp;<strong>registri di carico e scarico</strong>&nbsp;e analizziamo i&nbsp;<strong>formulari di identificazione</strong>. Predisponiamo la&nbsp;<strong>documentazione</strong>&nbsp;necessaria e provvediamo all&rsquo;<strong>invio telematico&nbsp;</strong>del MUD.</li>
<li>Farci carico <strong>dell&rsquo;invio</strong>&nbsp;della comunicazione, se non ti occorre aiuto per la compilazione dei dati.</li>
</ol>
<p>Abbiamo reso disponibili in formato Word la&nbsp;<a href="https://stillab.it/wp-content/uploads/2022/02/stillab-tabella-raccolta-dati-MUD-2022-1.docx" class="a-breath">tabella</a>&nbsp;per la raccolta dei dati e la&nbsp;<a href="https://stillab.it/wp-content/uploads/2022/02/stillab-delega-trasmissione-MUD-2022-1.docx" class="a-breath">delega</a>&nbsp;per la comunicazione. Ti basta compilare i documenti e restituirceli&nbsp;<strong>entro il 10 aprile 2022</strong>.</p>
<h2><strong>Promozione &ldquo;MUD con Stillab&rdquo;: sconto del 10% per la tua azienda</strong></h2>
<p>Per agevolarti nell&rsquo;adempimento della comunicazione MUD 2022, abbiamo previsto per te uno sconto del 10% se ci restituisci <strong>tutti i dati compilati entro il</strong>&nbsp;<strong>15 marzo 2022</strong>.</p>
<h2><strong>MUD 2022: uno sguardo alle novit&agrave;.</strong></h2>
<ul>
<li>Inserimento nella Sezione Anagrafica di una nuova&nbsp;<strong>scheda&nbsp;&ldquo;Riciclaggio&rdquo;</strong>&nbsp;da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall&rsquo;attivit&agrave; di recupero.</li>
<li>Tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani sono stati inseriti i soggetti che, per effetto dell&rsquo;art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche, che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione, in particolare il&nbsp;<strong>modulo &ldquo;RT-non Pub&rdquo;</strong>&nbsp;(rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU.</li>
<li>La&nbsp;<strong>scheda &ldquo;CG- costi di gestione&rdquo;</strong>&nbsp;della Comunicazione Rifiuti Urbani &egrave; stata revisionata per garantire una maggiore facilit&agrave; nella compilazione: in particolare &egrave; stata data la possibilit&agrave; di inserire valori con tre cifre decimali e di inserire valori negativi ad alcune voci.</li>
<li>Sono state apportate integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti urbani.</li>
</ul>
<h2><strong>Chi deve presentare il MUD 2022? </strong></h2>
<p>Sono tenuti a presentare il MUD 2022:</p>
<ul>
<li>le imprese e gli enti&nbsp;<strong>produttori iniziali di rifiuti pericolosi</strong>,</li>
<li>le imprese e gli enti produttori che hanno&nbsp;<strong>pi&ugrave; di 10 dipendenti</strong>&nbsp;e sono&nbsp;<strong>produttori iniziali di rifiuti non pericolosi</strong>, derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attivit&agrave; di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall&rsquo;abbattimento dei fumi, come previsto dall&rsquo;articolo 184 del&nbsp;<a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl3.htm" class="a-breath">D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152</a>, comma 3 lettere c), d) e g).</li>
</ul>
<h2><strong>Dichiarazione e presentazione MUD</strong></h2>
<h3><strong>La struttura della dichiarazione 2022</strong></h3>
<p><strong>La struttura non cambia</strong>. &Egrave; presente una sezione anagrafica composta dalla&nbsp;<strong>Scheda SA1</strong>,&nbsp;obbligatoria per tutte le sezioni tranne la Comunicazione Rifiuti semplificata, e dalla&nbsp;<strong>Scheda Autorizzazioni,&nbsp;</strong>obbligatoria per tutti i soggetti autorizzati a svolgere attivit&agrave; di gestione dei rifiuti. Alle due schede si aggiungono sei&nbsp;<strong>comunicazioni</strong>:</p>
<ol>
<li>Rifiuti,</li>
<li>Veicoli Fuori Uso,</li>
<li>Imballaggi, comunicazione composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio,</li>
<li>Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche,</li>
<li>Rifiuti Urbani, Assimilati e Raccolti in convenzione,</li>
<li>Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.</li>
</ol>
<p>Le&nbsp;<strong>Camere di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura competenti</strong>&nbsp;sono:</p>
<ul>
<li>per i produttori, smaltitori e recuperatori, quelle in cui ha sede l&rsquo;unit&agrave; locale dell&rsquo;impresa,</li>
<li>per i soggetti che svolgono attivit&agrave; di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione, quelle in cui &egrave; presente la sede legale dell&rsquo;impresa.</li>
</ul>
<h2><strong>La presentazione del MUD</strong></h2>
<p>La presentazione del MUD deve essere fatta&nbsp;<strong>esclusivamente tramite invio telematico&nbsp;</strong>sul portale&nbsp;<a href="http://www.mudtelematico.it/" class="a-breath">www.mudtelematico.it</a>.</p>
<p>Per procedere all&rsquo;invio, i soggetti dichiaranti devono avere un&nbsp;<strong>dispositivo di firma digitale in corso di validit&agrave;</strong>: Smart Card, Carta Nazionale dei Servizi o Business Key. Inoltre, sul portale sar&agrave; resa disponibile un&rsquo;applicazione per verificare la&nbsp;<strong>correttezza del formato del file</strong>&nbsp;da inviare.</p>
<h2><strong>Chi pu&ograve; presentare il MUD semplificato?</strong></h2>
<p>Anche per il 2022 puoi completare la dichiarazione MUD attraverso una comunicazione semplificata, a patto che rispetti questi tre parametri contemporaneamente:</p>
<ul>
<li>devi essere un produttore iniziale di&nbsp;<strong>non pi&ugrave; di 7 tipologie di rifiuti&nbsp;</strong>(CER),</li>
<li>i rifiuti sono prodotti&nbsp;<strong>nell&rsquo;unit&agrave; locale a cui si riferisce la dichiarazione</strong>,</li>
<li>per ciascun rifiuto&nbsp;<strong>non utilizzi pi&ugrave; di 3 trasportatori e pi&ugrave; di 3 destinatari</strong>.</li>
</ul>
<p>Sono invece&nbsp;<strong>esclusi&nbsp;</strong>dalla comunicazione semplificata:</p>
<ul>
<li>i&nbsp;<strong>gestori&nbsp;</strong>di rifiuti, che effettuano attivit&agrave; di recupero, smaltimento e trasporto,</li>
<li>i&nbsp;<strong>produttori&nbsp;</strong>di rifiuti che non ricadono nelle condizioni,</li>
<li>i&nbsp;<strong>nuovi produttori</strong>, cio&egrave; quei soggetti che svolgono attivit&agrave; di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti, quindi impianti che nel trattamento finale di rifiuti ne producono di nuovi.</li>
</ul>
<p>Come vedi, ci sono tanti fattori di cui tenere conto per la compilazione del MUD 2022. Per questo <strong>noi consulenti Stillab siamo a tua disposizione</strong> per aiutarti a orientarti e fornirti tutte le informazioni e i chiarimenti di cui puoi avere bisogno. <a href="https://stillab.it/contatti/" class="a-breath"><strong>Contattaci ora</strong></a>, saremo lieti di affiancarti passo dopo passo.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/dichiarazione-mud-2022-quali-sono-le-novita-e-come-puo-supportarti-stillab/">Dichiarazione MUD 2022: quali sono le novità e come può supportarti Stillab</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento normativa in ambito rifiuti: il nuovo Piano di Emergenza Esterna per i gestori di impianto</title>
		<link>https://stillab.it/aggiornamento-normativa-in-ambito-rifiuti-il-nuovo-piano-di-emergenza-esterna-per-i-gestori-di-impianto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 13:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[stoccaggio rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=7275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 07 ottobre 2021 &#232; stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 27 agosto 2021 , in merito alla gestione dei rifiuti. Il testo riguarda &#8220;Le linee guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti&#8221;. In particolare, stabilisce in modo chiaro come le imprese che&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/aggiornamento-normativa-in-ambito-rifiuti-il-nuovo-piano-di-emergenza-esterna-per-i-gestori-di-impianto/">Aggiornamento normativa in ambito rifiuti: il nuovo Piano di Emergenza Esterna per i gestori di impianto</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il 07 ottobre 2021 &egrave; stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/07/21A05813/sg" class="a-breath">D.P.C.M. 27 agosto 2021</a> , in merito alla <strong>gestione dei rifiuti</strong>.<br>
Il testo riguarda &ldquo;Le <strong>linee guida</strong> per la predisposizione del <strong>Piano di Emergenza Esterna</strong> per gli <strong>impianti </strong>di <strong>stoccaggio e trattamento dei rifiuti</strong>&rdquo;.</p>
<p>In particolare, stabilisce in modo chiaro come le imprese che si occupano di <strong>stoccaggio e trattamento rifiuti</strong> debbano predisporre dei <strong>Piani di Emergenza Esterna</strong>.</p>
<p>Tra i punti affrontati nel testo vi sono i seguenti:</p>
<ul>
<li>Il fatto che le aziende in oggetto non siano automaticamente classificate a <strong>rischio di incidente rilevante</strong>, e che le <strong>linee guida</strong> non si applichino ai siti ex D.Lgs. n.105/2015;</li>
<li>La visione dell&rsquo;<strong>impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti</strong> come un elemento fondamentale di un <strong>sistema pi&ugrave; ampio</strong>, finalizzato alla <strong>pianificazione o revisione</strong> dei <strong>Piani di Emergenza Esterni</strong>, oltre che all&rsquo;<strong>informazione della popolazione</strong>.</li>
</ul>
<p>Le <strong>linee guida </strong>definiscono la <strong>procedura di intervento da attuare</strong> per la gestione dell&rsquo;<strong>emergenza</strong> in caso di possibili <strong>eventi accidentali </strong>in <strong>impianti di stoccaggio e trattamento</strong>, quali ad esempio <strong>incendi</strong> con formazione e <strong>diffusione</strong> all&rsquo;esterno di <strong>sostanze inquinanti</strong>.</p>
<p>Il loro obiettivo &egrave; quello di definire in particolare, in modo sintetico e puntuale, le <strong>modalit&agrave; operative di intervento</strong> da attuare.</p>
<p>Il testo individua nei <strong>titolari delle attivit&agrave;</strong> in oggetto, coloro incaricati di <strong>trasmettere al Prefetto competente</strong> le <strong>informazioni</strong> per <strong>l&rsquo;elaborazione o l&rsquo;aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna</strong>.<br>
Questa comunicazione va espletata <strong>entro sessanta giorni</strong> dall&rsquo;entrata in vigore, ovvero entro il <strong>06 dicembre 2021</strong>.</p>
<p>Si tratta, nello specifico, delle schede-dati riportate all&rsquo;allegato C.2., che fanno riferimento a:</p>
<ul>
<li><strong>un modulo di dichiarazione </strong>sulle <strong>informazioni relative all&rsquo;impianto</strong>, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 200 n. 445 e dell&rsquo;art. 26, c.4 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113</li>
<li>una serie di allegati:
<ul>
<li><strong>classificazione del rischio incendio</strong> con <strong>metodo ad indici</strong> e relativa <strong>relazione tecnica</strong> di professionista abilitato;</li>
<li><strong>planimetria generale</strong> dell&rsquo;impianto;</li>
<li><strong>planimetria antincendio</strong>;</li>
<li><strong>elaborati grafici/check list</strong>;</li>
<li>copia documento d&rsquo;identit&agrave; in corso di validit&agrave; con firma visibile del legale rappresentante;</li>
<li>informativa in materia di protezione dei dati personali</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>In parallelo, la classificazione del rischio incendio contenuta nei Piani d&rsquo;Emergenza Interni (PEI), occorre che sia redatta ai sensi del nuovo decreto, ed aggiornata in caso di variazioni o almeno ogni tre anni.</p>
<p>Per approfondire il tema ed implementare nella propria realt&agrave; le nuove linee guida occorre destreggiarsi nella normativa di riferimento.<br>
<strong><a href="mailto:info@stillab.it" class="a-breath">Stillab</a>,</strong> ente accreditato sui servizi di formazione, informazione e sicurezza, si pone come partner qualificato in questo ambito.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/aggiornamento-normativa-in-ambito-rifiuti-il-nuovo-piano-di-emergenza-esterna-per-i-gestori-di-impianto/">Aggiornamento normativa in ambito rifiuti: il nuovo Piano di Emergenza Esterna per i gestori di impianto</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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		<title>Comune o gestore servizio privato? Novità sulla TARI</title>
		<link>https://stillab.it/comune-o-gestore-servizio-pubblico-novita-sulla-tari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 15:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti industriali]]></category>
		<category><![CDATA[TARI 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=6351</guid>

					<description><![CDATA[<p>La TARI &#232; una tassa sui rifiuti introdotta nel 2014 e che deve essere versata da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il Decreto Legislativo 41 in vigore dal 22/03/2021, ovvero il Decreto Sostegni, introduce una importante novit&#224; sulla TARI, che riguarda tutte le utenze&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/comune-o-gestore-servizio-pubblico-novita-sulla-tari/">Comune o gestore servizio privato? Novità sulla TARI</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>La <strong>TARI</strong> &egrave; una tassa sui rifiuti introdotta nel 2014 e che deve essere versata da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il Decreto Legislativo 41 in vigore dal 22/03/2021, ovvero il Decreto Sostegni, introduce una importante novit&agrave; sulla TARI, che riguarda <strong>tutte le utenze non domestiche</strong>. Di cosa si tratta?</p>
<h2><strong>A CHI CONFERIRE I RIFIUTI?</strong></h2>
<p>Il Decreto 41/2021 stabilisce che tutte le utenze non domestiche devono informare il Comune, o il gestore del servizio privato di raccolta in caso di tariffa corrispettiva, la scelta di conferire i propri rifiuti ora definiti come urbani al servizio pubblico o a un gestore privato. La data ultima per la comunicazione della scelta &egrave; il <strong>31 maggio 2021</strong>.</p>
<p><strong>I comuni dovranno approvare i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021.</strong></p>
<p>Questo obbligo deriva da una delle <strong>novit&agrave; introdotte dal <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario" class="a-breath">D.Lgs. 116/2020</a></strong>, in vigore dal 26/09/2020, che modifica la definizione di rifiuti URBANI: &egrave; eliminata la gestione dei rifiuti assimilabili o assimilati e viene introdotto un nuovo elenco di rifiuti e di attivit&agrave; che producono i rifiuti urbani (incluse altre fonti oltre le utenze domestiche).</p>
<p>Ricordiamo inoltre che nel D.lgs. 116/20 viene specificato che: &ldquo;<strong>Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani</strong><em>&nbsp;</em><em>di cui all&rsquo;articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2,&nbsp;</em><strong>che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico</strong><em>&nbsp;</em><em>e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l&rsquo;attivit&agrave; di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantit&agrave; dei rifiuti conferiti; le medesime utenze&nbsp;</em><strong>effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato</strong><em>&nbsp;</em><em>per un periodo non inferiore a <strong>cinque anni</strong>, salva la possibilit&agrave; per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell&rsquo;utenza non domestica, di riprendere l&rsquo;erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale&rdquo;.</em></p>
<p><em>Si attende tuttavia una circolare nazionale che faccia luce su alcuni punti ambigui del D.Lgs. 116/20, cos&igrave; che le aziende abbiano tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole e i Comuni possano compilare i regolamenti inerenti la TARI.</em></p>
<h2><em><strong>STILLAB PER TE</strong></em></h2>
<p><em>P</em><em>otrai&nbsp;ricevere la nostra consulenza e il nostro <strong>supporto per <a href="https://stillab.it/area-ambiente/" class="a-breath">redigere la documentazione</a> </strong>da comunicare al Comune o al gestore&nbsp;</em><em>del servizio privato</em><em>. </em></p>
<p><em><strong><a href="mailto:%20ambiente@stillab.it" class="a-breath">Contattaci</a> per saperne di pi&ugrave;. </strong></em></p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/comune-o-gestore-servizio-pubblico-novita-sulla-tari/">Comune o gestore servizio privato? Novità sulla TARI</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione MUD 2021: quali sono le novità e come può supportarti Stillab</title>
		<link>https://stillab.it/dichiarazione-mud-2021-quali-sono-le-novita-e-come-puo-supportarti-stillab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 06:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[MUD 2021]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti industriali]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti pericolosi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=6229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come previsto dal D.P.C.M. 23/12/2020, la&#160;data di presentazione del MUD &#232;&#160;fissata al&#160;16 giugno 2021. Mancano ancora due mesi, ma l&#8217;analisi e l&#8217;elaborazione dei dati possono richiedere parecchio tempo, soprattutto se le aziende devono dichiarare un numero consistente di rifiuti. Ti consigliamo quindi&#160;di organizzarti prima possibile. 3 ottimi motivi per scegliere Stillab Raccogliere i dati e&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/dichiarazione-mud-2021-quali-sono-le-novita-e-come-puo-supportarti-stillab/">Dichiarazione MUD 2021: quali sono le novità e come può supportarti Stillab</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Come previsto dal D.P.C.M. 23/12/2020, la&nbsp;<strong>data di presentazione del MUD &egrave;</strong>&nbsp;<strong>fissata al&nbsp;16 giugno 2021</strong>.</p>
<p>Mancano ancora due mesi, ma l&rsquo;analisi e l&rsquo;elaborazione dei dati possono richiedere parecchio tempo, soprattutto se le aziende devono dichiarare un numero consistente di rifiuti. <strong>Ti consigliamo quindi&nbsp;di organizzarti prima possibile</strong>.</p>
<p><strong>3 ottimi motivi per scegliere Stillab</strong></p>
<p>Raccogliere i dati e compilare e comunicare la dichiarazione MUD non &egrave; una cosa semplice, ed &egrave; bene farsi aiutare da <strong>consulenti professionisti come noi di Stillab</strong>. Siamo in grado di:</p>
<ol>
<li>Mettere a tua disposizione un&nbsp;<strong>team di esperti consulenti ambientali</strong>, capaci di effettuare la dichiarazione&nbsp;<strong>MUD rispondente alle ultime novit&agrave;</strong>&nbsp;legislative.</li>
<li>Occuparci dell&rsquo;<strong>elaborazione di tutte le informazioni&nbsp;</strong>relative alla gestione dei tuoi rifiuti. Controlliamo la tenuta dei&nbsp;<strong>registri di carico e scarico</strong>&nbsp;e analizziamo i&nbsp;<strong>formulari di identificazione</strong>. Predisponiamo la&nbsp;<strong>documentazione</strong>&nbsp;necessaria e provvediamo all&rsquo;<strong>invio telematico&nbsp;</strong>del MUD.</li>
<li>Farci carico <strong>dell&rsquo;invio</strong>&nbsp;della comunicazione, se non ti occorre aiuto per la compilazione dei dati.</li>
</ol>
<p>Abbiamo reso disponibili in formato Word la&nbsp;<a href="https://stillab.it/chn-00-wd011-00-tabella-raccolta-dati-mud-2021/" class="a-breath">tabella</a>&nbsp;per la raccolta dei dati e la&nbsp;<a href="https://stillab.it/chn-00-wd010-00-delega-trasmissione-mud-2021/" class="a-breath">delega</a>&nbsp;per la comunicazione. Ti basta compilare i documenti e restituirceli&nbsp;<strong>entro il 30 aprile 2021</strong>.</p>
<h2><strong>Promozione &ldquo;MUD con Stillab&rdquo;: sconto del 10% per la tua azienda</strong></h2>
<p>Per agevolarti nell&rsquo;adempimento della comunicazione MUD 2021, abbiamo previsto per te uno sconto del 10% se ci restituisci <strong>tutti i dati compilati entro il</strong>&nbsp;<strong>15 aprile 2021</strong>.</p>
<h2><strong>MUD 2021: uno sguardo alle novit&agrave;.</strong></h2>
<p>Continuando a leggere troverai informazioni dettagliate relative a:</p>
<ul>
<li><a href="https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/507/principali-novita-del-mud-2021" class="a-breath">quali sono i soggetti obbligati a inviare il MUD,</a></li>
<li><a href="https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/507/principali-novita-del-mud-2021" class="a-breath">il modello e le modalit&agrave; di presentazione,</a></li>
<li><a href="https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/507/principali-novita-del-mud-2021" class="a-breath">quali sono i soggetti abilitati al MUD semplificato.</a></li>
</ul>
<h2><strong>Chi deve presentare il MUD 2021? </strong></h2>
<p>Sono tenuti a presentare il MUD 2021:</p>
<ul>
<li>le imprese e gli enti&nbsp;<strong>produttori iniziali di rifiuti pericolosi</strong>,</li>
<li>le imprese e gli enti produttori che hanno&nbsp;<strong>pi&ugrave; di 10 dipendenti</strong>&nbsp;e sono&nbsp;<strong>produttori iniziali di rifiuti non pericolosi</strong>, derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attivit&agrave; di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall&rsquo;abbattimento dei fumi, come previsto dall&rsquo;articolo 184 del&nbsp;<a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl3.htm" class="a-breath">D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152</a>, comma 3 lettere c), d) e g).</li>
</ul>
<h2><strong>Dichiarazione e presentazione MUD</strong></h2>
<h3><strong>La struttura della dichiarazione 2021</strong></h3>
<p><strong>La struttura non cambia</strong>. &Egrave; presente una sezione anagrafica composta dalla&nbsp;<strong>Scheda SA1</strong>,&nbsp;obbligatoria per tutte le sezioni tranne la Comunicazione Rifiuti semplificata, e dalla&nbsp;<strong>Scheda Autorizzazioni,&nbsp;</strong>obbligatoria per tutti i soggetti autorizzati a svolgere attivit&agrave; di gestione dei rifiuti. Alle due schede si aggiungono sei&nbsp;<strong>comunicazioni</strong>:</p>
<ol>
<li>Rifiuti,</li>
<li>Veicoli Fuori Uso,</li>
<li>Imballaggi, comunicazione composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio,</li>
<li>Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche,</li>
<li>Rifiuti Urbani, Assimilati e Raccolti in convenzione,</li>
<li>Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.</li>
</ol>
<p>Le&nbsp;<strong>Camere di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura competenti</strong>&nbsp;sono:</p>
<ul>
<li>per i produttori, smaltitori e recuperatori, quelle in cui ha sede l&rsquo;unit&agrave; locale dell&rsquo;impresa,</li>
<li>per i soggetti che svolgono attivit&agrave; di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione, quelle in cui &egrave; presente la sede legale dell&rsquo;impresa.</li>
</ul>
<h2><strong>La presentazione del MUD</strong></h2>
<p>La presentazione del MUD deve essere fatta&nbsp;<strong>esclusivamente tramite invio telematico&nbsp;</strong>sul portale&nbsp;<a href="http://www.mudtelematico.it/" class="a-breath">www.mudtelematico.it</a>.</p>
<p>Per procedere all&rsquo;invio, i soggetti dichiaranti devono avere un&nbsp;<strong>dispositivo di firma digitale in corso di validit&agrave;</strong>: Smart Card, Carta Nazionale dei Servizi o Business Key. Inoltre, sul portale sar&agrave; resa disponibile un&rsquo;applicazione per verificare la&nbsp;<strong>correttezza del formato del file</strong>&nbsp;da inviare.</p>
<h2><strong>Chi pu&ograve; presentare il MUD semplificato?</strong></h2>
<p>Anche per il 2021 puoi completare la dichiarazione MUD attraverso una comunicazione semplificata, a patto che rispetti questi tre parametri contemporaneamente:</p>
<ul>
<li>devi essere un produttore iniziale di&nbsp;<strong>non pi&ugrave; di 7 tipologie di rifiuti&nbsp;</strong>(CER),</li>
<li>i rifiuti sono prodotti&nbsp;<strong>nell&rsquo;unit&agrave; locale a cui si riferisce la dichiarazione</strong>,</li>
<li>per ciascun rifiuto&nbsp;<strong>non utilizzi pi&ugrave; di 3 trasportatori e pi&ugrave; di 3 destinatari</strong>.</li>
</ul>
<p>Sono invece&nbsp;<strong>esclusi&nbsp;</strong>dalla comunicazione semplificata:</p>
<ul>
<li>i&nbsp;<strong>gestori&nbsp;</strong>di rifiuti, che effettuano attivit&agrave; di recupero, smaltimento e trasporto,</li>
<li>i&nbsp;<strong>produttori&nbsp;</strong>di rifiuti che non ricadono nelle condizioni,</li>
<li>i&nbsp;<strong>nuovi produttori</strong>, cio&egrave; quei soggetti che svolgono attivit&agrave; di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti, quindi impianti che nel trattamento finale di rifiuti ne producono di nuovi.</li>
</ul>
<h2><strong>Quali sono le novit&agrave; per il 2021?</strong></h2>
<ul>
<li>Gli <strong>impianti che svolgono attivit&agrave; di recupero</strong> dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l&rsquo;autorizzazione &egrave; riferita ad attivit&agrave; di recupero per le quali &egrave; stata prevista applicazione del c.3 art. 184ter;</li>
<li>Nella <strong>comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso</strong> sono state apportate modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall&rsquo;attivit&agrave; di recupero, con l&rsquo;aggiunta di alcune tipologie e la modifica di altre;</li>
<li>La scheda CG &ndash; costi di gestione della <strong>comunicazione rifiuti urbani</strong> &egrave; stata completamente rivista;</li>
<li>Sono state modificate le categorie della comunicazione RAEE per adeguarle all&rsquo;entrata in vigore dell&rsquo;open scope e della classificazione prevista dall&rsquo;allegato III al D.lgs. 49/2014;</li>
<li>Sempre nella <strong>comunicazione RAEE</strong> &egrave; stata aggiunta la voce relativa alla quantit&agrave; di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre &egrave; stata eliminata l&rsquo;informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.</li>
</ul>
<p>Come vedi, Ci sono tanti fattori di cui tenere conto per la compilazione del MUD 2021. Per questo <strong>noi consulenti Stillab siamo a tua disposizione</strong> per aiutarti a orientarti e fornirti tutte le informazioni e i chiarimenti di cui puoi avere bisogno. <a href="https://stillab.it/contatti/" class="a-breath"><strong>Contattaci ora</strong></a>, saremo lieti di affiancarti passo dopo passo.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/dichiarazione-mud-2021-quali-sono-le-novita-e-come-puo-supportarti-stillab/">Dichiarazione MUD 2021: quali sono le novità e come può supportarti Stillab</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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		<title>Le novità del Decreto Legislativo 116/2020</title>
		<link>https://stillab.it/le-novita-del-decreto-legislativo-116-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 12:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=5850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 26 settembre 2020 &#232; in vigore il Decreto Legislativo 116/2020, che d&#224; l&#8217;avvio a due delle quattro direttive europee 2018/851, contenute nel Pacchetto Economia Circolare. In questo articolo di approfondimento, facciamo luce sugli aspetti appena introdotti nel settore rifiuti e imballaggi. L&#8217;ECONOMIA CIRCOLARE E I RIFIUTI Il Decreto Legislativo 116/2020 introduce nuove norme, alcune&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Dal 26 settembre 2020 &egrave; in vigore il <strong>Decreto Legislativo 116/2020</strong>, che d&agrave; l&rsquo;avvio a due delle quattro direttive europee 2018/851, contenute nel <strong>Pacchetto Economia Circolare</strong>. In questo articolo di approfondimento, facciamo luce sugli aspetti appena introdotti nel settore rifiuti e imballaggi.</p>
<h2>L&rsquo;ECONOMIA CIRCOLARE E I RIFIUTI</h2>
<p>Il Decreto Legislativo 116/2020 introduce<strong> nuove norme</strong>, alcune di queste <strong>molto importanti</strong>. Influenzeranno e cambieranno sia l&rsquo;economia connessa al mercato dei rifiuti, che l&rsquo;approccio economico generale di ogni singolo Stato, con misure ancora in definizione ma che presuppongono<strong> scenari positivi per la crescita economica di tutta l&rsquo;Eurozona</strong>.</p>
<p>Ecco qui <strong>le principali</strong>:</p>
<h2>IL SISTEMA DELLA RESPONSABILIT&Agrave; ESTESA DEL PRODUTTORE DI BENI</h2>
<p>Si rafforza il<strong> sistema della responsabilit&agrave; estesa del produttore di beni </strong>(EPR), cos&igrave; da<strong> incoraggiare la progettazione</strong> dei prodotti e dei loro componenti <strong>agevolando il recupero dei rifiuti</strong>.</p>
<h2>RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI</h2>
<ul>
<li>il nuovo Decreto sancisce la<strong> revisione della definizione di Rifiuto Urbano</strong>. Essa &egrave; stata estesa ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da altre fonti e quindi anche da alcune utenze non domestiche. Molti rifiuti da speciali, diventeranno dunque <strong>urbani, quando simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e quando rispettano i requisiti previsti dagli allegati L-quater e L-quinques</strong>. Tutti i rifiuti urbani, saranno conteggiati nella stessa maniera e contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi percentuali di riciclo previsti dalla Comunit&agrave; Europea.</li>
<li><strong>Per alcune utenze </strong>ci&ograve; comporta un aumento della TARI.</li>
</ul>
<h2>GESTORE PUBBLICO E PRIVATO</h2>
<p>L&rsquo;art.198 comma 2 bis del Decreto conferma che <strong>le aziende non sono obbligate a scegliere il gestore pubblico</strong> per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, ma dovranno comunque comprovare l&rsquo;avvio degli stessi al riciclo, attraverso un&rsquo;<strong>attestazione</strong> rilasciata dal soggetto che effettua l&rsquo;attivit&agrave; di recupero.</p>
<h2>LE TARIFFE</h2>
<p><strong>Le utenze non domestiche</strong> che producono rifiuti urbani, definibili secondo le nuove norme, e che raccolgono questi al di fuori del servizio pubblico, attestando di averli avviati al recupero, <strong>sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantit&agrave; di rifiuti conferiti</strong>. Le aziende che scelgono l&rsquo;operatore privato, dunque, saranno detassate in proporzione a quanti rifiuti avviano al riciclo tramite l&rsquo;operatore scelto. Tutte le aziende che vorranno avvalersi dell&rsquo;operatore privato dovranno stipulare con esso un contratto della durata di 5 anni fatto salvo la possibilit&agrave; di ritornare al gestore del servizio pubblico, previa richiesta.</p>
<h2><strong>REGISTRI DI CARICO E SCARICO</strong></h2>
<p>L&rsquo;art. 190 cita, in maniera pi&ugrave; estesa, l&rsquo;elenco dei soggetti obbligati alla compilazione e anche chi &egrave; <strong>esonerato</strong> dal 26 settembre 2020, e modifica la tempistica per la conservazione dei registri <strong>da cinque a tre anni</strong>.</p>
<h2><strong>ALTRE MODIFICHE </strong></h2>
<ul>
<li><strong>I rifiuti prodotti in quantitativi limitati </strong>dalle attivit&agrave; di manutenzione, disinfestazione o da piccoli interventi edili, potranno essere trasportati con il solo documento di trasporto DDT.</li>
<li>Introduzione del termine &ldquo;<strong>prima della raccolta</strong>&rdquo; nella definizione di deposito temporaneo (art.185 bis).</li>
<li>Gli <strong>End of Waste</strong> dovranno essere sottoposti a una valutazione attestante tutti i requisiti della nuova materia prima previsti dalle normative riguardanti sostanze chimiche e prodotti a esse collegati (vedi <a href="https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/understanding-reach" class="a-breath">REACH</a> e <a href="https://echa.europa.eu/it/regulations/clp/understanding-clp" class="a-breath">CLP</a>).</li>
<li>Per quanto riguarda la <strong>gestione amministrativa</strong>, la <strong>trasmissione della quarta copia dei formulari</strong> potr&agrave; essere inviata mediante <strong>PEC</strong>. Questa deve essere collegata alla <strong>conservazione del documento attestante originale</strong> da parte del trasportatore, il quale provveder&agrave; a inviare lo stesso al produttore. <strong>La quarta copia deve essere conservata per 3 anni</strong>.</li>
</ul>
<p>Alcuni di questi adempimenti sono <strong>gi&agrave; in vigore dal 26 settembre 2020</strong>, altri lo saranno dal 1&deg; gennaio 2021. Vi consigliamo di <strong>rimanere sempre aggiornati</strong>, tramite i nostri canali social e il nostro sito.</p>
<p>Stillab, grazie alla sua <strong>esperienza</strong> e al suo costante <strong>impegno</strong> con le aziende, offre numerosi servizi in materia di <strong>gestione tecnico-operativa dei rifiuti</strong>, proponendo nuovi corsi di aggiornamento, esperti sul campo e consulenza aziendale. Contattaci per avere pi&ugrave; informazioni a riguardo, saremo lieti di aiutarti.</p>
</body></html>
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